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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2547/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2211/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentate Della Procuratrice Della Ricorrente - CF Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002DI0000027000 REGISTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 541/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Si impugna l'Avviso di liquidazione imposta di registro n. 2022/002/DI/000002700/0/001 dell'Agenzia delle
Entrate, notificato in data 31/10/2024, che intima il pagamento della complessiva somma di € 431,00 per imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo numero 2700/2022 del 14/03/2023, RG Numero emesso dal Tribunale di Velletri.
Motivi di ricorso: carenza motivazione.
AE si costituisce e, avendo riconosciuta dovuta l'imposta in misura fissa come richiesto dalla ricorrente e rettificato l'atto impugnato, chiede l'estinzione del giudizio.
In via preliminare ed assorbente ogni motivo di impugnativa, il Giudice preso atto che l'Ufficio ha provveduto a rettificare l'atto impugnato procedendo ad applicare, come richiesto dalla stessa Società ricorrente,
l'imposta fissa di registro per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 2700/2022 del 14/03/2023, emesso dal Tribunale di Velletri, dichiara estinto il giudizio.
Non essendovi opposizione, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il Giudizio. Compensa le spese di Giudizio. Così deciso in Roma il 21 gennaio
2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2211/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentate Della Procuratrice Della Ricorrente - CF Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002DI0000027000 REGISTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 541/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Si impugna l'Avviso di liquidazione imposta di registro n. 2022/002/DI/000002700/0/001 dell'Agenzia delle
Entrate, notificato in data 31/10/2024, che intima il pagamento della complessiva somma di € 431,00 per imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo numero 2700/2022 del 14/03/2023, RG Numero emesso dal Tribunale di Velletri.
Motivi di ricorso: carenza motivazione.
AE si costituisce e, avendo riconosciuta dovuta l'imposta in misura fissa come richiesto dalla ricorrente e rettificato l'atto impugnato, chiede l'estinzione del giudizio.
In via preliminare ed assorbente ogni motivo di impugnativa, il Giudice preso atto che l'Ufficio ha provveduto a rettificare l'atto impugnato procedendo ad applicare, come richiesto dalla stessa Società ricorrente,
l'imposta fissa di registro per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 2700/2022 del 14/03/2023, emesso dal Tribunale di Velletri, dichiara estinto il giudizio.
Non essendovi opposizione, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il Giudizio. Compensa le spese di Giudizio. Così deciso in Roma il 21 gennaio
2026 Il Giudice Pasquale Volino