Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21690
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 274, 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del tempo decorso dal fatto

    Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il mero decorso del tempo non è sufficiente a giustificare la sostituzione della misura. Il tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura, non quello precedente alla commissione dei fatti. Non risultano fatti sopravvenuti che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari. La doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale. Le circostanze di fatto addotte dal ricorrente sono state adeguatamente considerate dal Tribunale, che ha ritenuto sussistente un marcato pericolo di reiterazione a fronte della gravità dei reati, della permanenza dell'associazione e di ulteriori carichi pendenti. Le considerazioni sulla vita anteatta e sulle condotte successive dei coimputati giustificano il diverso trattamento. Le considerazioni sui carichi pendenti sono rilevanti ai fini prognostici. La motivazione del Tribunale è congrua e priva di censure logiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21690
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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