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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 566 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, promossa da:
con sede in (c.f.: ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Quarato,
come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
nonché (c.f.: ) e Controparte_3 C.F._1 CP_4
(c.f.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Stefanelli, come da C.F._2
mandato in atti;
APPELLATI A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza dell'1.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione depositato in data 11/10/2018, le parti opponenti [n.d.r.
[...]
e proponevano opposizione avverso il Controparte_2 CP_4 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1631/2018 (N.R.G. 6550/2018) emesso dal Tribunale di Lecce, su Contr richiesta della (d'ora innanzi , per la Controparte_1 somma di € 69.549,10, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, esponendo: - che dall'analisi delle pattuizioni contrattuali del contratto di accensione del c/c n. 7113 del
10/08/2004 non sussisteva una reciprocità effettiva della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- che il credito era incerto per carenza di produzione documentale;
- che venivano applicati tassi di interesse sopra soglia;
- che le commissioni di massimo scoperto erano invalide per indeterminatezza;
- che le condizioni applicate al contratto di finanziamento chirografario non risultavano conformi a quelle realmente applicate;
- che anche in questo contratto erano stati conteggiati dei tassi di interesse sopra soglia.
Tanto premesso concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con successiva rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Contr Con comparsa depositata in data 01/02/2019 si costituiva a sua volta rappresentando: Contr
- che la società aveva intrattenuto con la un rapporto di conto CP_2 corrente n. 7113 acceso in data 10/08/2004 presso la filiale di Sannicola, nonché un successivo rapporto di finanziamento chirografario di € 60.000,00 concesso in data
26/06/2009, per il quale e si erano costituiti Controparte_3 CP_4 fideiussori sino alla somma di € 60.000,00; - che dai documenti depositati nel fascicolo monitorio risultava un credito di € 69.549,10; - che doveva essere concessa la provvisoria esecutività al D.I opposto in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- che l'atto di citazione era nullo per genericità delle contestazioni;
- che pag. 2/13 il contratto era successivo alla delibera CICR del 09.02.2000 ed era in linea con le indicazioni in essa contenute;
- che il credito era documentato;
- che la commissione di massimo scoperto era stata pattuita;
- che non erano stati applicati tassi di interesse diversi da quelli pattuiti e neppure sopra soglia.
Tanto premesso concludeva per il rigetto dell'opposizione con conseguente condanna della parte opposta alla somma dovuta;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
§ 1.1
Con sentenza del n. 3467 del 14.12.2023, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e,
per l'effetto, ha revocato il D.I. n. 1631/18, ed ha condannato la banca al pagamento delle spese di lite e di CTU.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica esperita in primo grado: - con riguardo al conto corrente n. 7113 ha accertato un saldo a credito della società pari ad € 64.589,61 Controparte_2
(aderendo all'ipotesi di calcolo sub D)), evidenziando che gli opponenti non avessero avanzato nessuna domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme risultanti a loro credito (quale saldo del conto corrente); - quanto al rapporto di finanziamento, dopo aver verificato che l'ISC/TAEG effettivamente applicato (pari al 5,911%) era difforme rispetto a quello indicato in contratto (pari al 4,76° %), ha rideterminato il piano d'ammortamento in
10 rate costanti di € 6.813,00 ciascuna (anziché € 7.087,17), escludendo l'usura, ma non ha quantificato il debito restitutorio residuo, per mancanza di prova sul numero delle rate saldate e su quello delle rate insolute.
§ 2.
Avverso la sentenza n. 3467/23, ha proposto appello la banca ed Controparte_1
pag. 3/13 ha chiesto che, in riforma della statuizione di primo grado, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Si sono costituiti in giudizio e , ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4
hanno domandato il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 26.2.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
E' bene rammentare che la domanda avanzata dalla banca con il ricorso monitorio si componeva di due capi e delle relative pretese: 1) il pagamento del saldo passivo registrato sul conto corrente n. 7113.23, aperto in data 10.8.2004 e chiuso il 14.8.2017; 2) il rimborso delle rate insolute del finanziamento stipulato in data 26.6.2009.
Sulla scorta della documentazione prodotta dalla banca ricorrente, il tribunale ha dapprima accolto entrambe le richieste, in fase sommaria, ed ha emesso il decreto ingiuntivo n.
