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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3350/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) e , con il proc. dom. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
avv. PARIS GIORGIO, Indirizzo Telematico
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. SCAPATICCI ADRIANO, Controparte_1 P.IVA_2
C/O AVV. SIMONETTA PERINI VIA XX SETTEMBRE 29 BERGAMO
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare: rigettare, se richiesta, la domanda di provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto;
In via pregiudiziale: accertata l'avvenuta estinzione della fideiussione omnibus n. 000152928 tra
e ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante la nullità dell'art. 6 Controparte_2 Parte_2
del contratto in questione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig.
[...]
rispetto al decreto ingiuntivo n. 299/2022 – Tribunale di Brescia e per l'effetto Parte_2
dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del medesimo nei confronti del sig. ; Parte_2
In via principale: accogliere la presente opposizione, dichiarando la nullità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 299/2022 emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento RG 628/2022, per
le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente, previa revoca dello stesso decreto, accertare che
alcuna somma è dovuta da eventualmente in solido con il sig. Parte_1 [...]
qualora si ritenesse sussistente la sua legittimazione passiva, nei confronti di Parte_2 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Parte_3
In via riconvenzionale: condannare e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno causato a per effetto Parte_3 Parte_1
delle condotte pregiudizievoli intervenute in pendenza del rapporto bancario e per le ragioni meglio
esposte in narrativa, nella misura di € 100.000, (centomila,00) da liquidarsi nel caso anche in via
equitativa, nonché, azzerata ogni pretesa dell'ingiungente al pagamento del controcredito pari ad €
1.129,66, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e della fase
monitoria.
Per parte opposta:
In via preliminare Per i motivi di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto.
In via pregiudiziale
Rigettare l'eccezione svolta dal sig. in ordine alla carenza di legittimazione passiva. Parte_2
In via principale e nel merito
I. Per i motivi di cui al presente atto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 299/2022 emesso in data
21.01.2022 dal Tribunale di Brescia – R.G. n° 628/2022.
II. Accertato che il è debitore dell'odierna opposta della somma di € 153.671,27, oltre Parte_1
interessi sino al soddisfo, come da ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n° 628/2022 – Tribunale di
Brescia, condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento delle predette somme in favore di
e per essa quale mandataria . Controparte_1 Parte_3
III. Per i motivi di cui al presente atto, rigettare la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
[...
in quanto infondata in fatto e indiritto.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dall'istruttoria dovesse emergere la pattuizione di
interessi usurari, rigettata l'avversaria eccezione di nullità della clausola dispositiva, ridurre
l'ammontare degli interessi dovuti, riconducendo il tasso eventualmente usurario entro i limiti del
tasso soglia.
In ogni caso
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2022 emesso dal Tribunale di
P Brescia, e convenivano in giudizio rappresentata Parte_1 Parte_2 Controparte_1
da al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con Parte_3
il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di € 153.671,27 oltre interessi. Gli opponenti, in particolare, esponevano:
- che la pretesa monitoria derivava dal contratto di conto corrente n. 6080, acceso da Parte_1
presso l'allora , Filiale di Brescia, in data 5.05.2013, con contestuale
[...] Controparte_2
apertura di credito e accensione del parallelo conto anticipi n. 95081, le cui spese, interessi e competenze transitavano sul conto corrente n. 6080;
- che le condizioni contrattuali pattuite sul c/c 6080 erano inique, essendo state previste clausole anatocistiche illegittime e clausole usurarie;
- che, inoltre, le spese relative al c/c 95081 venivano fatte illegittimamente transitare sul c/c
6080;
- che, in conseguenze di tali condotte illegittime, in capo al correntista maturavano interessi, spese e competenze non dovute per un totale di € 91.104,93;
- che, a inizio 2016, nonostante Il fosse adempiente alle proprie obbligazioni, la banca Pt_1
non procedeva al pagamento immediato delle fatture presentate, senza motivazione alcuna,
impedendo di fatto alla società di utilizzare gli strumenti finanziari concordati;
- che, con lettera del 27.10.2017, la revocava tutte le facilitazioni creditizie concesse e CP_3
intimava alla società il pagamento di € 345.509,60, oltre interessi dal 1.10.2016;
- che, successivamente, la banca provvedeva al realizzo della garanzia pignoratizia prestata da
[..
