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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
SO ARMANDO, RE
CARDELLICCHIO CIRO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1445/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del Legale Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17536772304 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20959/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 15/1/2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 24 dello stesso mese, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 175367/72304;
- emesso da: Resistente_1 srl e/o PI Spa;
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo:Tari;
- data di notifica atto 27.12.2024;
- importo complessivo: € 25.447,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) assoluta incertezza in ordine all'Ente che lo ha emanato;
-) difetto potere impositivo di PI spa;
-) illegittimità dell'autotutela sostitutiva per difetto di legittimazione di PI;
rappresenta che per la stessa annualità era stato emesso un precedente accertamento, il n. 787103152, poi annullato in autotutela senza informarne né la società destinataria del provvedimento né depositarne copia nel fascicolo del giudizio a suo tempo instaurato contro detto atto, poi, in sostituzione di questo, era stato emesso l'accertamento oggetto del presente giudizio;
quello precedente era stato comunque annullato con sentenza 11105/2025 depositata il 23.6.2025.
Resistente_1 non si costituisce nel presente giudizio.
Il 28.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va rilevato che il precedente accertamento non tenne in alcun conto il verbale di conciliazione intervenuto tra la Ricorrente_1 srl ed il Comune di Napoli, che fu annullato in autotutela e che, non avendone dato notizia nel fascicolo di causa, il ricorso fu annullato per motivi di merito.
Adesso, il nuovo accertamento, emesso in sostituzione del precedente, presenta vari profili di criticità, infatti risulta emesso su carta intestata di Resistente_1, indicato in alto a sinistra del frontespizio e da PI, indicata in alto a destra;
l'atto risulta poi sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultima; ciò ha creato non poca confusione e profonde incertezze in ordine a chi abbia emesso l'atto e, dunque, a chi andasse notificato il ricorso.
Invero, la ricorrente ha mosso contestazioni proprio in questo senso: sulla assoluta incertezza in ordine all'Ente che ha emanato l'accertamento, sul difetto di potere impositivo di PI e sull'illegittimità dell'autotutela sostitutiva per difetto di legittimità di quest'ultima, quindi questo è il punto centrale della controversia.
L'accertamento è emesso e sottoscritto da PI ma dalle premesse ivi riportate si apprende che la società di progetto Resistente_1 srl era subentrata a titolo originario alla PI spa nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo Concessionario;
difatti Resistente_1 in data 5.6.2023 – rep. 86720 - stipulava con il Comune di Napoli il “contratto di concessione” per le entrate comunali.
L'atto impugnato, invece, pur riportando una intestazione bicefala, risulta emesso, atteso che così è espressamente indicato, anche se solo in sede di firma, da PI, che, tuttavia, in seguito al subentro nella concessione a titolo originario di Resistente_1 , deve ritenersi assolutamente priva di qualsivoglia potere impositivo e legittimazione attiva, a nulla rilevando l'Accordo di Servizi sottoscritto tra le due società in data 7.8.2024, citato in atto a giustificazione dello svolgimento nel procedimento accertativo da parte di PI;
difatti, da un lato una funzione delicata e di rilievo costituzionale quale quella impositiva non può certamente essere oggetto di libero ed incondizionato trasferimento tra soggetti privati a mezzo di un contratto a cui per di più resta estraneo il concedente Comune, dall'altro lo stesso accordo, laddove avesse avuto una valida ed efficace funzione, non avrebbe certamente avuto quella di trasferire potere impositivo dall'una all'altra società: infatti, una ordinaria attività ermeneutica dello stesso rivela che PI si è obbligata, con tale atto, a fornire a Resistente_1 solo dei servizi, ed in particolare: “…si impegna ad eseguire in favore di Resistente_1, che accetta, i seguenti servizi oggetto della Convenzione (i ), come anche meglio descritti dalla stessa e dai suoi allegati, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente Accordo e da quelli che verranno di volta in volta definiti nelle offerte tecnico economiche di PI ( e accettati da Resistente_1 tramite appositi ordini ()”; sinteticamente, trattasi di:
-) servizi di management, coordinamento di attività, ecc;
-) servizi di generazione ed invio atti,
-) supporto al contenzioso tributario;
-) servizi di front e back office presso la sede di Resistente_1;
-) servizi di gestione call center;
ecc.;
tutti servizi, questi, inidonei, come tali, ad avere alcuna rilevanza esterna alle due società e, soprattutto, ad averne nei confronti dei contribuenti ai quali, verosimilmente, poco interessa chi materialmente abbia effettuato talune operazioni.
