Art. 5.
In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3, su richiesta delle Casse marittime, le autorita' marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.
Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.
In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3, su richiesta delle Casse marittime, le autorita' marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.
Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.