Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, proposto da
Comune di Piane Crati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Emiliana Acri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocata Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Conflenti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n.14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura - Settore 2 – Borghi aree e parchi archeologici, assunto in data 18/12/2020- numero registro dipartimento n. 385, avente ad oggetto: “ Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva ”;
- dell'allegato 1, nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti;
nonché, in via subordinata, per la condanna
della Regione Calabria al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Vista la memoria del 19 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. IC IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con la riferita memoria, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto , pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti e della natura in rito della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IC | IC Durante |
IL SEGRETARIO