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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - Ufficio Tributi 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1086/2024 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1086/2024 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di sollecito Nr.1086/2024, notificato dal Comune di Acquappesa in data 09.10.2024 relativo alla TARI 2020-2021-2022 per un importo totale di Euro 4719,00.
Ha eccepito la sussistenza di vizi nel procedimento di deliberazione delle tariffe ,per mancata approvazione ,per gli anni in esame,del piano economico finanziario, nonché per la retroattività della delibera di determinazione del tributo;
ha inoltre eccepito la violazione dell'art.1 comma 796 della legge di bilancio 2020 in quanto illegittimamente il Comune aveva richiesto il pagamento,in un'unica soluzione , del tributo per tre annualità,senza consentire la rateazione del pagamento.
Il Comune di Acquappesa ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto vizi nel procedimento di deliberazione delle tariffe ,per mancata approvazione
,per gli anni in esame,del piano economico finanziario.
Per orientamento costante della Suprema Corte in tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del
1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.(Cass da ultimo n. 730 del 2025)
Ciò chiarito va osservato che in materia di TARSU e TARI il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari , riconosciuto dall'art.7 comma 5 D.Lgs n. 546 del 1992 è ammesso solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere , vizi che non si riscontrano nel caso in esame.
Non sussiste la violazione di legge.
Ed invero l'adozione del piano economico finanziario non è prevista come necessaria dall'art.1 della legge n. 147 del 2013.Il comma 683 del citato art.1 sancisce”Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”.
Ne consegue che il Piano Economico Finanziario è uno schema che permette di rilevare i costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e ha rilevanza ai fini della valutazione della corretta gestione dell'Ente ma la sua mancata approvazione non può comportare la dedotta illegittimità della pretesa tributaria.
Né sussiste eccesso di potere nel procedimento adottato dal Comune convenuto alla luce del fatto che l'adozione delle tariffe per gli anni 2020 e seguenti è stata adottata sulla base di una relazione tecnica, allegata e prodotta da parte convenuta,che ha posto in evidenza la necessità di un corretto rapporto tra costo del servizio ed entrate.
Deve dunque essere rigettata la domanda di disapplicazione degli atti presupposti perché immuni da vizi .
Va altresì rigettato il secondo motivo di ricorso .
Parte ricorrente lamenta la violazione dell'art.1, comma 796, della Legge di Bilancio 2020, in quanto l'Ente avrebbe arbitrariamente ed illegittimamente cumulato in un unico atto tre distinte annualità della
Tari (2020-2021-2022), gravando il contribuente di un eccessivo e consistente onere economico, non consentendo alcuna dilazione degli importi richiesti e che non sarebbe prevista alcuna possibilità di rateizzazione degli importi TARI neppure dal regolamento comunale.
Detta deduzione è infondata -
L'art.1 comma 796 della legge di bilancio 2020 sancisce”in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema…”.
L'Ente Comunale, in attuazione di tale dettato normativo, ha notificato atti di sollecito di pagamento relativi alla TARI 2020 – 2021 – 2022, prevedendo espressamente la possibilità di dilazionare gli importi richiesti al contribuente: “Il pagamento deve essere effettuato per l'intero importo, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presento avviso utilizzando l'allegato modello F24, entro lo stesso termine, ricorrendone i presupposti, l'utente può richiedere ulteriore rateizzazione all'ufficio nel massimo di 10 rate” .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 463,00 oltre accessori con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - Ufficio Tributi 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1086/2024 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1086/2024 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di sollecito Nr.1086/2024, notificato dal Comune di Acquappesa in data 09.10.2024 relativo alla TARI 2020-2021-2022 per un importo totale di Euro 4719,00.
Ha eccepito la sussistenza di vizi nel procedimento di deliberazione delle tariffe ,per mancata approvazione ,per gli anni in esame,del piano economico finanziario, nonché per la retroattività della delibera di determinazione del tributo;
ha inoltre eccepito la violazione dell'art.1 comma 796 della legge di bilancio 2020 in quanto illegittimamente il Comune aveva richiesto il pagamento,in un'unica soluzione , del tributo per tre annualità,senza consentire la rateazione del pagamento.
Il Comune di Acquappesa ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto vizi nel procedimento di deliberazione delle tariffe ,per mancata approvazione
,per gli anni in esame,del piano economico finanziario.
Per orientamento costante della Suprema Corte in tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del
1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.(Cass da ultimo n. 730 del 2025)
Ciò chiarito va osservato che in materia di TARSU e TARI il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari , riconosciuto dall'art.7 comma 5 D.Lgs n. 546 del 1992 è ammesso solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere , vizi che non si riscontrano nel caso in esame.
Non sussiste la violazione di legge.
Ed invero l'adozione del piano economico finanziario non è prevista come necessaria dall'art.1 della legge n. 147 del 2013.Il comma 683 del citato art.1 sancisce”Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”.
Ne consegue che il Piano Economico Finanziario è uno schema che permette di rilevare i costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e ha rilevanza ai fini della valutazione della corretta gestione dell'Ente ma la sua mancata approvazione non può comportare la dedotta illegittimità della pretesa tributaria.
Né sussiste eccesso di potere nel procedimento adottato dal Comune convenuto alla luce del fatto che l'adozione delle tariffe per gli anni 2020 e seguenti è stata adottata sulla base di una relazione tecnica, allegata e prodotta da parte convenuta,che ha posto in evidenza la necessità di un corretto rapporto tra costo del servizio ed entrate.
Deve dunque essere rigettata la domanda di disapplicazione degli atti presupposti perché immuni da vizi .
Va altresì rigettato il secondo motivo di ricorso .
Parte ricorrente lamenta la violazione dell'art.1, comma 796, della Legge di Bilancio 2020, in quanto l'Ente avrebbe arbitrariamente ed illegittimamente cumulato in un unico atto tre distinte annualità della
Tari (2020-2021-2022), gravando il contribuente di un eccessivo e consistente onere economico, non consentendo alcuna dilazione degli importi richiesti e che non sarebbe prevista alcuna possibilità di rateizzazione degli importi TARI neppure dal regolamento comunale.
Detta deduzione è infondata -
L'art.1 comma 796 della legge di bilancio 2020 sancisce”in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema…”.
L'Ente Comunale, in attuazione di tale dettato normativo, ha notificato atti di sollecito di pagamento relativi alla TARI 2020 – 2021 – 2022, prevedendo espressamente la possibilità di dilazionare gli importi richiesti al contribuente: “Il pagamento deve essere effettuato per l'intero importo, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presento avviso utilizzando l'allegato modello F24, entro lo stesso termine, ricorrendone i presupposti, l'utente può richiedere ulteriore rateizzazione all'ufficio nel massimo di 10 rate” .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 463,00 oltre accessori con distrazione.