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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1932/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030304226 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030304226 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclusioni come da atti. Resistente/Appellato: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente - in persona del legale rappresentante pro tempore - difesa tecnicamente in giudizio, ricorre avverso l'Avviso di accertamento n. TVF030304226/2024 notificato il 28 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, in materia di Irap, Iva, ritenute, interessi e sanzioni per l'anno
2018, con cui si richiede il pagamento della somma di euro 183.00,00 circa.
Va premesso che la società è stata oggetto di una verifica fiscale da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Altamura per l'anno 2018, verifica conclusasi con un processo verbale di constatazione del
30 ottobre 2024.
Sono stati contestati due rilievi: una presunta indebita detrazione IVA sull'acquisto di un'autovettura, nonché l'omesso versamento di ritenute afferenti a redditi di lavoro di un dipendente;
rilievi trasfusi successivamente nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
La parte sviluppa tre motivi di ricorso (difetto di contraddittorio preventivo, difetto di motivazione, violazione del DPR 633/1972 con connessa violazione dell'onere della prova.)
Nel merito, nel contestare il primo rilievo - ossia la vendita con presunta indebita detrazione Iva per euro
8.709,00 - specifica che trattasi dell'acquisto di un'auto usata e produce uno schema con l'indicazione di prezzi, chilometraggi e stato di uso, al fine di contestare la ricostruzione dell'Ufficio.
Relativamente al secondo rilievo, che pure contesta, argomenta circa la legittimità del passaggio delle somme di denaro e dell'uso delle carte di credito della società al dipendente Nominativo_3, dichiarando che trattavasi di rimborsi spese ovvero pagamenti effettuati dal Nominativo_3 stesso per conto e nell'interesse della società.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio, che contesta analiticamente le eccezioni e deduzioni di parte attrice e conclude per il rigetto del ricorso con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla pubblica udienza del 19 gennaio c.a, questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto con i limiti di cui si dirà.
Il Collegio ritiene che la decisione possa essere concentrata sulla cd “ragione più liquida”, che consente di addivenire ad una decisione rapida senza doversi soffermare su altre questioni. Tale principio elaborato dalla giurisprudenza per il processo civile è applicabile al processo tributario, essendo esso una species del diritto processuale civile.
Ciò in osservanza al precetto Costituzionale ex art 111 Cost, che prevede una ragionevole durata del processo e quindi di adottare la soluzione più agevole che economizzi i tempi processuali.
Premesso questo principio, nell'esaminare il merito va anche detto, sommariamente, che entrambe le eccezioni di diritto sollevate sono infondate.
In ordine all'eccepito difetto di contraddittorio preventivo, risulta agli atti di causa che –contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente – tra le parti ci sono state alcune interlocuzioni in via amministrativa.
In primo luogo, la verifica è avvenuta in contraddittorio con la contribuente, che ha assistito a tutte le operazioni di controllo ed è stata portata a conoscenza, con la notificazione del PVC, di tutte le specifiche e puntuali contestazioni mosse dai verificatori, dichiarando espressamente quanto segue: «mi riservo di rivedere il tutto e di presentare le eventuali deduzioni in sede competente».
Successivamente, con schema d'atto numero TVFQ30304226/2024, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e notificato il 17 dicembre 2024, l'Ufficio ha attivato il contraddittorio preventivo, invitando la contribuente a presentare, entro il termine di 60 giorni, eventuali deduzioni.
Anche l'eccepito difetto di motivazione non è condivisibile, poiché la parte ha compiutamente dedotto in ordine all'atto impugnato, che quindi ha assolto alla sua funzione di “provocatio ad opponendum”.
Nel merito questa Corte ritiene che possano condividersi le argomentazioni difensive di parte ricorrente esclusivamente in ordine al rilievo relativo all'acquisto dell'autovettura usata “Porsche Macan 95B JG22012”, targata Targa_1, di cui la parte ricorrente ha anche fornito il documento “estratto cronologico” rilasciato dal PRA in data 24 luglio 2025.
Ad avviso della Gdf, prima, e dell'Agenzia delle Entrate, poi, detto acquisto - effettuato al prezzo di Euro 48.300,00 - avrebbe infatti consentito a Ricorrente_1 di commercializzare l'autovettura ad un prezzo inferiore al suo valore normale, circostanza, questa, che renderebbe Ricorrente_1 presuntivamente partecipe delle violazioni Iva che sarebbero state compiute dalla Nominativo_4 Srls, soggetto terzo -società verificata da altra Compagnia della G.d F.