1631/2018; ha poi revocato l'ingiunzione, in sede di cognizione ordinaria, accogliendo le ragioni di opposizione avanzate dai debitori, sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti dall'ausiliario contabile, nei due distinti rapporti bancari.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, la banca ha dedotto Controparte_1
che avrebbe errato il tribunale a rigettare l'eccezione di genericità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e dai suoi fideiussori, i quali - a detta Controparte_2
dell'appellante - si erano limitati a formulare censure vaghe, disancorate da qualsivoglia specifico riferimento ai rapporti bancari oggetto di causa, e a richiedere una CTU pag. 4/13 meramente esplorativa.
Il motivo è infondato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_2 CP_4
è stata sorretta da documentazione contabile e da una dettagliata Controparte_3
consulenza di parte;
tanto ha consentito al primo giudice di superare l'eccezione di genericità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di procedere mediante CTU ai necessari approfondimenti istruttori.
§ 3.2
Con il secondo complesso motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale, CP_6
con specifico riferimento all'esame del conto corrente, avrebbe errato nel conformare le proprie statuizioni ai risultati della CTU, a suo avviso viziati sotto molteplici aspetti, ed in particolare, l'ausiliario contabile:
- avrebbe accertato l'esistenza di un fido di fatto - mai dedotto dagli opponenti - e ne avrebbe arbitrariamente individuato condizioni, limiti e sanzioni;
- a fronte dell'eccezione della banca di prescrizione delle rimesse solutorie e delle spese contabilizzate prima del 3.5.2008, avrebbe erroneamente valutato i versamenti eseguiti dalla società correntista, attribuendo agli stessi natura ripristinatoria della provvista, sebbene nessun affidamento fosse stato pattuito tra le parti;
ad avviso dell'appellante, invece, tutti i versamenti eseguiti ante 3.5.2008 avrebbero dovuto essere considerati come solutori e quindi prescritti;
- avrebbe omesso di applicare le modifiche delle condizioni contrattuali, anzichè
considerarle legittime in forza dello ius variandi pattuito in favore della banca;
- avrebbe sviluppato un conteggio - alternativo a quello risultante dalle previsioni contrattuali - fondato su un TAN e un tasso soglia oggetto di refusi;
pag. 5/13 - inoltre, avrebbe arbitrariamente eseguito la riclassificazione del rapporto di conto corrente,
partendo da un saldo iniziale pari a zero, in violazione dell'incarico affidatogli e benché gli opponenti nulla avessero eccepito in relazione agli estratti conto esibiti dalla banca al momento della propria costituzione in giudizio.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni mosse dall'appellante alle operazioni peritali condotte sul conto corrente n. 7113 - che hanno consegnato al tribunale un esito abbondantemente favorevole a - non sono idonee a confutare l'accertata insussistenza Controparte_2
del credito vantato dalla banca.
In disparte da ogni astratta considerazione in ordine alla configurabilità di un affidamento di fatto (anche in epoca successiva all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta per tutti i contratti bancari), la questione è nella specie irrilevante, in difetto di pretese creditorie da parte della società correntista: ed invero, nell'evidenziare l'inesistenza di una formale apertura di credito tra la banca e il ctu - Controparte_2
ai fini del ricalcolo dell'esatto dare/avere - non ha fatto altro che rispondere al quesito con cui il tribunale gli aveva chiesto di rideterminare gli interessi passivi “applicando
agli scoperti di conto, in difetto di valida pattuizione scritta, il tasso sostitutivo di cui
all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n. 141/10)”.
Quanto alle sorti dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la corte osserva che - in mancanza di una domanda di ripetizione dell'indebito, volutamente non azionata dalla società correntista - nessun rilievo assume, in concreto, in questa sede, la questione relativa a quanta parte del credito restitutorio si sia prescritta.
Gli esiti degli accertamenti peritali non appaiono affetti da vizi nemmeno a fronte delle pag. 6/13 ulteriori contestazioni sollevate dall'appellante, con specifico riferimento alla mancata valutazione delle mutate condizioni contrattuali in corso di rapporto, all'erroneo calcolo del ctu del piano alternativo sulla base di un TAN pari al 14,225 % (oggetto di refuso, al pari del relativo tasso soglia) e all'arbitrario azzeramento del saldo iniziale.
