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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17701 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EN FU riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43397/24 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Alfredo Vaglieco , EN Vaglieco (C.F. ) e IO EG C.F._2
-ricorrente -
E
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. Donatella Cannataro
-resistente - AD EG, C.F. nato a [...] il [...] rappresentato e Pt_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Arnaldo Coscino in sostituzione dell'originario difensore MA MB
- Intervenuto- Oggetto: risoluzione contratto di comodato e assegnazione casa familiare
FATTO E DIRITTO
1 . ha dito il Tribunale convenendo chiedendo Parte_1 Controparte_1
“
1. in via preliminare, pronunciare una sentenza non definitiva che dichiari l'inefficacia del titolo assegnativo e la condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e CP_1 vuote da cose e persone;
2. in via principale, accertare e dichiarare l'inefficacia originaria del provvedimento di assegnazione dell'immobile sito in Roma al Viale Vega n. 68 in favore della sig.ra emesso dal Tribunale di CP_1
Roma in data 16.2.2007 e per l'effetto condannarla al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone;
3. in subordine, accertare e dichiarare la sopravvenuta inefficacia del titolo che ha assegnato il detto immobile alla sig.ra del 16.2.2007 e per l'effetto condannarla al rilascio dell'immobile di Viale CP_1
Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone;
4. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del suddetto provvedimento di assegnazione del 16.2.2007 e per l'effetto condannare la sig.ra al rilascio CP_1 dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da cose e persone.
pagina 1 di 9
5. In via ancora più gradata, dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento di assegnazione del 16.2.2007 a fronte della richiesta di restituzione dell'immobile, reiterata con il presente atto, con il quale il sig. manifesta nuovamente la volontà risolutiva del rapporto di comodato, per Parte_1
l'effetto condannare la sig.ra al rilascio dell'immobile di Viale Vega, n. 68, libero e vuote da CP_1 cose e persone. Espone il ricorrente di essere comproprietario insieme al fratello AD EG dell'immobile sito in TI ID (RM) al Viale Vega n. 68 in ragione della successione ereditaria del sig. Persona_1 aperta in data 26.11.2008 . In data 20.01.2005, in sede di separazione dei coniugi AD EG e il Controparte_1
Tribunale di Roma assegnava provvisoriamente il detto immobile alla sig.ra sulla base della CP_1 presenza di un comodato concesso sullo stesso dal sig. al figlio AD EG e la Persona_1 sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 15350/2007 confermava tale assegnazione. Tale provvedimento secondo il ricorrente è inefficace in quanto il comodato concesso al sig. AD EG si era precedentemente risolto nel 2001 per effetto delle richieste di restituzione - reiterate anno dopo anno - da parte dell'originario comodante Persona_1
Nel 1993 i coniugi e concessero l'uso gratuito dell'immobile di Viale Persona_1 Controparte_2
Vega al figlio AD solo per il tempo necessario a consentire a quest'ultimo di trovare un diverso alloggio . Successivamente già nel 2000 divenuto vedovo, si accordava con i figli Persona_1
ed AD per la vendita dell'immobile in cui risiedeva in Roma al Largo Monti n. 1, per Pt_1 trasferirsi nella casa di Viale Vega per ivi passarvi gli anni della sua vecchiaia. Tuttavia, nel 2001 dopo aver venduto l'immobile di Largo Monti ed averne dato il ricavato ai figli nella misura del 50% ciascuno, i coniugi AD e non restituivano l'immobile ad CP_1 Per_1 che fu quindi costretto a trasferirsi in una casa di riposo. A fronte del mancato rilascio
[...] dell'immobile, tramite raccomandata A/R richiedeva in data 18.3.2001 al figlio la Persona_1 restituzione dell'appartamento di Viale Vega e rimaste senza esito le richieste di restituzione tentava la vendita dell'appartamento che, tuttavia, veniva impedita dai coniugi AD e
[...]