Ma sotto il profilo della congruità del prezzo praticato dal venditore, la società ricorrente nell'unica transazione intervenuta nell'anno 2018 con il fornitore Nominativo_4 si è attenuta alle quotazioni ufficiali pubblicate nei listini e nelle riviste specializzate (prioritario elemento di riferimento in questo campo di attività), che costituiscono un elemento oggettivo di pubblico dominio.
I dati oggettivi forniti da parte ricorrente dimostrano che l'autovettura in questione è stata ceduta da Nominativo_4 a Ricorrente_1 ad un prezzo addirittura superiore ai valori suggeriti da una rivista specializzata (Eurotax Blu e Eurotax Giallo).
Per contra, risultano infondate e non condivisibili le argomentazioni difensive relative al mancato versamento delle ritenute di cui ai maggiori emolumenti corrisposti/versati a favore del dipendente Nominativo_3.
In primis non è credibile che ad un semplice dipendente potessero essere rimborsate somme così rilevanti, dichiarate quali rimborsi di somme anticipate per conto della società, né che lo stesso potesse utilizzare per movimentazioni bancarie personali la carta di credito intestata alla società.
La ricostruzione analitica effettuata dall'ufficio è del tutto condivisibile e neppure è stata adeguatamente contestata;
anzi è risultato provato agli atti di causa che lo stesso percettore Nominativo_3 ha riconosciuto la natura di “incrementi patrimoniali” nella propria sfera giuridica, prestando acquiescenza all'accertamento emesso a proprio carico con accertamento di maggiori redditi (avviso di accertamento n.
TVF010304199/2024, notificato il 28 maggio 2025), così confermando la fondatezza della pretesa erariale.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, il ricorso va accolto parzialmente e le spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per come precisato in parte motiva e per l'effetto annulla parzialmente l'atto impugnato. Rigetta nel resto. Previa compensazione per 1/4, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, per i restanti 3/4, in euro 6000,00.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1932/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030304226 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030304226 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclusioni come da atti. Resistente/Appellato: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente - in persona del legale rappresentante pro tempore - difesa tecnicamente in giudizio, ricorre avverso l'Avviso di accertamento n. TVF030304226/2024 notificato il 28 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, in materia di Irap, Iva, ritenute, interessi e sanzioni per l'anno
2018, con cui si richiede il pagamento della somma di euro 183.00,00 circa.
Va premesso che la società è stata oggetto di una verifica fiscale da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Altamura per l'anno 2018, verifica conclusasi con un processo verbale di constatazione del
30 ottobre 2024.
Sono stati contestati due rilievi: una presunta indebita detrazione IVA sull'acquisto di un'autovettura, nonché l'omesso versamento di ritenute afferenti a redditi di lavoro di un dipendente;
rilievi trasfusi successivamente nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
La parte sviluppa tre motivi di ricorso (difetto di contraddittorio preventivo, difetto di motivazione, violazione del DPR 633/1972 con connessa violazione dell'onere della prova.)
Nel merito, nel contestare il primo rilievo - ossia la vendita con presunta indebita detrazione Iva per euro
8.709,00 - specifica che trattasi dell'acquisto di un'auto usata e produce uno schema con l'indicazione di prezzi, chilometraggi e stato di uso, al fine di contestare la ricostruzione dell'Ufficio.
Relativamente al secondo rilievo, che pure contesta, argomenta circa la legittimità del passaggio delle somme di denaro e dell'uso delle carte di credito della società al dipendente Nominativo_3, dichiarando che trattavasi di rimborsi spese ovvero pagamenti effettuati dal Nominativo_3 stesso per conto e nell'interesse della società.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio, che contesta analiticamente le eccezioni e deduzioni di parte attrice e conclude per il rigetto del ricorso con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla pubblica udienza del 19 gennaio c.a, questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto con i limiti di cui si dirà.
Il Collegio ritiene che la decisione possa essere concentrata sulla cd “ragione più liquida”, che consente di addivenire ad una decisione rapida senza doversi soffermare su altre questioni. Tale principio elaborato dalla giurisprudenza per il processo civile è applicabile al processo tributario, essendo esso una species del diritto processuale civile.
