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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21690 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LG DR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2025 (dispositivo del 10.06.25) il Tribunale di Bologna, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione promossa da DR LG avverso l'ordinanza emessa del Gup del Tribunale di Bologna, in data 28 marzo 2025, che ha rigettato la richiesta di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari anche con l’ausilio del braccialetto elettronico, della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli, sin dal 22 giugno 2023, per i reati di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, concorso nella importazione dal Belgio dell'ingente quantitativo di cocaina pari a oltre 43 chili e concorso in estorsione, commessi dall'anno 2020 in permanenza per quanto riguarda l'associazione, nel dicembre 2000 per gli altri reati;
fatti per i quali, all'esito del giudizio abbreviato, in data 7 novembre 2024, era stato condannato alla pena di dodici anni e quattro mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21690 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BA SI Data Udienza: 17/02/2026 2 2. DR LG ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Catanzaro, affidando il ricorso a un unico, articolato, motivo col quale denuncia la violazione degli articoli 274, 275, commi 3 e 3 -bis, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, carente, in relazione alla valutazione del tempo (cosiddetto silente) decorso dal fatto in contestazione, atteso che la condotta del ricorrente si arresta a dicembre 2020, nonostante la contestazione aperta per il delitto associativo, nonché illogica e incongrua con riguardo alla valorizzazione delle ulteriori accuse per fatti analoghi, trattandosi di episodi comunque verificatisi prima dell'esecuzione dell'ordinanza, e in genere alla valutazione degli elementi sopravvenuti, fra i quali, oltre al tempo e alla deterrenza suscitata dalla prolungata carcerazione, era stata indicata altresì la disparità di trattamento rispetto ai coimputati, elementi tutti indicativi del superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. Si evidenzia altresì la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, in quanto non presenta quella tendenziale stabilità del tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso (si citano Corte Cost. n. 231 del 2011; Sez. 1, Sentenza n. 11.733 del 16/02/2012 e altre precedenti), e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., che impone di valutare l'eventuale decorrenza di un arco temporale privo di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche di perdurante pericolosità (si cita, Sez. 6, Sentenza n. 31.587 del 30/05/2023). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo generico e comunque manifestamente infondato. 2. Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese con congrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificare la sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo. In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso 3 dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc. Rv. 282590 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. Rv. 278999 — 01). Diversamente da quanto affermato, nella attuale fase l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi. Solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato dal Gip, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, [...], Rv. 249324; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, [...], non massimala;
Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567 - 01; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634). 2.3. Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo c.d. silente, cioè al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quella di applicazione della misura, da valutarsi unicamente al tempo successivamente decorso fino alla presentazione dell'istanza di sostituzione, è inconferente. Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimento che ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da un provvedimento applicativo della stessa. In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte, protrattesi, per quanto riguarda il reato associativo, dai primi mesi del 2020 in permanenza, al tempo c.d. silente sino al 22 giugno 2023, data di applicazione della misura è preclusa. 2.4. Nell'attuale fase, non risulta alcun fatto sopravvenuto che consenta di ritenere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari e che sia così superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la stessa difesa, come puntualmente argomentato nell'ordinanza impugnata, non ha allegato alcun elemento idoneo a "scardinare" il precedente giudizio di attualità delle esigenze. Va rimarcato in proposito, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, 4 cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Più in generale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, [...]; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 10/02/2022, Rv. 282865). La riscontrata specialità trova conferma nella disposizione dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misura sia sostituita con altra meno grave o applicata con modalità meno gravose quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, con l'espressa eccezione dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In relazione a tali reati, dunque, continua a valere - anche in sede di valutazione circa la sostituzione della misura - il principio fissato da tale ultima disposizione, secondo cui è applicata la custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino risulti che non sono sussistenti esigenze cautelari e che le stesse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. 