Art. 2.
L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, e' devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all' articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 .
L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, e' devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all' articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 .