Articolo 2 della Legge 23 luglio 1980, n. 488
Articolo 1
Versione
10 settembre 1980
Art. 2.
Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorita' straniere e' punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi - e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.
La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso all'estero.

Entrata in vigore il 10 settembre 1980