Pertanto l'atto impugnato è assolutamente privo di efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a PI spa, essendo unico concessionario dei tributi del Comune di Napoli, a titolo originario – come, con valenza confessoria, dichiarato da PI nella stessa premessa dell'atto impugnato – una diversa società (Resistente_1) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
7-ter, comma 1, della legge. 212/2000 e dell'art. 21 – septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza di attribuzione della PI spa che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 2, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il ricorso va, dunque, accolto a l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di Resistente_1 al pagamento di
€ 2.000,00, oltre il 15% per spese generali, cp, iva e cut, in favore del difensore della ricorrente, Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna il resistente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000,00 oltre accessori di legge e c.u. che distrae in favore del difensore antistatario
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
SO ARMANDO, RE
CARDELLICCHIO CIRO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1445/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del Legale Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17536772304 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20959/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 15/1/2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 24 dello stesso mese, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 175367/72304;
- emesso da: Resistente_1 srl e/o PI Spa;
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo:Tari;
- data di notifica atto 27.12.2024;
- importo complessivo: € 25.447,00;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) assoluta incertezza in ordine all'Ente che lo ha emanato;
-) difetto potere impositivo di PI spa;
-) illegittimità dell'autotutela sostitutiva per difetto di legittimazione di PI;
rappresenta che per la stessa annualità era stato emesso un precedente accertamento, il n. 787103152, poi annullato in autotutela senza informarne né la società destinataria del provvedimento né depositarne copia nel fascicolo del giudizio a suo tempo instaurato contro detto atto, poi, in sostituzione di questo, era stato emesso l'accertamento oggetto del presente giudizio;
quello precedente era stato comunque annullato con sentenza 11105/2025 depositata il 23.6.2025.
Resistente_1 non si costituisce nel presente giudizio.
Il 28.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va rilevato che il precedente accertamento non tenne in alcun conto il verbale di conciliazione intervenuto tra la Ricorrente_1 srl ed il Comune di Napoli, che fu annullato in autotutela e che, non avendone dato notizia nel fascicolo di causa, il ricorso fu annullato per motivi di merito.
Adesso, il nuovo accertamento, emesso in sostituzione del precedente, presenta vari profili di criticità, infatti risulta emesso su carta intestata di Resistente_1, indicato in alto a sinistra del frontespizio e da PI, indicata in alto a destra;
l'atto risulta poi sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultima; ciò ha creato non poca confusione e profonde incertezze in ordine a chi abbia emesso l'atto e, dunque, a chi andasse notificato il ricorso.
Invero, la ricorrente ha mosso contestazioni proprio in questo senso: sulla assoluta incertezza in ordine all'Ente che ha emanato l'accertamento, sul difetto di potere impositivo di PI e sull'illegittimità dell'autotutela sostitutiva per difetto di legittimità di quest'ultima, quindi questo è il punto centrale della controversia.
L'accertamento è emesso e sottoscritto da PI ma dalle premesse ivi riportate si apprende che la società di progetto Resistente_1 srl era subentrata a titolo originario alla PI spa nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo Concessionario;
difatti Resistente_1 in data 5.6.2023 – rep. 86720 - stipulava con il Comune di Napoli il “contratto di concessione” per le entrate comunali.
L'atto impugnato, invece, pur riportando una intestazione bicefala, risulta emesso, atteso che così è espressamente indicato, anche se solo in sede di firma, da PI, che, tuttavia, in seguito al subentro nella concessione a titolo originario di Resistente_1 , deve ritenersi assolutamente priva di qualsivoglia potere impositivo e legittimazione attiva, a nulla rilevando l'Accordo di Servizi sottoscritto tra le due società in data 7.8.2024, citato in atto a giustificazione dello svolgimento nel procedimento accertativo da parte di PI;
difatti, da un lato una funzione delicata e di rilievo costituzionale quale quella impositiva non può certamente essere oggetto di libero ed incondizionato trasferimento tra soggetti privati a mezzo di un contratto a cui per di più resta estraneo il concedente Comune, dall'altro lo stesso accordo, laddove avesse avuto una valida ed efficace funzione, non avrebbe certamente avuto quella di trasferire potere impositivo dall'una all'altra società: infatti, una ordinaria attività ermeneutica dello stesso rivela che PI si è obbligata, con tale atto, a fornire a Resistente_1 solo dei servizi, ed in particolare: “…si impegna ad eseguire in favore di Resistente_1, che accetta, i seguenti servizi oggetto della Convenzione (i ), come anche meglio descritti dalla stessa e dai suoi allegati, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente Accordo e da quelli che verranno di volta in volta definiti nelle offerte tecnico economiche di PI ( e accettati da Resistente_1 tramite appositi ordini ()”; sinteticamente, trattasi di:
-) servizi di management, coordinamento di attività, ecc;
-) servizi di generazione ed invio atti,
-) supporto al contenzioso tributario;
-) servizi di front e back office presso la sede di Resistente_1;
-) servizi di gestione call center;
ecc.;
tutti servizi, questi, inidonei, come tali, ad avere alcuna rilevanza esterna alle due società e, soprattutto, ad averne nei confronti dei contribuenti ai quali, verosimilmente, poco interessa chi materialmente abbia effettuato talune operazioni.
Pertanto l'atto impugnato è assolutamente privo di efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a PI spa, essendo unico concessionario dei tributi del Comune di Napoli, a titolo originario – come, con valenza confessoria, dichiarato da PI nella stessa premessa dell'atto impugnato – una diversa società (Resistente_1) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
7-ter, comma 1, della legge. 212/2000 e dell'art. 21 – septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza di attribuzione della PI spa che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 2, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il ricorso va, dunque, accolto a l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di Resistente_1 al pagamento di
€ 2.000,00, oltre il 15% per spese generali, cp, iva e cut, in favore del difensore della ricorrente, Avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna il resistente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000,00 oltre accessori di legge e c.u. che distrae in favore del difensore antistatario