, nel testamento olografo del 30.12.2005, confermato in data 12.4.2006 Controparte_3 pubblicato e registrato in data 25.5.2009, il sig. così esprimeva le sue volontà: Persona_1
“concessi a mio figlio AD uso della mia casa di Viale Vega n. 68 temporaneamente. La restituzione è stata rinviata anno dopo anno, anche dopo la vendita dell'appartamento in cui vivevo in Largo Monti n. 1 sono stato costretto quindi a ritirarmi in casa di riposo. Ora mi è indispensabile poter disporre di denaro per il mio stato e mantenimento. Ho pertanto provveduto a dare delega per la vendita a mio figlio . Qualora venissi a mancare prima che tale questione sia risolta ribadisco Pt_1 che questa mia proprietà sia equamente divisa tra i miei due figli e AD” Pt_1
aperta la successione, richiedeva inutilmente il rilascio dell'immobile e ciò sia al Parte_1 fratello AD che alla sig.ra e ha promosso azione giudiziale nei confronti del fratello a fine CP_1 di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile e ottenerne il rilascio . Tanto premesso assume il ricorrente che poiché l'appartamento fu concesso in comodato d'uso per il tempo strettamente necessario a trovare una sistemazione alternativa il rapporto sorto con i genitori di AD EG deve qualificarsi come comodato cd. precario senza fissazione di termine soggetto alla disciplina dell'art. 1810 c.c. È proprio alla luce di tale pattuizione precaria che il sig. richiedeva già nel 2001 la Persona_1 restituzione dell'immobile determinando l'estinzione del rapporto negoziale in essere tra le parti. pagina 2 di 9 L'assegnazione della casa di Viale Vega in favore della sig.ra disposta dal Tribunale di Roma CP_1 nel 2007 è quindi illegittima trattandosi di bene altrui su cui nessuno degli ex coniugi vantava più alcun diritto. Una diversa regolazione della fattispecie in oggetto potrebbe avere luogo solo qualora tra il comodante e almeno uno dei coniugi, il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare (Cass. civile, sez. III, 09/02/2016, n. 2506). Tuttavia, tale differente pattuizione difetta nel caso di specie, risultando da tutta la documentazione in atti, che l'uso dell'appartamento di Viale Vega sia stato concesso solo temporaneamente e per il tempo necessario a trovare un diverso alloggio abitativo. Le richieste di restituzione intervenute negli anni dapprima da parte dell'originario comodante, sig. e successivamente da parte dell'erede e comproprietario hanno quindi Persona_1 Parte_1 fatto venir meno il diritto personale di godimento del comodatario, senza che sia possibile opporre al comodante e/o al suo erede la soggettiva utilizzazione del bene, eventualmente praticata - seppure al di fuori degli accordi convenzionalmente intervenuti - come residenza familiare, non essendo tale destinazione entrata a far parte del programma negoziale. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'ampia documentazione offerta emerge con evidenza che la sentenza n. 15350 del 16.02.2007 nella parte in cui ha disposto l'assegnazione dell'immobile di Viale Vega in favore della sig.ra è affetta da un'originaria inefficacia avendo il Tribunale di Roma disposto CP_1 tale assegnazione in virtù di un comodato – in realtà già estintosi nel 2001 o al più nel 2005 e quindi ben prima della separazione dei coniugi AD EG e Controparte_1
Ed infatti, come noto, la disposizione di cui all'art. 6 co. 6 della Legge 898/1970, in tema di assegnazione della casa familiare non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione in favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull'immobile non essendo giuridicamente possibile confermare l'assegnazione divorzile di bene altrui in assenza di titolo in capo agli ex coniugi . Il sig. una volta succeduto al padre nel 2008 è divenuto comproprietario dell'immobile Parte_1 per una quota del 50%, per cui da tale data ed anche a fronte delle richieste di restituzione dallo stesso avanzate sia al sig. AD EG che alla sig.ra ha maturato il diritto a ricevere un indennità CP_1 di occupazione che andrà quantificata nella metà del valore del canone locativo mensile dell'immobile per tutti gli anni in cui si è protratta la detta abusiva occupazione e/o comunque in via equitativa dal Giudice con espressa riserva di agire con separata azione nei confronti della sig.ra CP_1
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse dichiarare l'inefficacia originaria del titolo assegnativo, si eccepisce e deduce che l'assegnazione dell'immobile di Viale Vega in favore della sig.ra e di cui alla sentenza n. 15350/2007 è successivamente divenuta inefficace per CP_1 effetto delle richieste di restituzione e rilascio dell'appartamento da parte dell'erede e comproprietario, sig. intervenute successivamente alla morte dell'originario comodante, sig. Parte_1 Per_1
[...]