Il consulente, invero, ha correttamente conteggiato il saldo finale del c/c n. 7113,
attenendosi a quanto espressamente previsto nel contratto di apertura di conto corrente del 10.8.2004 e del relativo documento di sintesi: sulla scorta della documentazione disponibile, non è stato possibile considerare le mutate condizioni economiche invocate dalla banca, per effetto di un preteso esercizio dello ius variandi contrattualmente previsto in favore di quest'ultima, ciò in difetto di pattuizioni diverse da quelle sottoscritte dal correntista e rinvenute in atti dal consulente;
né, peraltro, possono assumere rilievo, come diversamente sostenuto dalla banca appellante, le comunicazioni effettuate dallo stesso istituto di credito a mezzo dell'invio degli estratti conto al cliente,
considerato il preavviso di minimo due mesi prescritto dall'art. 118 c. 2 TUB, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
L'incidenza dei refusi evidenziati dalla banca, in ordine al TAN e al tasso soglia applicati al rapporto di conto corrente, è priva di ripercussioni sul piano pratico poiché
nessuna domanda di ripetizione di indebito è stata avanzata da Controparte_2
Infine, è da escludersi che il praticato azzeramento del saldo iniziale sia espressione di un'autonoma e arbitraria iniziativa del ctu, considerando che all'udienza del 13.4.2021
il tribunale aveva invitato le parti a sottoporre al consulente le proprie questioni –
compresa quella relativa all'azzeramento del saldo – nell'apposita sede delle osservazioni. Peraltro, alcun dovere di contestazione degli estratti conto prodotti dalla pag. 7/13 banca poteva esigersi nei confronti degli opponenti, conformemente al regime probatorio, più favorevole al correntista, delineato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del
conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che
permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo
importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del
rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli
estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti
conto” (cfr. Cass. nn. 27362/22 e 11543/19). Piuttosto, era onere della banca - in qualità
di attrice sostanziale e in osservanza del generale principio di disponibilità della prova -
produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto intercorso con la società convenuta, onere, tuttavia, disatteso, come comprovato dalle allegazioni documentali, carenti con riferimento all'arco temporale compreso tra l'apertura del conto corrente, in data 10.8.2004, e il primo estratto conto, risalente all'1.1.2007.
In definitiva, ogni censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata, con riferimento ai conteggi riguardanti il c/c n. 7113, non è idonea a determinarne la riforma, sulla scorta delle ragioni sopra esposte.
In definitiva, l'accertamento del saldo di conto corrente, a credito di Controparte_2
ha correttamente determinato la revoca dell'ingiunzione di pagamento inizialmente concessa dal tribunale con il decreto monitorio opposto.
La sorte del gravame sul punto, tuttavia, non esaurisce l'area delle questioni devolute alla corte dall'istituto di credito appellante.
§ 3.3
pag. 8/13 Con il terzo motivo di gravame, con riguardo alle statuizioni relative al CP_6
finanziamento concesso a ha dedotto che: Controparte_2
-il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato, sia nell'an che nel quantum
l'importo del debito restitutorio residuo: in particolare il primo giudice avrebbe violato i principi generali sul riparto dell'onere della prova, attribuendo alla il dovere di CP_1
specificare quanta parte delle somme erogate fosse stata già restituita e quanta parte del debito restitutorio fosse ancora insoluto al momento del ricorso monitorio.
- il tribunale avrebbe, inoltre, errato nel rimodulare le rate del finanziamento, in ragione della rilevata difformità tra ISC/TAEG pubblicizzato ed ISC/TAEG concretamente applicato, data la funzione meramente informativa dell'indice sintetico di costo, ed in disparte dagli errori di calcolo che il ctu avrebbe compiuto in concreto, includendo indebitamente nel calcolo dei costi del mutuo la commissione di estinzione anticipata, le spese di assicurazione nonché uno sviluppo a rate costanti, difformemente dal contratto, che prevedeva un tasso variabile.
Il motivo è fondato.
