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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
SC EO, EL
LA DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061500911 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò la cartella n. 29620220061500911 notificatale il 16 settembre 2022 per il pagamento della somma di € 485,88 a titolo di ICI per il 2014 e per il 2015.
La ricorrente lamentò l'omessa notifica degli atti presupposti indicati nella cartella e concluse chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Palermo, pur avendo effettuato l'accesso telematico agli atti, non si è costituito e la causa all'udienza del 6 febbraio 2026 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Palermo.
Nel merito il ricorso è fondato.
E invero, il Comune convenuto, non assolvendo a un suo specifico onere probatorio, non ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti che la ricorrente ha contestato di avere ricevuto.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere non rispettata la sequenza procedimentale degli atti e conseguentemente illegittimo l'atto impugnato con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 230,00 oltre oneri di legge.
Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
SC EO, EL
LA DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220061500911 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò la cartella n. 29620220061500911 notificatale il 16 settembre 2022 per il pagamento della somma di € 485,88 a titolo di ICI per il 2014 e per il 2015.
La ricorrente lamentò l'omessa notifica degli atti presupposti indicati nella cartella e concluse chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Palermo, pur avendo effettuato l'accesso telematico agli atti, non si è costituito e la causa all'udienza del 6 febbraio 2026 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Palermo.
Nel merito il ricorso è fondato.
E invero, il Comune convenuto, non assolvendo a un suo specifico onere probatorio, non ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti che la ricorrente ha contestato di avere ricevuto.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere non rispettata la sequenza procedimentale degli atti e conseguentemente illegittimo l'atto impugnato con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 230,00 oltre oneri di legge.
Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente