Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 24/12/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03730/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
- dell'Ordinanza di Demolizione del Comune di Scicli n.270 del 31 luglio 2025, notificata in data 6 agosto 2025, con la quale si ingiunge ai ricorrenti la demolizione delle opere edilizie e la messa in pristino dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.380/2001;
- della nota prot. n.22539 del 26 giugno 2025, notificata il 30 giugno 2025, recante il preavviso di diniego della domanda di condono edilizio n.519 ex L. n.724/94;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota del Comune di Scicli prot. n.27478 del 6 agosto 2025, nella parte in cui non si ritengono condivisibili le osservazioni presentate dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scicli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa LA AN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi del Comune di Scicli n.270 del 31 luglio 2025, notificata il 6 agosto 2025, emessa in loro danno ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001, nonché il presupposto preavviso di rigetto dell’istanza di condono, comunicato con nota prot. n.22539/2025.
2. In punto di fatto hanno rappresentato di essere proprietari di un fabbricato ad uso civile abitazione, sito in -OMISSIS-, per il quale, in data 28 febbraio 1995, è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. n.724/1994, acquisita al prot. n.6456, fascicolo n.519/1995.
3. In data 26 giugno 2025, con nota port. n.22539, a distanza di trent’anni dalla presentazione della domanda di condono, il Comune ha comunicato loro il preavviso di diniego, motivando in relazione al fatto che l’immobile è situato all’interno della fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, e dunque in zona di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 15, lett. a) della L.R. n.78/1976, assegnandogli il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni.
4. In data 10 luglio 2025 i ricorrenti hanno provveduto tempestivamente a tale adempimento.
5. Nel successivo mese di agosto hanno, tuttavia, ricevuto l’ordinanza impugnata, per l’annullamento della quale hanno formulato i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Travisamento dei presupposti.
Prima di emettere l’ordinanza di demolizione, l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento di condono con un provvedimento espresso, non potendo essere considerata tale la nota n.22539 del 26 giugno 2025, contenente il preavviso, in seno alla quale tale eventualità è espressamente limitata all’ipotesi di omessa presentazione di osservazioni nel termine assegnato, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Peraltro, ove la predetta nota fosse ritenuta valido atto conclusivo di diniego del condono, la stessa sarebbe comunque illegittima in quanto non preceduta dal preavviso di diniego.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
La fascia di rispetto ove ricade l’immobile dei ricorrenti è interamente e densamente edificata, urbanizzata e antropizzata, con la conseguenza che la funzione della norma che ne vieta l’edificazione sarebbe ormai del tutto esaurita, rendendone illegittima, oltre che ìmpari, un’applicazione incondizionata, che non tenga conto degli interessi privati confliggenti.
III) Violazione dell'art. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al lungo lasso di tempo trascorso e violazione del principio del legittimo affidamento.
Il lungo lasso di tempo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza di condono avrebbe ingenerato in capo ai ricorrenti un legittimo affidamento sul buon esito del procedimento, imponendo all’Amministrazione un onere motivazionale rafforzato, che andasse oltre il mero richiamo della legalità violata.
IV) Violazione di legge per intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono. Violazione dei principi di certezza del diritto e di buona fede. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Sull’istanza di condono si sarebbe ormai da tempo formato il silenzio-assenso.
V) Illegittimità derivata per invalidità dell'atto presupposto.
L’ordinanza di demolizione sarebbe atto meramente consequenziale del diniego di condono, di cui mutuerebbe i vizi.
6. I predetti atti cagionerebbero ai ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto intimanti la distruzione di un bene immobile adibito a civile abitazione, e pertanto gli stessi ne hanno chiesto la sospensione cautelare nelle more del giudizio ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
7. Il Comune di Scicli si è costituito per resistere al ricorso.
8. All’udienza camerale del 16 dicembre 2025, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In relazione al primo motivo, il Collegio rileva che non coglie nel segno la lamentata mancata conclusione del procedimento di condono con provvedimento espresso, posto che l’ordinanza impugnata costituisce allo stesso tempo atto di diniego del condono e provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001.
Ciò trova conferma non solo nell’oggetto (in cui vi è espresso riferimento al fascicolo di condono n.519/1995), ma anche nella motivazione del predetto provvedimento, in cui il Comune, dopo aver richiamato il presupposto preavviso di rigetto e le osservazioni presentate dalla parte, esplica le ragioni per cui queste ultime non potevano essere positivamente valutate in applicazione dei precedenti giurisprudenziali ivi indicati, che il Collegio ritiene pertinenti e calzanti, come meglio si dirà appresso.
È principio noto quello secondo cui l’unità materiale dell’atto non esclude la possibilità che lo stesso contenga più di una determinazione (atto plurimo), come può dirsi avvenuto nel caso di specie, in cui risulta chiaramente dal provvedimento la volontà dell’Amministrazione di negare il condono e adottare, allo stesso tempo, il consequenziale provvedimento sanzionatorio.
Alla luce di quanto sopra, l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, che tenga conto anche delle osservazioni presentate dal privato, risulta nel caso di specie rispettato; né può ritenersi che la scissione dei due passaggi procedimentali avrebbe avuto una qualche utilità per il ricorrente, il quale è stato in ogni caso messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e di conoscerne l’esito (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. II, 14/01/2020, n.339, secondo cui “ è ininfluente, ai fini della legittimità dell'atto, che esso contenga sia il diniego di condono edilizio che l'ingiunzione di demolizione, consentendo l'ordinamento comunque all'interessato di poter proporre ricorso giurisdizionale nei confronti dell'atto "complesso" indirizzando i singoli motivi di impugnazione a ciascuna delle due decisioni assunte dall'Amministrazione procedente e contenute nel medesimo provvedimento ”).
3. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento, posto che l’orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente è rimasto isolato, a fronte di una granitica giurisprudenza, anche del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che da tempo afferma l’assolutezza e non graduabilità del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia.
Si richiama, innanzitutto, la sentenza n. 622 del 28.6.2021, con cui il predetto consesso, nel riformare la pronuncia di questo T.A.R. più volte richiamata in ricorso, ha affermato i seguenti:
- “ l’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga;
- nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e possono essere ristrutturate, entro rigorosi limiti, le opere che esistevano prima dell’emanazione della legge regionale de quo;
- è del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l’interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici;
- alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire inconsiderazione;
- l'addotta circostanza che il fabbricato ricada in un'area ampiamente urbanizzata (…) e antropizzata non costituisce un caso di deroga al vincolo in questione, che, come anche di recente affermato da questo Consiglio (v. parere n. 136/2020) non ammette costruzioni "anche se per avventura su comparti territoriali già compromessi da edificazione antecedente” (numero 233/2020 Ad. del 16 giugno 2020) ”.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi e confermati anche dalle sentenze del C.G.A.R.S. n.666 del 14.8.2025 e n.741 del 2.10.2025, ove si evidenzia come la situazione di fatto non sia rilevante ai fini dell’ammissibilità di una deroga, rilevando esclusivamente la formale qualificazione urbanistica dell'area al momento dell'entrata in vigore della legge (cfr. anche T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 21/10/2025, n.2305, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17/01/2025, n.127 e Sez. V, 22/05/2024, n.1905).
4. Il carattere inderogabile e assoluto del vincolo esclude in radice il supposto onere di motivazione rafforzata, dovendosi per converso ritenere che la natura vincolata e obbligatoria dell’azione repressiva del Comune giustifichi la succinta motivazione dell’atto che ne costituisce esercizio con mero richiamo alla norma di legge che prevede il divieto (cfr., tra le tante, C.G.A.R.S. n. 911 del 18/11/2025; Cons. Stato, Sez. VI, 30/10/2024, n. 8633; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24/05/2024, n. 1931).
5. Non sussiste nemmeno l’onere di motivare in relazione all’affidamento riposto dal privato, posto che nessun legittimo affidamento può mai derivare da situazioni di abusività, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
La mera inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio del potere-dovere sanzionatorio, anche se protratta per decenni, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, né può ingenerare un legittimo affidamento nel privato (cfr., ex multis , C.G.A.R.S. n.582 del 14.7.2025; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 1.12.2025, n.3441, Sez. III, 2.12.2025, n. 452, Sez. V, 10.12.2025 n.3550, e giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, ivi richiamata).
6. Né tale affidamento poteva essere giustificato dal supposto formarsi, a seguito del mero decorso del tempo, di un provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza di condono presentata, posto che l’art. 23, comma 10, della L.r. 37/1985 dispone che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell' art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 (circostanze di cui non vi è nemmeno l’allegazione). Peraltro, in relazione ai predetti casi di insanabilità, l’art. 26, comma 16, della medesima legge esclude espressamente la formazione del silenzio-assenso (così, C.G.A.R.S. n. 925/2025; cfr. anche l’art. 35 della L. 47/1985, richiamato dall’art. 39 della L. 724/1994). Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, pertanto, sono infondati.
7. Alla luce di quanto sopra, non sussistono vizi di illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione impugnata e, dunque, neanche il quinto motivo di ricorso può trovare accoglimento.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AN RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LA AN IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN IZ | ES AN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.