La banca ha prodotto, già nel corso del giudizio monitorio, la documentazione comprovante il proprio credito restitutorio, ossia il contratto di finanziamento del 26.6.2009 e la certificazione ex art. 50 TUB attestante il mancato pagamento delle ultime quattro rate e degli interessi maturati alla data del 28.8.2017 (cfr costituzione in mora in atti, per un totale di € 30.293,63); ha così adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Affermare, come ha fatto il tribunale, che la domanda di pagamento delle rate insolute non può essere accolta poiché il debitore non ha dimostrato con esattezza le dimensioni dell'adempimento parziale degli obblighi restitutori, equivale ad una illegittima inversione dell'onere probatorio.
pag. 9/13 La sentenza, pertanto, deve essere emendata sul punto.
Le ultime quattro rate del mutuo devono essere rimborsate, nella misura indicata dalla banca: in disparte dalla ingiustificata trasformazione operata dal CTU delle rate variabili in rate costanti, non è neppure corretta la riduzione dei relativi importi, in quanto la accertata difformità tra ISC/TAEG pubblicizzato e ISC/TAEG applicato, non determina altro che la facoltà del debitore di esercitare una azione risarcitoria, mai avanzata in questo giudizio.
Secondo l'insegnamento prevalente e costante della giurisprudenza di legittimità “In tema di
contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
del d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur
sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in
contratto”(Cass. civ. sez. I, ord. n° 4597 del 14/02/2023; Cass. civ. n° 39169 del
09/12/2021).
Il TAEG/ISC, pertanto, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione del TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto,
piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che non inficia le pattuizioni relative ai tassi di interesse né la validità del contratto stesso non rientrando nelle pag. 10/13 nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6
TUB.
La corte rileva che l'accertato scostamento fra il TAEG previsto in contratto e quello effettivamente applicato - dato dalla inclusione delle spese sostenute per la polizza assicurativa - non supera in concreto, come detto, il tasso soglia usura e non può pertanto essere causa di nullità, neppure parziale, del finanziamento.
Non è neppure applicabile al caso in esame l'art. 125 bis TUB - introdotto con d. lgs. n. 141
del 23.8.2010, che (per il credito al consumo) prevede (come rimedio) la sanzione della nullità parziale del contratto, in caso di incompleta o errata pubblicità del TAEG e la automatica sostituzione dei tassi di interesse passivi con i tassi BOT in quanto il contratto per cui è causa è stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della suddetta normativa.
La mera indicazione infedele del TAEG integra, al più, un inadempimento pre-contrattuale,
potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria da parte della società
finanziata ove quest'ultima avesse chiesto e dimostrato che, qualora avesse conosciuto il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato, con un diverso partner contrattuale, altro contratto complessivamente più conveniente;
tuttavia, nel caso di specie, nessuna domanda in tal senso è stata formulata dagli opponenti in primo grado.
Dunque, ritenuto provato documentalmente il credito vantato dalla banca, deve accogliersi la domanda avanzata dalla stessa con riferimento alle ultime quattro rate insolute del finanziamento concesso alla società convenuta.
In ossequio al disposto dell'art. 1242 c.c., non può essere rilevata d'ufficio la compensazione legale tra il debito della banca, accertato dal CTU con riguardo al saldo di conto corrente n 7113 ed il debito di (garantito dai suoi fideiussori), Controparte_2
pag. 11/13 relativo alle quattro rate insolute del finanziamento concesso il 26.6.2009.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado, in considerazione della reciproca soccombenza,
possono essere integralmente compensate tra le parti, comprese quelle per CTU.
P.Q.M.
la corte,
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1631/2018:
- accerta l'inesistenza del credito vantato dalla banca con il ricorso monitorio, in relazione al conto corrente n. 7113;
- accerta in € 30.293,63, alla data del 28.8.2017, il credito di nei confronti di CP_6
e dei suoi fideiussori, in relazione al contratto di finanziamento stipulato Controparte_2
il 26.6.2009;
- condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
30.293,63, da maggiorarsi degli interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado,
comprese quelle per CTU, che pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
Si da atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giulia
pag. 12/13 con la direzione del Consigliere relatore dott. Carolina Elia. CP_7
pag. 13/13