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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
DR Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERM 272 2024 1307 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Benevento in data 23.01.2025, Ricorrente_1
impugnava il Fermo amministrativo -FERM/272-2024-1307 - del 13/11/2024, del quale veniva a conoscenza a seguito di visura al PRA del 20.11.2024 sul bene mobile registrato autovettura CHEVROLET targata Targa_1 per un importo di € 618,20 - iscritto dalla DR Tributi S.r.l..
Eccepiva preliminarmente la mancata notifica di tutti gli atti prodromici compreso il fermo;
la comproprietà del veicolo con Nominativo_1; vizi formali del fermo (mancata indicazione/informazioni sulle modalità di determinazione delle (presunte) somme dovute, degli interessi e delle sanzioni;
mancata indicazione del
Responsabile del procedimento;
mancata indicazioni/informazioni relative all'esercizio del diritto di difesa del Contribuente), decadenza e prescrizione..
Concludeva chiedendo “dichiarare la inesistenza/illegittimità/nullità/annullabilità dell'atto impugnato e di tutta la pretesa tributaria ivi contenuta oggetto dell'odierno ricorso con condanna a carico di controparte al pagamento di tutte le spese di giustizia, rimborso spese, onorari oltre oneri come per legge (IVA e CPA) e pagamento di tutti i danni subiti e subendi”.
DR TI, pur regolarmente evocata in giudizio con PEC del 12.01.2025, non si costituiva.
Sulle conclusioni delle parti, il Giudice monocratico, riunito in camera di consiglio, ha deliberato in data
12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere valutato, in quanto potenzialmente assorbente, il motivo d'impugnazione relativo alla comproprietà dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 è una misura non esecutiva, ma una misura alternativa all'esecuzione. Si tratta di un mezzo puramente afflittivo e coercitivo, che mira ad indurre il debitore all'adempimento ovvero un atto formale che viene accordato all'Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa.
Ciò premesso, è pacifico, che a subirne le conseguenze dev'essere esclusivamente il soggetto passivo della pretesa tributaria non anche il comproprietario non debitore. Pertanto, stante la natura indivisibile del bene, il fermo, in presenza di comproprietari che non siano entrambi soggetti passivi del tributo, deve ritenersi
"oggettivamente inapplicabile" in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo.
Nella specie, il ricorrente ha documentato, mediante produzione del libretto di cicolazione, che la vettura CHEVROLET targata Targa_1, a lui intestava, aveva come comproprietario Nominativo_1, ovvero – presumibilmente – il soggetto titolare del tributo insoluto.
Né DR ha ritenuto di costituirsi onde argomentare sul presupposto del fermo e sul legittimato passivo di tale atto.
Per tutto quanto premesso, il ricorso dev'essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna di DR al pagamento delle spese in favore di Ricorrente_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima.
Non sussistono le condizioni per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna DR Tributi al pagamento delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 liquidate in complessivi 278,00 euro, oltre rimborso forfettario, iva, cpa e Cut.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
DR Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERM 272 2024 1307 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Benevento in data 23.01.2025, Ricorrente_1
impugnava il Fermo amministrativo -FERM/272-2024-1307 - del 13/11/2024, del quale veniva a conoscenza a seguito di visura al PRA del 20.11.2024 sul bene mobile registrato autovettura CHEVROLET targata Targa_1 per un importo di € 618,20 - iscritto dalla DR Tributi S.r.l..
Eccepiva preliminarmente la mancata notifica di tutti gli atti prodromici compreso il fermo;
la comproprietà del veicolo con Nominativo_1; vizi formali del fermo (mancata indicazione/informazioni sulle modalità di determinazione delle (presunte) somme dovute, degli interessi e delle sanzioni;
mancata indicazione del
Responsabile del procedimento;
mancata indicazioni/informazioni relative all'esercizio del diritto di difesa del Contribuente), decadenza e prescrizione..
Concludeva chiedendo “dichiarare la inesistenza/illegittimità/nullità/annullabilità dell'atto impugnato e di tutta la pretesa tributaria ivi contenuta oggetto dell'odierno ricorso con condanna a carico di controparte al pagamento di tutte le spese di giustizia, rimborso spese, onorari oltre oneri come per legge (IVA e CPA) e pagamento di tutti i danni subiti e subendi”.
DR TI, pur regolarmente evocata in giudizio con PEC del 12.01.2025, non si costituiva.
Sulle conclusioni delle parti, il Giudice monocratico, riunito in camera di consiglio, ha deliberato in data
12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere valutato, in quanto potenzialmente assorbente, il motivo d'impugnazione relativo alla comproprietà dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 è una misura non esecutiva, ma una misura alternativa all'esecuzione. Si tratta di un mezzo puramente afflittivo e coercitivo, che mira ad indurre il debitore all'adempimento ovvero un atto formale che viene accordato all'Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa.
Ciò premesso, è pacifico, che a subirne le conseguenze dev'essere esclusivamente il soggetto passivo della pretesa tributaria non anche il comproprietario non debitore. Pertanto, stante la natura indivisibile del bene, il fermo, in presenza di comproprietari che non siano entrambi soggetti passivi del tributo, deve ritenersi
"oggettivamente inapplicabile" in quanto diversamente argomentando si verrebbe a precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare, in contrasto con il dettato normativo.
Nella specie, il ricorrente ha documentato, mediante produzione del libretto di cicolazione, che la vettura CHEVROLET targata Targa_1, a lui intestava, aveva come comproprietario Nominativo_1, ovvero – presumibilmente – il soggetto titolare del tributo insoluto.
Né DR ha ritenuto di costituirsi onde argomentare sul presupposto del fermo e sul legittimato passivo di tale atto.
Per tutto quanto premesso, il ricorso dev'essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna di DR al pagamento delle spese in favore di Ricorrente_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima.
Non sussistono le condizioni per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna DR Tributi al pagamento delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 liquidate in complessivi 278,00 euro, oltre rimborso forfettario, iva, cpa e Cut.