TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI SA, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 205/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Frosinone, Piazza Fiume Parte_1
n 5, presso lo studio degli avv.ti Antonella Ferri e Claudia De Lellis, che la rappresentano e difendono, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del , premettendo: Controparte_1
- di essere assunta con contratto a tempo indeterminato immessa in ruolo a far data dal 01.09.2013 con qualifica di personale ATA, e di aver svolto servizio a tempo determinato negli aa.ss. dal 2000/2001 fino al 2012/2013;
- che con sentenza N 672 /2017 emessa dal Tribunale di Frosinone il
Tribunale ha accolto il ricorso da lei proposto accertando il suo diritto
1 al riconoscimento ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto , della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione e condannando l'Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze tra quanto in effetti percepito e quanto sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- che la sentenza, pur notificata e non impugnata dal , non è CP_1 stata adempiuta dallo stesso, che non ha ancora riconosciuto quanto spettante;
- che a fronte del riconoscimento contenuto nella sentenza ha maturato un credito, come quantificato nel conteggio allegato, pari ad €
10.004,08.
Ciò premesso, la ricorrente ha dunque richiamato in diritto le ragioni poste alla base della sentenza ottenuta, e le norme e la giurisprudenza in materia di ricostruzione della carriera e di divieto di discriminazione.
Ha dunque concluso chiedendo: “- Che la S.V. Ill.ma Voglia accertare il diritto del ricorrente il diritto a vedersi riconosciuto , ai fini della progressione stipendiale prevista dalla Contrattazione di comparto, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro intrattenuti con
L'Amministrazione;
-Condannare il Controparte_2
in p.t con sede in viale Trastevere 76/A Roma e il
[...] [...]
in p.t elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura dello Controparte_3
Stato in via Dei Portoghesi n 12 Roma al pagamento di euro 10.004,08 oltre interessi e rivalutazione come per legge o la somma che verrà accertata in corso di causa o quella ritenuta equa di giustizia alla sig.ra Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi.”
Il , pur ritualmente intimato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito.
2 La causa è stata dunque istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica contabile al fine di determinare l'ammontare del credito richiesto.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, all'udienza di discussione successivamente fissata, successivamente a un differimento per mancata comparizione delle parti, la causa è stata dunque discussa e decisa con la presente pronuncia.
****
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nella misura di seguito precisata.
Nel merito, la domanda ha ad oggetto la quantificazione delle differenze sulla retribuzione maturate a seguito del diritto della parte ricorrente, accertato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 672/2017, al riconoscimento nel periodo di servizio pre ruolo prestato delle medesime progressioni stipendiali previste per il personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di maggiore retribuzione a seguito di tale riconoscimento, da intendersi limitato al 31.8.2013 per come indicato nel conteggio allegato al ricorso e posto a fondamento della domanda.
Va preliminarmente chiarito che il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio anche nel corso dei rapporti a tempo determinato è comunque già stato accertato con la sentenza in atti, passata in giudicato.
Considerando dunque tale premessa, e l'evidenza del passaggio in giudicato della pronuncia e l'incontrovertibilità del diritto, in assenza di deduzioni specifiche da parte del resistente non costituito che non CP_1 ha dunque dato prova dell'adempimento, è stata disposta CTU contabile con incarico affidato alla dott.ssa , per determinare l'ammontare del Per_1 credito, a cui è stato sottoposto il seguente quesito: “Esaminata la documentazione in atti e previa acquisizione delle tabelle retributive allegate ai CCNL di comparto determini il CTU la differenza quanto percepito dalla ricorrente a titolo di retribuzione e mensilità aggiuntive sulla base
3 dell'anzianità attribuita dal , risultante dallo stato Controparte_1 matricolare, e quanto invece sarebbe spettante in considerazione delle progressioni stipendiali determinate secondo il criterio di cui alla sentenza in atti (integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato), verifichi la correttezza dei conteggi eseguiti da parte ricorrente, considerando, a tal fine,
l'integrale anzianità effettiva maturata nel servizio pre-ruolo ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali cui al ccnl di comparto (con riferimento alle progressioni vigenti per il personale già in servizio nel periodo antecedente al 2011) onde calcolare le differenze retributive maturate sino all'anno 2013 (per come oggetto del presente ricorso) per il tardivo inserimento in fasce retributive superiori, detratto quanto già percepito sulla base della progressione riconosciuta, avuto riguardo ai periodi di servizio per come risultanti dallo stato matricolare in atti”.
La CTU incaricata, con accertamento privo di vizi logici e tecnici, ben motivato, che si condivide e a cui può farsi integralmente rinvio, ha determinato l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente applicando le progressioni stipendiali effettivamente maturate per il periodo pre-ruolo, considerando l'integrale servizio effettivamente prestato, come emerso dallo stato matricolare depositato in allegato al ricorso (per ciò che attiene agli specifici servizi resi a tempo determinato), in complessivi € 7.561,58 per retribuzione e tredicesima mensilità, a cui va aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria vertendosi in ipotesi di pubblico impiego privatizzato.
La parte ricorrente non ha proposto osservazioni all'elaborato peritale, né nel corso delle osservazioni né in udienza.
La domanda va dunque parzialmente accolta, e la parte resistente dev'essere condannata al pagamento della somma complessiva di €
7.561,58, in favore della parte ricorrente, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato, a titolo di maggiore retribuzione e mensilità aggiuntive maturate dalla ricorrente in virtù del riconoscimento integrale dell'anzianità per il servizio pre-ruolo accertato
4 con sentenza del Tribunale di Frosinone e dell'applicazione delle corrispondenti progressioni stipendiali maturate fino all'immissione in ruolo 31.8.2013.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte resistente soccombente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii., ridotti in considerazione della limitata complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Anche le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in virtù della soccombenza devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− condanna il resistente al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 7.561,58, Parte_1 oltre la maggiore somma tra interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione;
− Condanna la parte resistente al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− Spese di ctu a definitivo carico della parte resistente.
Così deciso in Cassino il 26/11/2025
IL GIUDICE
UI SA
5