nella misura di € 250.791,20, residuando un saldo a debito nei confronti de Parte_2
di € 94.946,17; Pt_1
- che, in data 15.07.2019, l'opponente riceveva un estratto conto relativo al conto corrente n.
6080, con saldo a debito pari a € 95.842,85, cui seguiva un addebito di € 63.114,36 a titolo di interessi e competenze, la cui maturazione discendeva dalle clausole illegittime sopracitate;
- che tale credito era stato ceduto dalla banca ad la quale con ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo aveva chiesto il pagamento di € 153.671,27 oltre interessi;
- che, in forza della fideiussione omnibus stipulata in data 15.05.2013, il debito della società
era garantito da , ma tale fideiussione doveva considerarsi Pt_1 Parte_2 parzialmente nulla per violazione della normativa antitrust, in particolare con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c.;
- che, di conseguenza, non essendo operante la deroga in parola, il fideiussore doveva considerarsi liberato, non avendo la banca esercitato le proprie istanze verso il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- che, a causa della condotta illegittima della banca, la società opponente subiva un danno economico rilevante, che si riverberava negativamente sull'operatività dell'azienda, danno quantificabile in € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando integralmente quanto ex adverso allegato e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed eccependo, in particolare:
- la legittimità degli interessi anatocistici applicati, essendo state rispettate le condizioni previste dalla delibera CICR del 9.02.2000;
- la non usurarietà degli interessi pattuiti, posto che il tasso di interesse pattuito al momento dell'accensione del conto corrente non affidato era inferiore al tasso soglia previsto per la categoria “scoperti senza affidamento” e, analogamente, i tassi di interessi convenuti per le successive aperture di credito risultavano infrasoglia rispetto ai tassi soglia di categoria vigenti in quel momento;
- la legittimità della contabilizzazione sul c/c 6080 delle spese relative al c/c 95081, essendo ciò espressamente previsto dal contratto di affidamento del 6.06.2013.
Alla prima udienza il giudice originario assegnatario concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla società Parte_1
La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e l'espletamento di una C.T.U. tecnico contabile.
All'esito il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2025. A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione, questo giudice fissava per la discussione orale ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. l'udienza del 20 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare che non si è dato corso alle richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto i relativi capitoli di prova sono stati reputati irrilevanti, generici o documentali.
Prima di venire al merito della questione, deve inoltre premettersi che talune delle domande contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) di parte attrice – e segnatamente, le domande di cui ai punti d) ed e) – sono inammissibili, trattandosi di domande nuove formulate tardivamente.
Parimenti tardiva è l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, avendola sollevata parte opponente solo in sede di discussione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che si esporranno.
Oggetto di causa sono il conto corrente bancario n. 6080 e il connesso conto anticipi n. 95081, accesi dalla società presso NC PM;
da tali rapporti si era generato un credito a favore Parte_1
della banca – da quest'ultima ceduto all'odierna opposta, – rispetto al quale parte attrice CP_1
ha lamentato addebiti illegittimi per interessi anatocistici, usurari e spese non dovute, chiedendo il ricalcolo del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente pagate in relazione al conto n. 6080.
Procedendo con ordine, dev'essere anzitutto rigettata l'eccezione di nullità parziale per violazione della normativa antitrust della fideiussione omnibus prestata da a favore di NC Parte_2
PM in data 15.05.2013.
Va osservato come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa (doc. 9, fasc. att.) nella sostanza risulti conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003,
quanto alle clausole 2, 6 e 8, differenziandosi in modo più netto per le ulteriori pattuizioni, a fronte di 13 clausole complessive contenute nel modulo del 2003.
