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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1706/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
19/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3813/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3634/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001303582 REGISTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La cartella di pagamento n. 29320180001303582 notificata il 12/03/2018 trae origine dal mancato pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2013/004/DI/000003332/0/001 notificato il 04/12/2017, registrazione Decreto
Ingiuntivo n. 3332/2013 emesso dal Giudice di Pace di Catania. Avviso di liquidazione autonomamente impugnato (RGR 2442/2018) ed il cui giudizio è ancora pendente presso la Commissione Tributaria provinciale di Catania, sezione 16. Avverso detta cartella di pagamento ha proposto ricorso la parte, eccependo: • Illegittimità della pretesa tributaria. Mancata decorrenza dei termini per l'esecutività dell'avviso di accertamento. La ricorrente, inoltre, precisa in ricorso che, in via meramente cautelativa e senza riconoscimento alcuno della legittimità della pretesa, facendo riserva di agire per l'annullamento della cartella e di richiedere la restituzione delle somme, ha provveduto al pagamento della cartella.
L'Agenzia delle Entrate con proprie note prot. n. 2020/1569675 del 02/09/2020 replicava sulla eccezione mossa confermando l'iscrizione a ruolo della somma dovuta, in quanto il ruolo emesso scaturisce dal diniego
(notificato con PEC prot. n. 61611 del 19/04/2018) al reclamo presentato sull'atto prodromico e, nel contempo, convenendo sull'anticipata emissione della cartella da parte dell'Ufficio Territoriale, ma confermandone, allo stato, la corretta esecuzione della iscrizione a ruolo. Concludeva l'Ufficio precisando che sarebbe stato cura della Commissione Tributaria decidere sulla controversia del merito instauratasi con il ricorso sull'atto prodromico, avviso di liquidazione n. 2013/004/DI/000003332/0/001, presentato il 04/05/2018, come detto
RGR 2442/2018.
La Commissione tributaria di Catania, con la sentenza n. 3634/09/2022 pronunciata il 21/04/2022, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania propone appello per vizio per pronuncia ultra petitum.
L'appellata si è costitutita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Giudice ha illegittimamente ed arbitrariamente ampliato il petitum della controversia rilevando una presunta intervenuta prescrizione, non eccepita da parte avversa, le cui difese si limitavano soltanto a confutare l'illegittimità della iscrizione a ruolo per mancata decorrenza dei termini per l'esecutività dell'avviso di liquidazione 2013/004/DI/000003332/0/001. Nessuna eccezione di prescrizione e/o decadenza costituisce oggetto della domanda del giudizio in esame. Pertanto, si è del parere, che il Giudice sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.c., ai sensi del quale deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Il Giudice di prime cure si è quindi pronunciato oltre i limiti del fatto dedotto, non essendo stati espressamente sollevati nel ricorso introduttivo vizi di prescrizione;
ricorso introduttivo il cui contenuto vale a delimitare il thema decidendum sottoposto alla cognizione del Giudice.
Nel merito risulta applicabile il D.L. (27/01/2015). Infatti, l'articolo 76, co. 2, lettera a) del D.P.R. 176, così recita, “…l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale …”. Pertanto, considerato che la data di ricezione in Agenzia delle Entrate, o richiesta di registrazione, è del 27/01/2015, poiché la Cancelleria ha presentato all'Agenzia delle Entrate l'atto per la registrazione in tale data, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero dell'imposta nei termini utili di legge (04/12/2017). In atti risulta dimostrato dall'Agenzia delle Entrate il rispetto del termine di cui all'art.76 del sopracitato decreto. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Deve, pertanto, riformarsi la sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato..
Condanna l'appellato al pagamento a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese di primo grado che si liquidano in euro 540,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato e delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 700,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD NZ NC AT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
19/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3813/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3634/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001303582 REGISTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La cartella di pagamento n. 29320180001303582 notificata il 12/03/2018 trae origine dal mancato pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2013/004/DI/000003332/0/001 notificato il 04/12/2017, registrazione Decreto
Ingiuntivo n. 3332/2013 emesso dal Giudice di Pace di Catania. Avviso di liquidazione autonomamente impugnato (RGR 2442/2018) ed il cui giudizio è ancora pendente presso la Commissione Tributaria provinciale di Catania, sezione 16. Avverso detta cartella di pagamento ha proposto ricorso la parte, eccependo: • Illegittimità della pretesa tributaria. Mancata decorrenza dei termini per l'esecutività dell'avviso di accertamento. La ricorrente, inoltre, precisa in ricorso che, in via meramente cautelativa e senza riconoscimento alcuno della legittimità della pretesa, facendo riserva di agire per l'annullamento della cartella e di richiedere la restituzione delle somme, ha provveduto al pagamento della cartella.
L'Agenzia delle Entrate con proprie note prot. n. 2020/1569675 del 02/09/2020 replicava sulla eccezione mossa confermando l'iscrizione a ruolo della somma dovuta, in quanto il ruolo emesso scaturisce dal diniego
(notificato con PEC prot. n. 61611 del 19/04/2018) al reclamo presentato sull'atto prodromico e, nel contempo, convenendo sull'anticipata emissione della cartella da parte dell'Ufficio Territoriale, ma confermandone, allo stato, la corretta esecuzione della iscrizione a ruolo. Concludeva l'Ufficio precisando che sarebbe stato cura della Commissione Tributaria decidere sulla controversia del merito instauratasi con il ricorso sull'atto prodromico, avviso di liquidazione n. 2013/004/DI/000003332/0/001, presentato il 04/05/2018, come detto
RGR 2442/2018.
La Commissione tributaria di Catania, con la sentenza n. 3634/09/2022 pronunciata il 21/04/2022, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania propone appello per vizio per pronuncia ultra petitum.
L'appellata si è costitutita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Giudice ha illegittimamente ed arbitrariamente ampliato il petitum della controversia rilevando una presunta intervenuta prescrizione, non eccepita da parte avversa, le cui difese si limitavano soltanto a confutare l'illegittimità della iscrizione a ruolo per mancata decorrenza dei termini per l'esecutività dell'avviso di liquidazione 2013/004/DI/000003332/0/001. Nessuna eccezione di prescrizione e/o decadenza costituisce oggetto della domanda del giudizio in esame. Pertanto, si è del parere, che il Giudice sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.c., ai sensi del quale deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Il Giudice di prime cure si è quindi pronunciato oltre i limiti del fatto dedotto, non essendo stati espressamente sollevati nel ricorso introduttivo vizi di prescrizione;
ricorso introduttivo il cui contenuto vale a delimitare il thema decidendum sottoposto alla cognizione del Giudice.
Nel merito risulta applicabile il D.L. (27/01/2015). Infatti, l'articolo 76, co. 2, lettera a) del D.P.R. 176, così recita, “…l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale …”. Pertanto, considerato che la data di ricezione in Agenzia delle Entrate, o richiesta di registrazione, è del 27/01/2015, poiché la Cancelleria ha presentato all'Agenzia delle Entrate l'atto per la registrazione in tale data, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero dell'imposta nei termini utili di legge (04/12/2017). In atti risulta dimostrato dall'Agenzia delle Entrate il rispetto del termine di cui all'art.76 del sopracitato decreto. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Deve, pertanto, riformarsi la sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato..
Condanna l'appellato al pagamento a favore dell'appellante Agenzia delle Entrate delle spese di primo grado che si liquidano in euro 540,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato e delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 700,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD NZ NC AT