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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 787/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vizzini - Casa Comunale 95049 Vizzini CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170018101528000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170018101528000 IMU 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte
l'8/2/2025, Ricorrente 1 impugnava la cartella di pagamento n. n. 29320170018101528000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data 16/12/2024, del complessivo importo di
€ 1.116,22 per IMU anni 2010 - 2011;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
- prescrizione quinquennale.
Con note depositate il 5/3/2025 il Comune di Vizzini si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/3/2025 il ricorrente depositava memorie illustrative.
In data 9/4/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con note depositate il 14/5/2025 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 4/1/2026 parte ricorrente chiedeva sospendersi il giudizio in attesa della eventuale adesione alla definizione agevolata;
detta istanza non viene accolta in quanto la normativa non si estende ai tributi locali.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si ravvisa, innanzitutto, la genericità della procura conferita al difensore di parte ricorrente, risultando quindi infondata l'eccezione in tal senso proposta dal Comune di Vizzini;
sebbene in detta procura, a causa di mero refuso, si faccia riferimento ad una intimazione invece che ad una cartella di pagamento, essa deve ritenersi parte integrante del ricorso contestualmente depositato al PTT, sicchè non si rilevano concreti dubbi sulla legittimazione del patrocinatore di parte ricorrente.
Inoltre ogni eventuale vizio della procedura di notifica del ricorso sarebbe sanato, essendosi le parti resistenti costituite regolarmente in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato;
in tema di tributi locali vige il termine di prescrizione quinquennale;
gli avvisi di accertamento richiamati in cartella sono stati notificati nel 2014 e nel 2015, mentre la cartella è stata notificata solo nel 2024. Non risulta che nelle more siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI MO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 787/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Vizzini - Casa Comunale 95049 Vizzini CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170018101528000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170018101528000 IMU 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte
l'8/2/2025, Ricorrente 1 impugnava la cartella di pagamento n. n. 29320170018101528000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data 16/12/2024, del complessivo importo di
€ 1.116,22 per IMU anni 2010 - 2011;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
- prescrizione quinquennale.
Con note depositate il 5/3/2025 il Comune di Vizzini si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/3/2025 il ricorrente depositava memorie illustrative.
In data 9/4/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con note depositate il 14/5/2025 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 4/1/2026 parte ricorrente chiedeva sospendersi il giudizio in attesa della eventuale adesione alla definizione agevolata;
detta istanza non viene accolta in quanto la normativa non si estende ai tributi locali.
In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si ravvisa, innanzitutto, la genericità della procura conferita al difensore di parte ricorrente, risultando quindi infondata l'eccezione in tal senso proposta dal Comune di Vizzini;
sebbene in detta procura, a causa di mero refuso, si faccia riferimento ad una intimazione invece che ad una cartella di pagamento, essa deve ritenersi parte integrante del ricorso contestualmente depositato al PTT, sicchè non si rilevano concreti dubbi sulla legittimazione del patrocinatore di parte ricorrente.
Inoltre ogni eventuale vizio della procedura di notifica del ricorso sarebbe sanato, essendosi le parti resistenti costituite regolarmente in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato;
in tema di tributi locali vige il termine di prescrizione quinquennale;
gli avvisi di accertamento richiamati in cartella sono stati notificati nel 2014 e nel 2015, mentre la cartella è stata notificata solo nel 2024. Non risulta che nelle more siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)