È noto come la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate
in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito,
ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'A.B.I. e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la
previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con
l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità
del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale
dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche.
Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che
dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di
approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia
bancaria; in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso
ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come
“il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività
consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati
interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e
di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il
comportamento di imprese concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le
"intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio
- proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo
di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva
al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo, che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio, ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese, con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est, un margine di concorrenzialità). Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall'A.B.I. nel 1987 e che le stesse erano state riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti
delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta
a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche
sul tema della contrattualistica”.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa, assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
Va, piuttosto, osservato come la diffusione di clausole simili se non identiche, specie in settori caratterizzati dalla presenza di un numero circoscritto di operatori professionali, sottoposti a un regime di vigilanza pubblicistico, non necessariamente possa e debba essere spiegato quale inequivoco sintomo di una illecita condotta lesiva della concorrenza sul mercato.
Nel momento in cui, infatti, un'impresa adotta una clausola ritenuta vantaggiosa o comunque tutelante i propri interessi, le altre imprese concorrenti saranno naturalmente indotte ad accodarsi,
predisponendo clausole simili o identiche, per non lasciare altrimenti alla prima vantaggi competitivi.
Ciò, tuttavia, non è riconducibile a una condotta emulativa, finalizzata a comprimere i margini di concorrenzialità in un determinato settore di mercato, né, tanto meno, configura un'intesa anticoncorrenziale;
al contrario, tale condotta rappresenta il frutto di una legittima scelta imprenditoriale di ciascun singolo partecipante al mercato, da considerarsi semplicemente razionale.
Vanno, infatti, richiamate e condivise le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, secondo cui l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (CgCe 31.3.1993, in cause riunite
C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85), dovendosi escludere tale conclusione là dove la condotta possa rispondere ad altre finalità.
Trattasi di un principio che s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
Se si ragionasse diversamente, del resto, si giungerebbe alla conclusione, questa sì fuorviante e potenzialmente lesiva della concorrenza, per cui una determinata clausola contrattuale, il cui contenuto venga ritenuto vantaggioso per l'operatore professionale, una volta adottata da un imprenditore, diventi potenzialmente non più “sfruttabile” dai concorrenti, in ragione della primazia nel suo impiego da parte del primo, escludendo in tal modo tutti gli altri imprenditori dai vantaggi che una simile clausola comporterebbe e relegando questi a una posizione di irrimediabile svantaggio competitivo.
Le considerazioni sopra esposte, pertanto, portano a non ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, il quale, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Tale argomentazione, nella sua assolutezza, confligge con quanto detto sopra, ossia che il mero utilizzo della clausola ad opera di più operatori del mercato di per sé possa trovare una spiegazione differente dalla finalità lesiva della concorrenza e ciò basta a escludere un sillogistico riconoscimento di un nesso di collegamento fra le istruzioni all'epoca impartite dall'associazione di categoria e i contratti a valle stipulati dagli imprenditori.
In difetto, pertanto, della prova dei presupposti per poter affermare la sussistenza di un nesso di collegamento tra la fideiussione oggetto di causa e una condotta lesiva della concorrenza, la domanda attorea rivolta a ottenere una declaratoria di nullità parziale della garanzia non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, all'eccezione di indeterminatezza del credito azionato, si rileva che tale doglianza si risolve, essenzialmente, nell'allegazione di illegittimità degli interessi addebitati, che risulta dunque assorbita nelle ulteriori eccezioni di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e di nullità delle clausole di pattuizione di un tasso di interesse usurario.
Ciò posto, preliminarmente occorre precisare quanti e quali siano i rapporti contrattuali che la società
opponente ha intrapreso con NC PM . CP_4 Controparte_2
Risulta agli atti che Il abbia sottoscritto in data 15.05.2013 due contratti: il contratto di Pt_1
conto corrente n. 6080 e il contratto di conto anticipi fatture Italia n. 95081.
