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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2024, n. 12755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12755 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 12755 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stata applicata a IE GI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine alla condotta di partecipazione al delitto associativo previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 (commesso dal gennaio 2018 con condotta permanente), aggravato dall'art. 80 dello stesso testo unico sugli stupefacenti e dall'essere l'associazione formata da più di dieci associati, escludendo, tuttavia, l'ulteriore aggravante della finalità mafiosa e del metodo mafioso, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Al ricorrente viene attribuito il ruolo di partecipe con mansioni di trasporto e distribuzione di cocaina, la sostanza stupefacente al centro dei traffico. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato GI, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione -5,,, carente e manifestamente illogica per aver il eueeepnim omesso di rispondere all'obiezione relativa all'insufficienza del quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, per il reato di partecipazione all'associazione volta al traffico di stupefacenti: le poche conversazioni intercettate, individuate come elementi di fatto descrittivi del suo coinvolgimento, riguardano un periodo temporale molto breve e circoscritto - dal 21.5.2021 al 2.9.2021 - né gli sono stati contestati reati fine di detenzione illecita di sostanza stupefacente e neppure l'indagato è chiamato in correità dai collaboratori di giustizia le dichiarazioni dei quali sono state egualmente utilizzate per la piattaforma indiziaria. Mancherebbe, quindi, una base fattuale adeguata a costruire la gravità indiziaria della stabilità e della permanenza del vincolo adesivo al sodalizio criminale al centro delle investigazioni. 2.2. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, agganciando la prognosi del pericolo di reiterazione criminosa alla sua "allarmante capacità e propensione a delinquere" inspiegabilmente desunta da un unico precedente penale iscritto a suo carico per i reati di minaccia e resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale commessi il 27.1.2018, vale a dire reati non della stessa specie di quello per cui si procede e neppure rientranti tra quelli di maggior allarme sociale previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Anche il secondo parametro valutativo utilizzato dal provvedimento impugnato per desumere la sussistenza delle esigenze cautelari di grado elevato, tanto da confermare la misura custodiale in carcere, e cioè la gravità intrinseca della sua condotta, è incoerente con gli elementi della fattispecie, considerata la breve durata del contributo partecipativo accertato (pochi mesi) e l'assenza di contestazioni per reati fine. 2 092 3. Il Sostituto PG Lucia Odello ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Anzitutto, deve rammentarsi, in ordine alla parte del motivo di ricorso dedicata a contestare la gravità indiziaria, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice nella materia delle misure cautelari (allo stesso modo che in quella dei ricorsi avverso provvedimenti decisori emessi nel corso del processo di cognizione), la quota di doglianze più dichiaratamente volte a contestare la sussistenza di elementi dai quali desumere la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nella contestazione provvisoria, è inammissibile quando declinata in fatto, secondo schemi di censura non proponibili in sede di legittimità in quanto riservati al giudice di merito, anche cautelare (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il provvedimento impugnato, d'altra parte, è largamente idoneo a descrivere gli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'ipotizzato reato, con coerenza logica e puntualità di richiami argomentativi. I giudici di merito, infatti, hanno evidenziato come le complesse attività investigative che formano la base fattuale degli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri di sostanza stupefacente) abbiano consentito di accertare l'esistenza ed operatività di una associazione finalizzata al traffico di notevoli quantità di cocaina, che ha caratteristiche tali da rispondere al paradigma normativo come disegnato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (ex multis, Sez. 3, n. 32485 del 24/5/2022, Chiorazzi, Rv. 283691). Inoltre, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati 3 rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 47291 del 11/6/2021, Esposito, Rv. 282610). I giudici cautelari hanno, quindi, ritrovato, negli elementi concreti di fattispecie, gli indicatori suddetti: canali di approvvigionamento della droga stabili e, evidentemente, consolidati nelle modalità operative;
un efficiente apparato organizzativo strutturale;