2.5. Anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni appena svolte in punto di diritto, deve in ogni caso evidenziarsi che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente sono state adeguatamente prese in considerazione dal Tribunale, il quale, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, del fatto che non vi fossero elementi concreti per ritenere ormai del tutto disarticolata l'associazione di appartenenza e degli ulteriori carichi per reati analoghi in materia di narcotraffico pendenti davanti ai giudici di Firenze e Reggio Calabria, che complessivamente denotano un marcato pericolo di reiterazione, ha evidenziato come la circostanza di essere coniugato con prole, così come il diverso trattamento riservato a due degli originari coimputati, evidentemente basato sulla vita anteatta e sulle condotte successive, che nel caso in discorso hanno evidenziato la commissione di ulteriori reati, giustificassero pienamente la permanenza della misura maggiormente afflittiva nei confronti del ricorrente. 2.6. Del tutto generiche, oltre che scarsamente comprensibili, risultano, infine, le considerazioni difensive riferite alla pretesa irrilevanza degli ulteriori carichi pendenti solo perché si tratterebbe di fatti antecedenti all'applicazione della misura, laddove, da una parte, è ovvio che, salvo casi limite di condotte 5 intramurarie, non potrebbe essere diversamente dato che il ricorrente si trova ristretto in carcere, dall'altra ciò non ne esclude la significativa rilevanza in termini di valutazione prognostica trattandosi di analoghi episodi di narcotraffico. Il motivo per il resto è generico per aspecificità estrinseca in quanto non si confronta con l'articolata e puntuale motivazione del Tribunale che ha evidenziato come la formale incensuratezza fosse concretamente irrilevante e ampiamente superata dalla circostanza che il LG sia stato ormai condannato all'esito del primo grado del giudizio, alla pena di 12 anni e sei mesi, mentre il radicamento in Italia non assume nessuna rilevanza, considerato che si tratta di un soggetto albanese, con ancora forti legami in quella nazione;
né considera gli ulteriori elementi che depongono per la significativa gravità delle condotte quale l'abilità tecnica e i forti legami emersi con l'organizzazione criminale traslazionale. Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche, il LG, nel ricorso che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare una "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione di una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SI BA ALDO ACETO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2025 (dispositivo del 10.06.25) il Tribunale di Bologna, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione promossa da DR LG avverso l'ordinanza emessa del Gup del Tribunale di Bologna, in data 28 marzo 2025, che ha rigettato la richiesta di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari anche con l’ausilio del braccialetto elettronico, della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli, sin dal 22 giugno 2023, per i reati di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, concorso nella importazione dal Belgio dell'ingente quantitativo di cocaina pari a oltre 43 chili e concorso in estorsione, commessi dall'anno 2020 in permanenza per quanto riguarda l'associazione, nel dicembre 2000 per gli altri reati;
fatti per i quali, all'esito del giudizio abbreviato, in data 7 novembre 2024, era stato condannato alla pena di dodici anni e quattro mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21690 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BA SI Data Udienza: 17/02/2026 2 2. DR LG ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Catanzaro, affidando il ricorso a un unico, articolato, motivo col quale denuncia la violazione degli articoli 274, 275, commi 3 e 3 -bis, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, carente, in relazione alla valutazione del tempo (cosiddetto silente) decorso dal fatto in contestazione, atteso che la condotta del ricorrente si arresta a dicembre 2020, nonostante la contestazione aperta per il delitto associativo, nonché illogica e incongrua con riguardo alla valorizzazione delle ulteriori accuse per fatti analoghi, trattandosi di episodi comunque verificatisi prima dell'esecuzione dell'ordinanza, e in genere alla valutazione degli elementi sopravvenuti, fra i quali, oltre al tempo e alla deterrenza suscitata dalla prolungata carcerazione, era stata indicata altresì la disparità di trattamento rispetto ai coimputati, elementi tutti indicativi del superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. Si evidenzia altresì la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, in quanto non presenta quella tendenziale stabilità del tempo che invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso (si citano Corte Cost. n. 231 del 2011; Sez. 1, Sentenza n. 11.733 del 16/02/2012 e altre precedenti), e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., che impone di valutare l'eventuale decorrenza di un arco temporale privo di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche di perdurante pericolosità (si cita, Sez. 6, Sentenza n. 31.587 del 30/05/2023). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo generico e comunque manifestamente infondato. 2. Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese con congrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificare la sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo. In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso 3 dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc. Rv. 282590 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. Rv. 278999 — 01). Diversamente da quanto affermato, nella attuale fase l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi. Solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato dal Gip, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, [...], Rv. 249324; Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, [...], non massimala;
Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567 - 01; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634). 2.3. Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo c.d. silente, cioè al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quella di applicazione della misura, da valutarsi unicamente al tempo successivamente decorso fino alla presentazione dell'istanza di sostituzione, è inconferente. Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimento che ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da un provvedimento applicativo della stessa. In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte, protrattesi, per quanto riguarda il reato associativo, dai primi mesi del 2020 in permanenza, al tempo c.d. silente sino al 22 giugno 2023, data di applicazione della misura è preclusa. 2.4. Nell'attuale fase, non risulta alcun fatto sopravvenuto che consenta di ritenere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari e che sia così superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la stessa difesa, come puntualmente argomentato nell'ordinanza impugnata, non ha allegato alcun elemento idoneo a "scardinare" il precedente giudizio di attualità delle esigenze. Va rimarcato in proposito, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, 4 cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Più in generale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, [...]; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 10/02/2022, Rv. 282865). La riscontrata specialità trova conferma nella disposizione dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misura sia sostituita con altra meno grave o applicata con modalità meno gravose quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura non appaia più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, con l'espressa eccezione dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In relazione a tali reati, dunque, continua a valere - anche in sede di valutazione circa la sostituzione della misura - il principio fissato da tale ultima disposizione, secondo cui è applicata la custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino risulti che non sono sussistenti esigenze cautelari e che le stesse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. 2.5. Anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni appena svolte in punto di diritto, deve in ogni caso evidenziarsi che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente sono state adeguatamente prese in considerazione dal Tribunale, il quale, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, del fatto che non vi fossero elementi concreti per ritenere ormai del tutto disarticolata l'associazione di appartenenza e degli ulteriori carichi per reati analoghi in materia di narcotraffico pendenti davanti ai giudici di Firenze e Reggio Calabria, che complessivamente denotano un marcato pericolo di reiterazione, ha evidenziato come la circostanza di essere coniugato con prole, così come il diverso trattamento riservato a due degli originari coimputati, evidentemente basato sulla vita anteatta e sulle condotte successive, che nel caso in discorso hanno evidenziato la commissione di ulteriori reati, giustificassero pienamente la permanenza della misura maggiormente afflittiva nei confronti del ricorrente. 2.6. Del tutto generiche, oltre che scarsamente comprensibili, risultano, infine, le considerazioni difensive riferite alla pretesa irrilevanza degli ulteriori carichi pendenti solo perché si tratterebbe di fatti antecedenti all'applicazione della misura, laddove, da una parte, è ovvio che, salvo casi limite di condotte 5 intramurarie, non potrebbe essere diversamente dato che il ricorrente si trova ristretto in carcere, dall'altra ciò non ne esclude la significativa rilevanza in termini di valutazione prognostica trattandosi di analoghi episodi di narcotraffico. Il motivo per il resto è generico per aspecificità estrinseca in quanto non si confronta con l'articolata e puntuale motivazione del Tribunale che ha evidenziato come la formale incensuratezza fosse concretamente irrilevante e ampiamente superata dalla circostanza che il LG sia stato ormai condannato all'esito del primo grado del giudizio, alla pena di 12 anni e sei mesi, mentre il radicamento in Italia non assume nessuna rilevanza, considerato che si tratta di un soggetto albanese, con ancora forti legami in quella nazione;
né considera gli ulteriori elementi che depongono per la significativa gravità delle condotte quale l'abilità tecnica e i forti legami emersi con l'organizzazione criminale traslazionale. Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche, il LG, nel ricorso che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare una "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione di una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SI BA ALDO ACETO