Ordinanza collegiale 6 luglio 2017
Ordinanza collegiale 24 novembre 2017
Sentenza 30 novembre 2018
Parere definitivo 4 marzo 2019
Ordinanza cautelare 4 marzo 2019
Ordinanza collegiale 19 maggio 2020
Ordinanza collegiale 22 aprile 2022
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 27 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 18 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
Improcedibile
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02689/2026REG.PROV.COLL.
N. 03066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3066 del 2024, proposto da
Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Radio Italia Anni 60 S.r.l. e Onda Sud S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 11202/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. AN TI e dato atto che nessuno è presente per la parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Richiamato il ricorso proposto per l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 11202/2023 e le sentenze non definitive rese nel giudizio: n. 8357/2024, con la quale la Sezione ha disposto che il Ministero suggelli gli impianti che producono le interferenze, e n. 10073/2005 con la quale è stata disposta la condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente nella misura determinata dal Commissario ad acta nella relazione depositata in data 6 gennaio 2025 ed è stata altresì disposta la nomina di un Commissario ad acta, per procedere al suggellamento degli impianti interferenti;
Vista la relazione depositata dal Commissario nominato in data 28 gennaio 2026;
Rilevato che nella memoria depositata in data 25 febbraio 2026 la società ricorrente ha confermato di aver ricevuto dal Ministero il pagamento dell’importo liquidato dalla sentenza a titolo di risarcimento del danno e che non intende più insistere per il suggellamento degli impianti interferenti;
rilevato che nella stessa memoria la ricorrente ha invece insistito per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore;
ritenuto che, a seguito dell’attività del Commissario da ultimo nominato e a fronte delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, l’ottemperanda sentenza abbia avuto definitiva esecuzione, dovendosi di conseguenza dichiarare improcedibile il ricorso;
ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del Ministero originariamente inadempiente al giudicato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara il ricorso improcedibile e condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €5000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD MO, Presidente
AN TI, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | AD MO |
IL SEGRETARIO