Ed infatti, come noto, la morte del comodante così come la morte del comodatario determina l'estinzione del contratto per cui non può richiamarsi come prosecuzione dell'originario rapporto negoziale, un comodato tra gli eredi del comodante ed il comodatario che è tenuto a restituire la cosa concessa in comodato non appena l'erede del comodante lo richieda (Trib. Spoleto, sez. I, 29/7/2020, n.
pagina 3 di 9 436; Trib. Pisa, 27/05/2016, n. 721; Trib. Roma, 11/01/2010, n. 273; Cass., sez. III, 19/04/1991, n. 4258; Cass., ord. 28/06/2019, n. 17430; Cass., sez. II, 16/10/2018, n. 25887). Nel caso di specie, a seguito del decesso del sig. il sig. chiedeva Persona_1 Parte_1 ripetutamente alla sig.ra e al fratello AD la restituzione dell'immobile senza tuttavia che a CP_1 ciò seguisse l'effettivo rilascio, continuando la sig.ra a detenere l'immobile senza alcun valido CP_1 titolo. La sig.ra rifiutando la restituzione dell'immobile, ha assunto sin dal 2008 o quantomeno dal CP_1
30.7.2010 – data in cui il sig. richiedeva con atto giudiziario la restituzione Parte_1 dell'immobile per la quota di sua spettanza – la posizione di detentore sine titulo tenuta al suo immediato rilascio. Il Giudice adito dovrà, in subordine, dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del titolo assegnativo per il venir meno dei presupposti che ne avevano – comunque in maniera illegittima – determinato l'adozione e condannare la sig.ra al rilascio dell'immobile in favore dei comproprietari. CP_1
In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento delle impugnative di cui ai punti 1) e 2), si eccepisce e deduce che il titolo assegnativo del 16.2.2007 è comunque divenuto inefficace per aver, la figlia degli ex coniugi AD e , dott.ssa CP_1 Persona_2 raggiunto la maggiore età e comunque la piena capacità economica. ha, infatti, ha Persona_2 concluso l'ordinario ciclo di studi avendo conseguito la laurea in infermieristica già nel 2023. Tale titolo di studio dà accesso a molteplici opportunità lavorative, essendo la figura dell'infermiere molto richiesta e facilmente collocabile sul mercato del lavoro, per cui è acclarata la capacità della dott.ssa di provvedere autonomamente ai propri bisogni economici. Persona_2
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, il raggiungimento della maggiore età del figlio determina la presunzione che lo stesso sia idoneo a produrre reddito (Trib. Napoli Nord, sez. I, 6/10/2023 n. 3985; Cass, sent. n. 16327/2023; Cass. ord. n. 17183/2020). È quindi evidente che la sig.ra giammai potrà invocare, ai fini dell'assegnazione, la tutela delle esigenze della figlia CP_1
ormai di anni 26 e nel possesso di titoli professionali tali da renderla economicamente Persona_2 autosufficiente. Pertanto, anche sotto tale profilo, sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione che andrà dichiarata inefficace con conseguente condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile in favore CP_1 dei comproprietari. La condanna della sig.ra al rilascio dell'appartamento di Viale Vega n. 68, CP_1 ben può essere pronunciata a prescindere dalle ulteriori questioni di merito proposte nel presente giudizio relative alla natura sopravvenuta o originaria dell'inefficacia del titolo assegnativo.
