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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5665/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Albania il 23/04/1974 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Albania in data 13.12.2004 In comunione dei beni non trascritto nei registri dello stato civile italiano con i seguenti figli: nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._3 cittadino italiano e nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._4 cittadino italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato CP_2 prevalentemente presso la madre, nella casa coniugale/famigliare sita in Assago (MI), Via Giacomo Matteotti n. 12/B, che pertanto viene assegnata alla sig.ra , con tutto quanto attualmente Parte_1
l'arreda e correda, salvo gli effetti personali del marito. CP_
3) Il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, vivrà nella casa famigliare con la madre.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
5) Tempi e modalità di visita del padre saranno liberamente concordati tra i genitori, salvo congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze del figlio minore e gli impegni lavorativi dei genitori. Nello specifico e salvo miglior accordo con l'altro genitore, il sig. potrà vedere e tenere con Parte_2 sé il figlio minore almeno per tre pomeriggi alla settimana, salva la possibilità di concordare con la madre il pernottamento. Inoltre, e comunque sia salvo miglior accordo che tenga conto delle precipue necessità del minore e del miglior rispetto dei suoi bisogni, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- durante le vacanze scolastiche estive per un periodo di due settimane, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, per un periodo di una settimana, con alternanza tra i genitori del giorno di Natale e di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, le ulteriori festività e relativi ponti infrasettimanali, i genitori si accorderanno di anno in anno, cercando di rispettare il principio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi dei genitori.
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa.
7) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) L'assegno unico INPS verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
9) Ciascuno dei coniugi rimarrà titolare esclusivo dell'autovettura di proprietà e in uso allo stesso.
10) I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
perciò, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento da sé con i propri mezzi. Di conseguenza, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, i quali, con l'esatto adempimento delle condizioni economiche indicate nel presente atto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi ragione e/o titolo.
11) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Albania il 13.12.2004 non trascritto nei registri dello stato civile italiano.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/05/2025 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Albania il 23/04/1974 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Albania in data 13.12.2004 In comunione dei beni non trascritto nei registri dello stato civile italiano con i seguenti figli: nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._3 cittadino italiano e nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._4 cittadino italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato CP_2 prevalentemente presso la madre, nella casa coniugale/famigliare sita in Assago (MI), Via Giacomo Matteotti n. 12/B, che pertanto viene assegnata alla sig.ra , con tutto quanto attualmente Parte_1
l'arreda e correda, salvo gli effetti personali del marito. CP_
3) Il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, vivrà nella casa famigliare con la madre.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
5) Tempi e modalità di visita del padre saranno liberamente concordati tra i genitori, salvo congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze del figlio minore e gli impegni lavorativi dei genitori. Nello specifico e salvo miglior accordo con l'altro genitore, il sig. potrà vedere e tenere con Parte_2 sé il figlio minore almeno per tre pomeriggi alla settimana, salva la possibilità di concordare con la madre il pernottamento. Inoltre, e comunque sia salvo miglior accordo che tenga conto delle precipue necessità del minore e del miglior rispetto dei suoi bisogni, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- durante le vacanze scolastiche estive per un periodo di due settimane, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, per un periodo di una settimana, con alternanza tra i genitori del giorno di Natale e di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, le ulteriori festività e relativi ponti infrasettimanali, i genitori si accorderanno di anno in anno, cercando di rispettare il principio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi dei genitori.
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa.
7) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) L'assegno unico INPS verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
9) Ciascuno dei coniugi rimarrà titolare esclusivo dell'autovettura di proprietà e in uso allo stesso.
10) I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
perciò, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento da sé con i propri mezzi. Di conseguenza, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, i quali, con l'esatto adempimento delle condizioni economiche indicate nel presente atto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi ragione e/o titolo.
11) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Albania il 13.12.2004 non trascritto nei registri dello stato civile italiano.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG