Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto dalla Fa.Edil. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Aldo Ceci e Filippo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.ssa Graziella Pol in Latina, viale dello Statuto 24;
contro
il Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza
alle sentenze di questo Tribunale nn. 513/2016 e 243/2018 e/o per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Terracina in ordine alla conclusione del procedimento di stipulazione della convenzione urbanistica approvata con del. Cons.Com. n. 26/2018 e di rilascio dei titoli edilizi;
nonché per la conseguente condanna del Comune alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e al rilascio dei titoli edilizi, con nomina di un commissario ad acta .
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Terracina;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. SS SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha agito per l’ottemperanza delle sentenze di questo Tribunale nn. 513/2016 e 243/2018, al fine di ottenere la sottoscrizione della convenzione urbanistica approvata con del. Cons.Com. n. 26/2018 nonché il rilascio del titolo edilizio richiesto e/o per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato rispetto alle richieste di concludere il procedimento nei sensi suindicati.
2 – In particolare, nel gravame, la ricorrente ha, fra l’altro, rappresentato: i) di aver presentato un progetto edilizio al Comune di Terracina per il rilascio, ai sensi dell’art. 3- ter , comma 1, della l. r. Lazio n. 21/2009, di un permesso di costruire, avente a oggetto l’ampliamento del fabbricato con cambio di destinazione ad uso residenziale; ii) che su tale progetto la conferenza di servizi indetta dal Comune si è pronunciata negativamente; iii) di essere insorta avverso tale diniego con gravame, che è stato accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 513/2016, passata in giudicato; iv) di aver agito, poi, a fronte dell’inerzia del Comune, per l’ottemperanza della citata pronuncia, ottenendo la sentenza di questo Tribunale n. 243/2018; v) con tale sentenza il ricorso in ottemperanza è stato accolto ed è stato ordinato al Comune di concludere il procedimento di conferenza di servizi preordinato alla valutazione dell’iniziativa della ricorrente; vi) che successivamente il Comune ha riconvocato la conferenza di servizi, la quale si è espressa questa volta positivamente sul suo progetto edilizio; vii) con delibera n. 26/2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale lo schema di convenzione urbanistica, che però non è mai stato sottoscritto dall’ente locale, nonostante che la ricorrente dal 2023 abbia più volte diffidato l’ente locale a procedervi; viii) di essere, quindi, nuovamente insorta avverso tale comportamento del Comune.
3 – Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ha dedotto che la convenzione urbanistica non è mai stata sottoscritta per fatto della ricorrente, che in un primo momento non aveva la disponibilità dei terreni da cedere per le opere di urbanizzazione e non avrebbe poi fornito i documenti a ciò necessari (quelli necessari al rilascio del permesso di costruire nonché per l’approvazione del progetto esecutivo).
4 - In vista dell’udienza camerale, la ricorrente ha ribadito e articolato le proprie tesi, allegando anche la trasmissione degli incartamenti relativi al progetto definitivo inviati al Comune nonché la designazione del notaio di fiducia per la stipula della convenzione urbanistica.
5 – Sono seguiti alcuni rinvii, disposti da questo Tribunale su richiesta delle parti, per cercare un bonario componimento della controversia. Nel frattempo, la ricorrente ha versato in atti varie produzioni, comprovanti la trasmissione al Comune della documentazione integrativa da quest’ultimo via via richiesta, senza tuttavia riuscire a pervenire alla conclusione del procedimento.
6 - La causa è stata, infine, chiamata all’udienza camerale del 24 febbraio 2026, in occasione della quale, sono stati uditi i legali come da verbale. Indi, la causa è passata in decisione.
7 – Introduttivamente, il Collegio ritiene che correttamente la società ricorrente abbia qualificato in principalità l’azione proposta in termini di ottemperanza al giudicato. Infatti, l’esame dell’oggetto e del contenuto del gravame avvalora la conclusione che la ricorrente stessa abbia oggettivamente agito in giudizio non già per contrastare una mera inerzia ordinaria dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza, bensì per ottenere che la stessa provvedesse in conformità con quanto statuito da questo Tribunale con le sentenze nn. 513/2016 e 243/2018, entrambe passate in giudicato.
Su queste basi, deve allora ritenersi che nella fattispecie in scrutinio, obiettivamente esaminata, la ricorrente non abbia azionato l’obbligo dell’Amministrazione ex art. 2 della l. n. 241/1990 di concludere un procedimento mediante l’adozione di un qualsivoglia provvedimento espresso, bensì l’obbligo di compiere un’attività ormai in gran parte già predeterminata dal giudicato di questo Tribunale.
In altre parole, l’obbligo che la ricorrente nei fatti ha fatto valere in giudizio è quello di dare attuazione al giudicato formatosi sulle ridette pronunce di questo Tribunale, che costituiscono il vero fondamento sostanziale della pretesa nella specie fatta valere (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 4275/2016; id., VII, n. 1677/2011).
8 – Ciò posto, il Collegio deve subito soffermarsi sulla rilevanza nella specie rivestita dalla sentenza di questo Tribunale n. 513/2016 (la sentenza n. 243/2018 si pone nella sua scia).
In particolare, la sentenza n. 513/2016:
- se da un lato ha disposto l’annullamento del provvedimento di conclusione negativo della conferenza di servizi, d’altro lato è pervenuta a tale conclusione, riconoscendo con pienezza: 1) la sussistenza dei presupposti, perché il progetto presentato potesse fruire della disciplina premiale introdotta dall’art. 3- ter , comma 1, della l. r. Lazio n. 21/2009; 2) e quindi la pretesa sostanziale della ricorrente alla realizzazione del progetto edilizio presentato, idest la sua pretesa all’ottenimento del bene della vita divisato;
- la portata della citata sentenza non può essere ridotta a una componente meramente caducatoria autoesecutiva, dal momento che tale decisione, in coerenza con l’interesse azionato, ha corredato appunto le proprie statuizioni annullatorie con un vincolo conformativo della successiva attività amministrativa.
Orbene, tale essendo la portata del giudicato ottemperando, il Comune di Terracina avrebbe dovuto agire, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, per eseguirlo con correttezza e buona fede, evitando di frustrare, con comportamenti elusivi e formalistici la legittima aspettativa della ricorrente a soddisfare la pretesa azionata e astenendosi dal dar causa ad ulteriori e defatiganti passaggi fra procedimento e processo, oltremodo pregiudizievoli per l’effettività della tutela della situazione giuridica azionata (cfr. ex multis , Cons. St., sent. Ad. Plen. 2/2013; id., n. 11/2016; Cons. St., VI, n. 1321/2019).
9 – Calando tali premesse introduttive nella fattispecie che ci occupa, l’esame della documentazione in atti induce a ritenere che:
- l’assunto del Comune, secondo cui la ricorrente non aveva la disponibilità dei terreni da cedere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nello schema di convenzione urbanistica trova smentita nel fatto che, a far tempo dal 28 giugno 2023, è stata comprovata la liberazione dei terreni dai vincoli su di essi gravanti;
- in ogni caso, a termini della citata convenzione urbanistica, la cessione dei terreni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è contestuale alla stipula della convenzione e non può essere concepito, come vorrebbe il Comune, quale adempimento preliminare e a ciò preordinato (cfr. art. 3 e ss. della convenzione approvata);
- il permesso di costruire e la documentazione a ciò necessaria non sono componenti preordinate alla stipula della convenzione urbanistica ma rappresentano un posterius rispetto a quest’ultima, presupponendo la previa stipula della stessa (cfr. ex multis , T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 12/11/2022, n.1529; T.A.R. Basilicata, I, n.1071/2016); orbene, se, secondo la condivisibile giurisprudenza testé richiamata, la previa sottoscrizione della convenzione urbanistica costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, è solo dopo tale momento che può essere legittimamente richiesta, acquisita e valutata la restante documentazione necessaria al rilascio del titolo edilizio;
- i vari elementi addotti dal Comune per sottrarsi finora alla stipula della convenzione risultano inconsistenti e non adeguatamente suffragati da validi presupposti giuridici e fattuali;
- quanto, poi, alla mancata approvazione del progetto esecutivo, ad onta del suo richiamo nelle premesse della convenzione urbanistica (cfr. pag. 9), nessuna previsione della convenzione urbanistica ne contempla la valenza condizionante o bloccante della realizzazione del programma edilizio della società ricorrente;
- in ogni caso, a fronte delle varie richieste di integrazione reiteratamente inviate dal Comune, invero non immuni da un eccessivo formalismo burocratico e non sempre chiare da decifrare, la ricorrente ha sempre risposto, fornendo gli elementi di volta in volta richiesti, da ultimo con produzioni del 13 agosto 2025 nonché del 20 e del 29 ottobre 2025, su cui l’ente locale – a quanto consta – non si è espresso in alcun senso (cfr. docc. 3,4 e 5 depositate in giudizio dalla ricorrente il 4 novembre 2025);
- ciò vale a connotare la condotta del Comune in chiave eccessivamente dilatoria e formalistica, nella misura in cui essa ha di fatto finito per trasformare un adempimento preparatorio e interno ( idest , il varo del progetto esecutivo) in mezzo per procrastinare, a tempo indeterminato e senza alcuna giustificazione adeguatamente supportata, la stipula della convenzione urbanistica nonché per sacrificare, in tal modo, la pretesa sostanziale riconosciuta alla ricorrente dal giudicato ottemperando.
10 – Alla luce di ciò, in ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale nn. 513/2016 e 243/2018, va ordinato al Comune di Terracina, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione:
- di procedere alla sottoscrizione della convezione urbanistica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 20 aprile 2018, assolvendo in modo rapido ed efficace ai relativi adempimenti documentali, primo fra tutti l’approvazione del progetto esecutivo;
- di rilasciare in favore della società ricorrente il titolo edilizio richiesto.
11 – In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre inoltre nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio
e con compenso, a carico del Comune di Terracina, sin d’ora liquidato in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il Commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza della ricorrente, che avrà cura di comunicargli l’intervenuta vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere in luogo del Comune di Terracina agli adempimenti descritti al paragrafo 10, nell’ulteriore termine di 90 giorni.
12 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), così provvede:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
i) ordina al Comune di Terracina di provvedere all’integrale esecuzione alle sentenze di questo Tribunale nn. 513/2016 e 243/2018 procedendo nei sensi e nei termini specificati al par. 10, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione;
ii) nomina, in qualità di commissario ad acta , il Prefetto di Latina, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio, affinché provveda all’esecuzione delle sentenze di questo Tribunale nn. 513/2016 e 243/2018, nell’ulteriore termine di novanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di cui al precedente alinea concesso al Comune di Terracina per dare esecuzione alla predetta sentenza;
iii) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IM LA AN, Presidente
SS SC, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS SC | ES IM LA AN |
IL SEGRETARIO