2. Si è costituita in sintesi replicando che l'azione sarebbe improcedibile Controparte_1 per la mancata convocazione della resistente al procedimento di mediazione. L'azione è comunque infondata perché il ricorrente non avrebbe titolo per chiedere il rilascio dell'immobile. Evidentemente l'assegnazione della casa familiare è un provvedimento che tutela l'interesse della figlia, disposta nell'ambito della procedura di separazione e solo le parti del procedimento possono chiedere modifiche o revoche di tale provvedimento, se ricorressero i presupposti e le mancate iniziative del EG AD confermano la legittimità del godimento in capo alla CP_1
E' certo, come anche riconosciuto dal ricorrente , che i coniugi e EG AD Controparte_1 abbiano ricevuto l'immobile di viale Vega in comodato nel 1993, poco dopo il loro matrimonio avvenuto a dicembre 1992 . Il rapporto non è disciplinato dall'art. 1810 c.c. bensì dall'art. 1809 c.c. e pertanto, perdurando ancora la necessità dell'utilizzo del bene in quanto la vi vive con la figlia CP_1 pagina 4 di 9 – non autosufficiente - senza alcuna contestazione da parte del padre, il comodante ne potrebbe Per_2 chiedere il rilascio solo per sopravvenienza di urgente ed imprevisto bisogno La resistente non ha ricevuto alcuna richiesta di restituzione, di alcun tipo e soprattutto valida o motivata ex art. 1809 cc;
ed infatti i documenti avversari sub 7 e 11 non risultano essere stati né spediti e nè ricevuti dalla resistente o dal marito, i documenti avversari sub 14 e 15 non risultano notificati e non riguardano la i doc. depositati sub 16 come il 17 e 18 afferiscono allo scioglimento della CP_1 comunione ereditaria mentre i documenti avversari sub 8, 9, 10, 12 non hanno riguardato l'esponente che non li conosce, sono di data incerta e provenienza incerta, non hanno alcun valore né riscontro esterno, come anche nessun valore ha il testamento sub 13 le cui dichiarazioni ivi contenute sono dichiarazioni di parte, prive di riscontro e alcuna prova e comunque, come tutta la documentazione depositata, del tutto inattendibile visto il grave stato di salute di in quel periodo, affetto Persona_1 da demenza senile (come da doc 2-5 che si depositano). Egli infatti come da certificazione allegata era invalido al 100% e il trasferimento del padre non è avvenuto in una “casa di riposo” Persona_1 bensì in una RSA dopo un periodo in cui il ha vissuto con la famiglia della resistente Persona_1 nell'abitazione de qua di viale Vega 68, Stante la comproprietà del EG AD sul bene già dal 1996 e quindi in epoca addirittura precedente all'assegnazione, stante la comproprietà attuale al 50% con il ricorrente, visto che AD EG mai ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, è evidente che il ricorrente non possa oggi chiedere il rilascio non potendo rivendicare alcun uso esclusivo sul bene (art. 1102 c.c.), soprattutto alla luce di un comodato pacifico e mai risolto. Peraltro tale immobile, per la quota di AD EG, è pignorato, la è intervenuta nella procedura per il proprio credito nei confronti CP_1 del marito separato e anche per tale motivo l'avversa domanda è infondata ed inammissibile. La resistente fa presente che la figlia ancora convivente con la madre Persona_2 CP_1
, non è al momento autosufficiente economicamente. Come risulta dalla pagina linkedin
[...] depositata si è laureata nel 2023 ed ha concluso un master nel novembre 2024 e, recentemente, febbraio 2025, ha sostenuto un concorso (doc.8) ma senza risultato, allo stato. Ha concluso , quindi, la resistente chiedendo “dichiarare la improcedibilità e la inammissibilità delle avverse richieste e comunque respingere ogni avversa richiesta perché improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata. In applicazione dell'art.96 cpc si chiede la condanna del ricorrente Pt_1 al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”
[...]
3. E' intervenuto volontariamente AD EG, a sua volta sostenendo inizialmente che Pt_1
l'immobile fu inizialmente concesso in comodato d'uso gratuito al sig. AD EG dal padre e dalla madre con carattere meramente temporaneo e precario, Persona_1 Controparte_2 esclusivamente per consentirgli di reperire una diversa e più stabile sistemazione abitativa e in nessun momento tale uso è stato formalizzato come comodato familiare e aderendo, quindi, alle difese del fratello . Pt_1
Con atto depositato il 27 novembre 2025 l'intervenuto , revocando l'originario difensore, ha disconosciuto la paternità di tutte le originarie difese chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettare tutte le domande avanzate dal fratello . Pt_1
4. In via assorbente va accolta la domanda subordinata avanzata da e dichiarata la Parte_1 sopravvenuta inefficacia del comodato di natura familiare , così dovendosi qualificare il rapporto oggetto di causa .