Ciò in osservanza al precetto Costituzionale ex art 111 Cost, che prevede una ragionevole durata del processo e quindi di adottare la soluzione più agevole che economizzi i tempi processuali.
Premesso questo principio, nell'esaminare il merito va anche detto, sommariamente, che entrambe le eccezioni di diritto sollevate sono infondate.
In ordine all'eccepito difetto di contraddittorio preventivo, risulta agli atti di causa che –contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente – tra le parti ci sono state alcune interlocuzioni in via amministrativa.
In primo luogo, la verifica è avvenuta in contraddittorio con la contribuente, che ha assistito a tutte le operazioni di controllo ed è stata portata a conoscenza, con la notificazione del PVC, di tutte le specifiche e puntuali contestazioni mosse dai verificatori, dichiarando espressamente quanto segue: «mi riservo di rivedere il tutto e di presentare le eventuali deduzioni in sede competente».
Successivamente, con schema d'atto numero TVFQ30304226/2024, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e notificato il 17 dicembre 2024, l'Ufficio ha attivato il contraddittorio preventivo, invitando la contribuente a presentare, entro il termine di 60 giorni, eventuali deduzioni.
Anche l'eccepito difetto di motivazione non è condivisibile, poiché la parte ha compiutamente dedotto in ordine all'atto impugnato, che quindi ha assolto alla sua funzione di “provocatio ad opponendum”.
Nel merito questa Corte ritiene che possano condividersi le argomentazioni difensive di parte ricorrente esclusivamente in ordine al rilievo relativo all'acquisto dell'autovettura usata “Porsche Macan 95B JG22012”, targata Targa_1, di cui la parte ricorrente ha anche fornito il documento “estratto cronologico” rilasciato dal PRA in data 24 luglio 2025.
Ad avviso della Gdf, prima, e dell'Agenzia delle Entrate, poi, detto acquisto - effettuato al prezzo di Euro 48.300,00 - avrebbe infatti consentito a Ricorrente_1 di commercializzare l'autovettura ad un prezzo inferiore al suo valore normale, circostanza, questa, che renderebbe Ricorrente_1 presuntivamente partecipe delle violazioni Iva che sarebbero state compiute dalla Nominativo_4 Srls, soggetto terzo -società verificata da altra Compagnia della G.d F.
Ma sotto il profilo della congruità del prezzo praticato dal venditore, la società ricorrente nell'unica transazione intervenuta nell'anno 2018 con il fornitore Nominativo_4 si è attenuta alle quotazioni ufficiali pubblicate nei listini e nelle riviste specializzate (prioritario elemento di riferimento in questo campo di attività), che costituiscono un elemento oggettivo di pubblico dominio.
I dati oggettivi forniti da parte ricorrente dimostrano che l'autovettura in questione è stata ceduta da Nominativo_4 a Ricorrente_1 ad un prezzo addirittura superiore ai valori suggeriti da una rivista specializzata (Eurotax Blu e Eurotax Giallo).
Per contra, risultano infondate e non condivisibili le argomentazioni difensive relative al mancato versamento delle ritenute di cui ai maggiori emolumenti corrisposti/versati a favore del dipendente Nominativo_3.
In primis non è credibile che ad un semplice dipendente potessero essere rimborsate somme così rilevanti, dichiarate quali rimborsi di somme anticipate per conto della società, né che lo stesso potesse utilizzare per movimentazioni bancarie personali la carta di credito intestata alla società.
La ricostruzione analitica effettuata dall'ufficio è del tutto condivisibile e neppure è stata adeguatamente contestata;
anzi è risultato provato agli atti di causa che lo stesso percettore Nominativo_3 ha riconosciuto la natura di “incrementi patrimoniali” nella propria sfera giuridica, prestando acquiescenza all'accertamento emesso a proprio carico con accertamento di maggiori redditi (avviso di accertamento n.
TVF010304199/2024, notificato il 28 maggio 2025), così confermando la fondatezza della pretesa erariale.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, il ricorso va accolto parzialmente e le spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso per come precisato in parte motiva e per l'effetto annulla parzialmente l'atto impugnato. Rigetta nel resto. Previa compensazione per 1/4, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, per i restanti 3/4, in euro 6000,00.