Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2021, proposto dal Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Di Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per opposizione
a decreto ingiuntivo n. 8/2021 del 30.05/01.06.2021, emesso dal Presidente del T.A.R. Abruzzo - Pescara e poi notificato in data 08.06.2021, reso ad istanza del Consorzio di bonifica Centro - bacino Saline Pescara Alento Foro, con il quale è stato ingiunto all'Ente opponente di pagare immediatamente, in favore dell'opposto, la somma di € 1.036.993,86, con gli interessi come da domanda e spese di procedura
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro;
Vista la memoria depositata il 3 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. FA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
Il Comune di Chieti ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2021, con il quale il Presidente di questo T.A.R. aveva ingiunto il pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica Centro bacino Saline Pescara Alento Foro, della complessiva somma di € 1.036.993,86, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
Il Consorzio di bonifica si è costituito per resistere;
Come da memoria depositata da parte ricorrente il 3 febbraio 2026, in data 25 novembre 2021 il Comune di Chieti e il Consorzio di Bonifica hanno definito in via transattiva tutti i crediti vantati dall’Ente consortile, tra i quali anche quelli portati dal decreto ingiuntivo opposto;
Nella ridetta memoria, il Comune ha dichiarato di non aver più interesse a coltivare il ricorso, essendo cessata la materia del contendere e chiesto dichiararsi la improcedibilità del mezzo di gravame;
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza straordinaria del 17 febbraio 2026;
Ritenuto che
In base al principio dispositivo, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35 c.p.a;
Le spese possono essere compensate, considerata la definizione in rito e la specifica richiesta di parte ricorrente (cfr. memoria dep. 3 febbraio 2026), con presa d’atto senza rilievi espressa dal Consorzio di Bonifica, nella propria dichiarazione depositata il 6 febbraio 2026
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IA NG, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
FA FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FI | NN IA NG |
IL SEGRETARIO