un programma criminoso di ampio respiro, desunto dalla ripetitività dei segmenti operativi criminali, volto alla programmazione delle attività delittuose, ispirato dall'intento di intedeterminatezza dei reati fine, in un'ottica di protrazione del traffico di stupefacenti nel tempo. La motivazione del provvedimento impugnato, soprattutto mediante il richiamo al contenuto delle intercettazioni, ha dato conto di come il ricorrente abbia fatto parte di tale organizzazione strutturata, fornendo uno stabile ed essenziale contributo per la realizzazione della progettualità criminale, poiché preposto alla distribuzione della cocaina. In proposito, si rammenta che l'interpretazione dei contenuti delle intercettazioni, in quanto questione di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, tranne che in caso di travisamento: cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 e, successivamente, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558. Infine, le osservazioni sulla mancanza di contestazioni di reati-fine dimenticano che questa Corte regolatrice ha più volte affermato il principio secondo cui, in materia di reati associativi di qualunque tipo, la commissione dei "reati-fine" o reati-scopo, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (tra le molte conformi sul principio consolidato, si richiama, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 91:3/2021, Scarcello, Rv. 280703). In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae alle censure del ricorrente quanto alla sussistenza della gravità indiziaria ed il motivo di ricorso, per tale parte, è complessivamente da rigettare. 2. Anche le eccezioni rivolte a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari sono prime di pregio ed infondate. Il ha enunciato la sussistenza degli elementi indicativi della necessità di optare per l'imposizione di un vincolo cautelare personale, nelle forme della custodia in carcere, con motivazione logica, coerente e contenutisticamente adeguata. Si sono valorizzati, sì, i precedenti penali del ricorrente, ma soprattutto le circostanze concrete indicative del suo inserimento in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di stupefacenti di ingenti quantità, in una dimensione territoriale transregionale;
si è, così, tratteggiata in maniera ampia la personalità del ricorrente in chiave di pericolosità, dando atto anche delle ragioni di insufficienza di un 4 Q)e presidio cautelare costituito dalla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, ancorchè accompagnata dal braccialetto elettronico. L'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva, peraltro, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558), come accaduto nel caso di specie. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 12755 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, datata 14.6.2023, con cui è stata applicata a IE GI la misura della custodia cautelare in carcere in ordine alla condotta di partecipazione al delitto associativo previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 (commesso dal gennaio 2018 con condotta permanente), aggravato dall'art. 80 dello stesso testo unico sugli stupefacenti e dall'essere l'associazione formata da più di dieci associati, escludendo, tuttavia, l'ulteriore aggravante della finalità mafiosa e del metodo mafioso, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Al ricorrente viene attribuito il ruolo di partecipe con mansioni di trasporto e distribuzione di cocaina, la sostanza stupefacente al centro dei traffico. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato GI, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione -5,,, carente e manifestamente illogica per aver il eueeepnim omesso di rispondere all'obiezione relativa all'insufficienza del quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, per il reato di partecipazione all'associazione volta al traffico di stupefacenti: le poche conversazioni intercettate, individuate come elementi di fatto descrittivi del suo coinvolgimento, riguardano un periodo temporale molto breve e circoscritto - dal 21.5.2021 al 2.9.2021 - né gli sono stati contestati reati fine di detenzione illecita di sostanza stupefacente e neppure l'indagato è chiamato in correità dai collaboratori di giustizia le dichiarazioni dei quali sono state egualmente utilizzate per la piattaforma indiziaria. Mancherebbe, quindi, una base fattuale adeguata a costruire la gravità indiziaria della stabilità e della permanenza del vincolo adesivo al sodalizio criminale al centro delle investigazioni. 2.2. