CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 16172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16172 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di TR JA, nato in [...] il [...], CUI 019X0F8, AL AL, nato il Albania il 14/10/2000, CUI 063132S6, avverso l'ordinanza del 24/01/2026 del G.i.p. del Tribunale di Firenze;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16172 Anno 2026 Presidente: PAZIENZA VITTORIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 03/04/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze non ha convalidato l'arresto operato dai Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio nei confronti di TR JA e di AL AL per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 256, comma 1, e 259 d.lgs. n. 152 del 2006, sul presupposto che il reato contestato fosse contravvenzionale e non consentisse, quindi, l'arresto in flagranza. 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 381 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di convalida di arresto di TR JA e di AL AL, poiché, trattandosi di reati contravvenzionali, non era ammesso l'arresto in flagranza. Il G.I.P. aveva tuttavia omesso di considerare che il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, aveva disposto la modifica dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, affiancando all'ipotesi contravvenzionale, ormai relativa unicamente ai rifiuti non pericolosi, l'ipotesi delittuosa, operante quando le condotte descritte dalla norma riguardavano rifiuti pericolosi, prevedendo in tal caso la reclusione da 1 a 5 anni. Puntualizza il ricorrente che, nel caso in esame, la sussistenza, nell'area in sequestro, di rifiuti pericolosi era chiaramente attestata nella informativa di reato e nel verbale di arresto, oltre che nel capo di imputazione provvisorio, sicchè la polizia giudiziaria aveva correttamente amministrato il proprio potere di procedere all'arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. dei due soggetti, alla luce della gravità dell'attività in cui gli indagati erano stati colti in flagranza di commissione. 3. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 e Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502), secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza, sulla base degli elementi fattuali al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'indagato (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), in quanto apprezzamenti riservati appunto a distinte fasi del procedimento. Peraltro, ai fini della legittimità 2 dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Il controllo del giudice deve avere come referente, dunque, la situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria, senza tenere conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479), accertando, dunque, con valutazione ex ante, l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896). La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che «la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, Cric, Rv. 227241; nello stesso senso, Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 4. Tanto premesso, il ricorso è fondato. All'indagato è stata contestata, ai sensi degli artt. 256, comma 1, e 259-bis d.lgs. n. 152 del 2006, la condotta di aver effettuato una attività organizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti, attraverso la raccolta, da ignoti conferitori, di rifiuti pericolosi e non, di diversa tipologia, ed il successivo trattamento, al fine di separare frazioni non recuperabili da quelle recuperabili, vendendo queste ultime ad impianti di recupero e smaltendo le frazioni non recuperabili mediante abbruciamento e abbandono. Ebbene, come rilevato dal Procuratore ricorrente, l'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è stato modificato dal d.l. 08/08/2025, n. 116, a far data dal 09/08/2025, prevedendo che se l'attività vietata ha ad oggetto rifiuti pericolosi, la condotta è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni ed il reato, quindi, non ha più carattere contravvenzionale, ma si connota quale ipotesi delittuosa;
se, invece, la condotta ha ad oggetto rifiuti non pericolosi, persiste la natura contravvenzionale del reato, punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Nel caso in esame, l'attività vietata posta in essere, accertata il 21/01/2026, aveva ad oggetto anche rifiuti pericolosi, sicchè rientrava nell'ambito applicativo della nuova disposizione, integrando, per la parte di attività relativa a rifiuti pericolosi, un delitto per il quale - diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata - era consentito l'arresto in flagranza di reato. 3 Il Consigliere estensore ovanni Giora.inni Cd211—‘- Emergono, infine, come in ricorso rappresentato, le ragioni che hanno indotto la polizia giudiziaria ad esercitare il potere di privare la libertà personale, avendo i militari operanti sottolineato la gravità del fatto, non irragionevolmente, sulla base di circostanze ed elementi oggettivi, emergenti dalla condotta dagli indagati complessivamente tenuta, reiterata nel tempo ed articolata sulla base di diverse condotte vietate in pregiudizio della integrità e della salubrità ambientale. