CASS
Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2024, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLA, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto adottato inaudita altera parte, in data 06/12/2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da CA IO ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli in data 18 maggio 2022. In premessa si dava atto che CA aveva subito la sanzione disciplinare per aver tentato di comunicare con altri detenuti non appartenenti al suo gruppo di socialità e che egli, con il reclamo, aveva contestato la verità dell'addebito e aveva affermato che il comportamento sanzionato avrebbe potuto al più rappresentare un saluto innocuo non qualificabile come comunicazione. t') ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 8781 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 13/10/2023 Ciò posto, il giudice a quo evidenziava che nel reclamo non erano state dedotte irregolarità o illegittimità della procedura di contestazione e di irrogazione della sanzione e che dal verbale neppure erano emersi profili di illegittimità. Pertanto, il Magistrato di sorveglianza riteneva che il reclamo fosse volto a contestare inammissibilmente il merito della sanzione. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CA, il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 38, 39, 69, comma 6, lett. a), ord. pen. e 77 reg. es . In particolare, il Magistrato di sorveglianza avrebbe violato il principio, rispetto al quale il detenuto nel reclamo aveva lamentato la violazione, secondo cui il mero saluto tra detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato e non appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non costituisce di per sé un valido presupposto per l'esercizio del potere disciplinare. 3. Il sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, avendo ritenuto le doglianze generiche e inconferenti, quindi inidonee a scalfire la tenuta logico- motivazionale del provvedimento gravato, che risulterebbe coerente e lineare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e generiche. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis comma 4 bis ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso che ci riguarda, è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2. Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge, avendo il Magistrato di sorveglianza correttamente dichiarato inammissibile il reclamo in quanto proposto per i motivi attinenti al merito, non sindacabili da esso Magistrato. Giova sottolineare come, sul punto, sia stato recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 146 del 28/09/2022, dep. 2023) che il valutare se il "mero saluto", ossia il 2 saluto non accompagnato da ulteriori parole, possa essere ricondotto al concetto di "comunicazione" è una questione «afferente decisamente al merito (...) Si tratterebbe, peraltro, di una valutazione rapportata sempre a circostanze e modalità del caso concreto, quindi, non consentita, nel contesto procedimentale descritto». Inconferente appare quindi il richiamo effettuato in ricorso alla pronuncia della sez. 7, n. 18642 del 24/01/2020, che, nel valutare se il mero saluto potesse annoverarsi alla stregua di una comunicazione vietata, affrontava appunto il merito della questione. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2023.
lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLA, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto adottato inaudita altera parte, in data 06/12/2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da CA IO ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli in data 18 maggio 2022. In premessa si dava atto che CA aveva subito la sanzione disciplinare per aver tentato di comunicare con altri detenuti non appartenenti al suo gruppo di socialità e che egli, con il reclamo, aveva contestato la verità dell'addebito e aveva affermato che il comportamento sanzionato avrebbe potuto al più rappresentare un saluto innocuo non qualificabile come comunicazione. t') ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 8781 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 13/10/2023 Ciò posto, il giudice a quo evidenziava che nel reclamo non erano state dedotte irregolarità o illegittimità della procedura di contestazione e di irrogazione della sanzione e che dal verbale neppure erano emersi profili di illegittimità. Pertanto, il Magistrato di sorveglianza riteneva che il reclamo fosse volto a contestare inammissibilmente il merito della sanzione. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CA, il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 38, 39, 69, comma 6, lett. a), ord. pen. e 77 reg. es . In particolare, il Magistrato di sorveglianza avrebbe violato il principio, rispetto al quale il detenuto nel reclamo aveva lamentato la violazione, secondo cui il mero saluto tra detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato e non appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non costituisce di per sé un valido presupposto per l'esercizio del potere disciplinare. 3. Il sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, avendo ritenuto le doglianze generiche e inconferenti, quindi inidonee a scalfire la tenuta logico- motivazionale del provvedimento gravato, che risulterebbe coerente e lineare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e generiche. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis comma 4 bis ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso che ci riguarda, è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2. Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge, avendo il Magistrato di sorveglianza correttamente dichiarato inammissibile il reclamo in quanto proposto per i motivi attinenti al merito, non sindacabili da esso Magistrato. Giova sottolineare come, sul punto, sia stato recentemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 146 del 28/09/2022, dep. 2023) che il valutare se il "mero saluto", ossia il 2 saluto non accompagnato da ulteriori parole, possa essere ricondotto al concetto di "comunicazione" è una questione «afferente decisamente al merito (...) Si tratterebbe, peraltro, di una valutazione rapportata sempre a circostanze e modalità del caso concreto, quindi, non consentita, nel contesto procedimentale descritto». Inconferente appare quindi il richiamo effettuato in ricorso alla pronuncia della sez. 7, n. 18642 del 24/01/2020, che, nel valutare se il mero saluto potesse annoverarsi alla stregua di una comunicazione vietata, affrontava appunto il merito della questione. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2023.