pagina 5 di 9 Premesso che ( cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018 ) il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa è opponibile anche al terzo proprietario dell'immobile finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene, perché la prole sia successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo, ritiene preliminarmente questo Giudice di dovere brevemente riepilogare quali siano gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla fattispecie oggetto di causa . Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 20448 del 2014) hanno affermato principi che nel corso del tempo sono stati confermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità così riassumibili. Già in precedente pronunciamento (Cass. civ., sez. un., 21-07-2004, n. 13603 ) è stato stabilito, che nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809 c.c.. La specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile, al contrario di quanto sostenuto nella specie in via principale dall'attore, con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. È stato altresì riaffermato che il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all'uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell'art. 1809 c.c., comma 1. Perché l'assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni. In relazione a questa destinazione, se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall'uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare. L'art. 1809 c.c., concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso "anche nelle sue potenzialità di espansione". Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in pagina 6 di 9 considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. La Suprema Corte ha ancora precisato che la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti. Ciò significa che il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. Trattasi di prova risolvibile grazie al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell'insorgenza della nuova situazione, comportamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoponili al suo giudizio. Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto. Ciò premesso , nella fattispecie, la costituzione del rapporto nel 1993 immediatamente dopo il matrimonio della convenuta con AD EG senza un'indicazione di un termine di durata , la pacifica detenzione del bene da parte dei coniugi sino almeno al 2005 con stabile abitazione dell'immobile da parte della famiglia e le stesse allegazioni di parte attrice che confermano la concessione in comodato dell'appartamento da parte dei genitori al figlio AD per venire incontro alle esigenze abitative della famiglia consentono di ritenere sufficientemente provato che il rapporto sia sorto come comodato familiare sottoposto, come più sopra chiarito , all'applicazione dell'art. 1809 c.c. e non come comodato precario ex art. 1810 c.c. Appare, quindi, a questo punto necessario indagare sui limiti temporali di tale comodato di natura familiare, il quale, posta l'intervenuta crisi coniugale , si potrebbe giustificare soltanto in ragione della tutela accordata alla figlia della coppia maggiorenne ma asseritamente autosufficiente . Anche su tale aspetto , questo Giudice, condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 2020) che ha circoscritto i limiti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337-septies c.c. In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari . La Corte, pertanto, ha già operato una necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento affermando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società . E' inoltre acquisito il "principio di autoresponsabilità" tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto pagina 7 di 9 esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica ovvero quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo. Un'analoga evoluzione di concetti, ha interessato il diritto all'assegnazione della casa familiare per la quale il principio dell'autoresponsabilità" ha fatto ampio ingresso tenuto conto che la scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità. In ultimo , quanto alla ripartizione tra le parti dell'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto alla persistente assegnazione della casa coniugale , spetta al comodatario e non al comodante l'onere di dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudiziodella riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa Ne deriva, sempre secondo la Suprema Corte , che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Tanto premesso in generale, nella specie , è documentato e non contestato che sia nata il Persona_2
20 giugno 1998 avendo, quindi già compiuto 27 anni di età; abbia conseguito nell'anno 2023 laurea triennale divenendo infermiere professionale abilitato ed abbia nel 2024 frequentato e conseguito con successo Master di I livello in Infermieristica in neonatologia. Tenuto conto, quindi, dell'età della ragazza , del tempo trascorso dal conseguimento di tali titoli di studio e della facilità di impiego nel settore del lavoro di riferimento , deve, quindi, presumersi , in mancanza di prova contraria, che abbia conseguito e. comunque, avrebbe potuto conseguire la piena autosufficienza Persona_2 economica, con conseguente cessazione dei motivi familiari che giustificano l'esistenza del comodato. Ne discende il diritto dell'attore di agire , come ha fatto, in via ordinaria Parte_1 per ottenere l'accertamento della sopravvenuta cessazione dei motivi familiari che giustificavano il comodato e la restituzione dell'immobile .
pagina 8 di 9 D'altra parte ( cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018) come rilevato dalla giurisprudenza già più sopra richiamata, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, per essere questi estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non è condizionata alla revoca dell'assegnazione medesima da parte del tribunale della separazione ovvero del divorzio né può ritenersi ostativo a tale accertamento, nella specie, il consenso da ultimo manifestato dall'intervenuto AD EG alla persistente occupazione dell'immobile . Le spese, liquidate ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza tra attore e convenuta mentre, tenuto conto dell'iniziale completa adesione dell'intervenuto alle ragioni dell'attore devono essere integralmente compensate tra e AD EG . Pt_1
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda subordinata proposta da e, per l'effetto, dichiara la sopravvenuta Parte_1 inefficacia del comodato di natura familiare avente ad oggetto l'immobile sito in TI ID (RM) al Viale Vega n. 68;
- condanna , per l'effetto , all'immediato rilascio del predetto immobile sito in Controparte_1
TI ID (RM) al Viale Vega n. 68 in favore dell'attore Parte_2
- condanna alla rifusione all'attore delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_1 in euro 6.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e l'intervenuto AD AC Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Giudice
EN FU
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