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal Pubblico ministero, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Rv. 266868; nello stesso senso Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 3 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16172 Anno 2026 Presidente: PAZIENZA VITTORIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 03/04/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze non ha convalidato l'arresto operato dai Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio nei confronti di TR JA e di AL AL per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 256, comma 1, e 259 d.lgs. n. 152 del 2006, sul presupposto che il reato contestato fosse contravvenzionale e non consentisse, quindi, l'arresto in flagranza. 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 381 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di convalida di arresto di TR JA e di AL AL, poiché, trattandosi di reati contravvenzionali, non era ammesso l'arresto in flagranza. Il G.I.P. aveva tuttavia omesso di considerare che il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, aveva disposto la modifica dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, affiancando all'ipotesi contravvenzionale, ormai relativa unicamente ai rifiuti non pericolosi, l'ipotesi delittuosa, operante quando le condotte descritte dalla norma riguardavano rifiuti pericolosi, prevedendo in tal caso la reclusione da 1 a 5 anni. Puntualizza il ricorrente che, nel caso in esame, la sussistenza, nell'area in sequestro, di rifiuti pericolosi era chiaramente attestata nella informativa di reato e nel verbale di arresto, oltre che nel capo di imputazione provvisorio, sicchè la polizia giudiziaria aveva correttamente amministrato il proprio potere di procedere all'arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. dei due soggetti, alla luce della gravità dell'attività in cui gli indagati erano stati colti in flagranza di commissione. 3. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 e Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502), secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza, sulla base degli elementi fattuali al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'indagato (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), in quanto apprezzamenti riservati appunto a distinte fasi del procedimento. Peraltro, ai fini della legittimità 2 dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Il controllo del giudice deve avere come referente, dunque, la situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria, senza tenere conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479), accertando, dunque, con valutazione ex ante, l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896). La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che «la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, Cric, Rv. 227241; nello stesso senso, Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 4. Tanto premesso, il ricorso è fondato. All'indagato è stata contestata, ai sensi degli artt. 256, comma 1, e 259-bis d.lgs. n. 152 del 2006, la condotta di aver effettuato una attività organizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti, attraverso la raccolta, da ignoti conferitori, di rifiuti pericolosi e non, di diversa tipologia, ed il successivo trattamento, al fine di separare frazioni non recuperabili da quelle recuperabili, vendendo queste ultime ad impianti di recupero e smaltendo le frazioni non recuperabili mediante abbruciamento e abbandono. Ebbene, come rilevato dal Procuratore ricorrente, l'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è stato modificato dal d.l. 08/08/2025, n. 116, a far data dal 09/08/2025, prevedendo che se l'attività vietata ha ad oggetto rifiuti pericolosi, la condotta è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni ed il reato, quindi, non ha più carattere contravvenzionale, ma si connota quale ipotesi delittuosa;
se, invece, la condotta ha ad oggetto rifiuti non pericolosi, persiste la natura contravvenzionale del reato, punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Nel caso in esame, l'attività vietata posta in essere, accertata il 21/01/2026, aveva ad oggetto anche rifiuti pericolosi, sicchè rientrava nell'ambito applicativo della nuova disposizione, integrando, per la parte di attività relativa a rifiuti pericolosi, un delitto per il quale - diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata - era consentito l'arresto in flagranza di reato. 3 Il Consigliere estensore ovanni Giora.inni Cd211—‘- Emergono, infine, come in ricorso rappresentato, le ragioni che hanno indotto la polizia giudiziaria ad esercitare il potere di privare la libertà personale, avendo i militari operanti sottolineato la gravità del fatto, non irragionevolmente, sulla base di circostanze ed elementi oggettivi, emergenti dalla condotta dagli indagati complessivamente tenuta, reiterata nel tempo ed articolata sulla base di diverse condotte vietate in pregiudizio della integrità e della salubrità ambientale. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal Pubblico ministero, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Rv. 266868; nello stesso senso Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 3 aprile 2026.