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, agganciando la prognosi del pericolo di reiterazione criminosa alla sua "allarmante capacità e propensione a delinquere" inspiegabilmente desunta da un unico precedente penale iscritto a suo carico per i reati di minaccia e resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale commessi il 27.1.2018, vale a dire reati non della stessa specie di quello per cui si procede e neppure rientranti tra quelli di maggior allarme sociale previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Anche il secondo parametro valutativo utilizzato dal provvedimento impugnato per desumere la sussistenza delle esigenze cautelari di grado elevato, tanto da confermare la misura custodiale in carcere, e cioè la gravità intrinseca della sua condotta, è incoerente con gli elementi della fattispecie, considerata la breve durata del contributo partecipativo accertato (pochi mesi) e l'assenza di contestazioni per reati fine. 2 092 3. Il Sostituto PG Lucia Odello ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Anzitutto, deve rammentarsi, in ordine alla parte del motivo di ricorso dedicata a contestare la gravità indiziaria, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice nella materia delle misure cautelari (allo stesso modo che in quella dei ricorsi avverso provvedimenti decisori emessi nel corso del processo di cognizione), la quota di doglianze più dichiaratamente volte a contestare la sussistenza di elementi dai quali desumere la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nella contestazione provvisoria, è inammissibile quando declinata in fatto, secondo schemi di censura non proponibili in sede di legittimità in quanto riservati al giudice di merito, anche cautelare (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il provvedimento impugnato, d'altra parte, è largamente idoneo a descrivere gli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'ipotizzato reato, con coerenza logica e puntualità di richiami argomentativi. I giudici di merito, infatti, hanno evidenziato come le complesse attività investigative che formano la base fattuale degli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri di sostanza stupefacente) abbiano consentito di accertare l'esistenza ed operatività di una associazione finalizzata al traffico di notevoli quantità di cocaina, che ha caratteristiche tali da rispondere al paradigma normativo come disegnato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (ex multis, Sez. 3, n. 32485 del 24/5/2022, Chiorazzi, Rv. 283691). Inoltre, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati 3 rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 47291 del 11/6/2021, Esposito, Rv. 282610). I giudici cautelari hanno, quindi, ritrovato, negli elementi concreti di fattispecie, gli indicatori suddetti: canali di approvvigionamento della droga stabili e, evidentemente, consolidati nelle modalità operative;
un efficiente apparato organizzativo strutturale;
un programma criminoso di ampio respiro, desunto dalla ripetitività dei segmenti operativi criminali, volto alla programmazione delle attività delittuose, ispirato dall'intento di intedeterminatezza dei reati fine, in un'ottica di protrazione del traffico di stupefacenti nel tempo. La motivazione del provvedimento impugnato, soprattutto mediante il richiamo al contenuto delle intercettazioni, ha dato conto di come il ricorrente abbia fatto parte di tale organizzazione strutturata, fornendo uno stabile ed essenziale contributo per la realizzazione della progettualità criminale, poiché preposto alla distribuzione della cocaina. In proposito, si rammenta che l'interpretazione dei contenuti delle intercettazioni, in quanto questione di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, tranne che in caso di travisamento: cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 e, successivamente, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558. Infine, le osservazioni sulla mancanza di contestazioni di reati-fine dimenticano che questa Corte regolatrice ha più volte affermato il principio secondo cui, in materia di reati associativi di qualunque tipo, la commissione dei "reati-fine" o reati-scopo, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (tra le molte conformi sul principio consolidato, si richiama, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 91:3/2021, Scarcello, Rv. 280703). In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae alle censure del ricorrente quanto alla sussistenza della gravità indiziaria ed il motivo di ricorso, per tale parte, è complessivamente da rigettare. 2. Anche le eccezioni rivolte a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari sono prime di pregio ed infondate. Il ha enunciato la sussistenza degli elementi indicativi della necessità di optare per l'imposizione di un vincolo cautelare personale, nelle forme della custodia in carcere, con motivazione logica, coerente e contenutisticamente adeguata. Si sono valorizzati, sì, i precedenti penali del ricorrente, ma soprattutto le circostanze concrete indicative del suo inserimento in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di stupefacenti di ingenti quantità, in una dimensione territoriale transregionale;
si è, così, tratteggiata in maniera ampia la personalità del ricorrente in chiave di pericolosità, dando atto anche delle ragioni di insufficienza di un 4 Q)e presidio cautelare costituito dalla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, ancorchè accompagnata dal braccialetto elettronico. L'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva, peraltro, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558), come accaduto nel caso di specie. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2024.