Contestualmente, la banca ha concesso alla società un'apertura di credito (n. 000289702) ad utilizzo promiscuo (senza specificarne la tipologia) di € 250.000,00 con il limite di € 50.000,00 per fido di cassa.
Successivamente, la banca, in data 06.06.2013, ha concesso alla società un'ulteriore apertura di credito (n. 000291479) di € 250.000,00, oltre alla conferma dell'apertura di credito già concessa in data 15.05.2013 ad utilizzo promiscuo di € 250.000,00 ma specificando l'utilizzo sotto forma di:
a) anticipi fatture Italia sul conto anticipi fatture n. 95081;
b) presentazione all'incasso (sbf) sul conto ordinario n. 6080.
Con riferimento alla dedotta nullità della clausola di pattuizione degli interessi inerente al c/c 6080
per violazione della disciplina antiusura, parte attrice allega che la banca avesse sia pattuito in sede di condizioni generali che, in concreto, applicato un tasso usurario – segnatamente, del 18,11%, a fronte di un tasso soglia di riferimento del 16,738%.
Sul punto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui risultanze, così come precisate in sede di chiarimenti, si ritiene di condividere, risultando l'elaborato tecnico privo di palesi errori e coerente con i quesiti sottoposti – ha escluso che nel caso di specie vi sia stato un superamento del tasso soglia, sia per quanto concerne il conto corrente ordinario n. 6080, sia in relazione al contratto di apertura di credito n. 000289702.
In particolare, il CTU ha, correttamente, mantenuto distinti i due accertamenti, rilevando che:
- con riferimento al conto corrente n. 6080, nel documento di sintesi che è parte integrante del contratto di apertura del conto corrente ordinario del 15.05.2013, il tasso debitore pattuito in assenza di fido risultava pari al 20%, a fronte di un tasso soglia previsto per la categoria
“scoperti senza affidamento fino ad € 1.500” del 23,85%;
- analogamente, per quanto concerne sia le linee di fido relative all'apertura di credito, sia per le operazioni relative alla presentazione di documenti al salvo buon fine, i TEG calcolati dal
C.T.U. per ogni trimestre non hanno evidenziato il superamento del tasso soglia in alcun trimestre.
Si ritiene di condividere tale approccio metodologico, che ha portato il C.T.U. ad escludere che la [.. banca abbia applicato tassi ultrasoglia per tutte le tipologie di operazioni intraprese dalla società
in sede di replica alle osservazioni di parte attrice, il C.T.U. ha correttamente Parte_1
giustificato il proprio operato, evidenziando come il diverso risultato raggiunto dalla consulente di parte attrice fosse dovuto all'errato confronto tra grandezze disomogenee (segnatamente, il TAEG
previsto per gli affidamenti in misura del 18,11% con il tasso soglia come rilevato trimestralmente da
Banca d'Italia).
Tanto premesso, la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari al c/c n. 6080 e conseguente dichiarazione di non debenza di alcun interesse ex art. 1815, co. 2 c.c. dev'essere rigettata.
Parte attrice ha, altresì, formulato domanda di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici con riferimento al medesimo conto corrente per tutta la durata del rapporto, sulla base dell'omessa accettazione della clausola di reciprocità da parte del debitore;
contestualmente, parte attrice chiede la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi anatocistici.
La domanda è in parte fondata, limitatamente al periodo di operatività del conto corrente che va dal
1.1.2014 al passaggio in sofferenza e conseguente chiusura del conto, in data 15 luglio 2019 (doc. 7,
fasc. att.).
Per quanto attiene al periodo ricompreso tra il 2014 e il 2016, come è noto, in materia di anatocismo
è intervenuto l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
La novella, infatti, testualmente disponeva:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari,
di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale,
successivamente l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore,
capovolgendo la disciplina previgente).
Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa fosse effettivamente decorrente dall'1.1.2014 o, viceversa, necessitasse per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.
Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all'intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vietava in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimetter al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più
elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato. Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimesso al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e non più “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come era previsto nel previgente secondo comma dell'art. 120 TUB, comunque avrebbe consentito uno spazio di manovra di una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato interministeriale, chiamato a specificare la disciplina sulla materia.
Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa,
scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal
1.01.2014 sino al 13.05.2016 (data di riferimento dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB
prodotto dalla banca a sostegno della propria domanda riconvenzionale) e rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24418).
Sulla scorta di tale novità legislativa, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal 1.01.2014 sino al 15.07.2019 (data di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza), rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24418).
Per quanto riguarda il secondo periodo, quello che va dal 2016 alla chiusura del conto, correttamente il CTU ha scomputato gli interessi passivi anatocistici applicati, in assenza della prova da parte dell'opposta dell'esistenza di un'espressa autorizzazione preventiva alla capitalizzazione da parte del debitore.
Com'è noto, infatti, partire dal febbraio 2016 il legislatore ha reintrodotto la possibilità di anatocismo su accordo preventivo delle parti: in particolare, l'art.17-bis, comma 1 , del DL 14 febbraio 2016, n.
18, conv. con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49 modifica ancora una volta l'art. 120, secondo comma, TUB, che oggi così dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela,
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore
ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine
del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di
credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto
di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento
in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”
In applicazione di tali criteri, il CTU è giunto a determinare il saldo debitorio del predetto conto nella misura di € 139.834,42; come si legge nella relazione peritale, espunti gli interessi anatocistici, “per
effetto del ricalcolo emerge una differenza di € 24.700,91 a favore del correntista”.
Nel procedere al ricalcolo del saldo di conto corrente, il CTU ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione e operato in conformità a criteri logici e giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal giudice.
Pertanto, in virtù della parziale fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Cionondimeno, avendo il CTU accertato, comunque, un saldo debitorio a carico del correntista pari ad € 139.834,42, deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta e, per l'effetto, gli opponenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Infine, parte attrice allega di aver subito un ingente danno economico in conseguenza di una presunta condotta illecita da parte della banca creditrice e formula conseguente domanda di risarcimento del danno. Tale domanda dev'essere rigettata: in primis, deve osservarsi che, essendo stato escluso che la banca abbia posto in essere una violazione della normativa antiusura, l'unica condotta pregiudizievole imputabile alla banca deve identificarsi nell'illegittimo addebito di interessi anatocistici. Ciò posto, parte attrice non ha dato prova né di aver subito un danno ulteriore rispetto al mero addebito di interessi non dovuti – già scomputati da quanto comunque dovuto dal correntista –
né del nesso di causalità tra tale addebito e il presunto danno subito. Sul punto, infatti, le allegazioni di parte attrice, del tutto generiche e non circostanziate, sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vanno poste a carico dell'opponente.
Tali spese si liquidano sulla base del DM 55/2014 – applicati i minimi per la fase istruttoria, in ragione della natura strettamente documentale della causa – in complessivi € 13.364,70, oltre c.p.a., di cui €
11.268,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed € 1.690,20 per spese generali.
Le spese di C.T.U., pari ad € 7.200,00, oltre i.v.a. e previdenza, così come liquidate con decreto del
19 luglio 2023, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2022 emesso dal Tribunale di CP_1
Brescia;
- accerta che il saldo debitorio finale del conto corrente n. 6080 intestato a era Parte_1
pari a € 139.834,42 e, conseguentemente, condanna gli opponenti in solido tra loro a corrispondere la predetta somma in favore di oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in € 13.364,70, oltre c.p.a., di cui € 11.268,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed € 1.690,20 per spese generali.
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U., liquidate in € 7.200,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025
Il giudice
CE RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3350/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) e , con il proc. dom. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
avv. PARIS GIORGIO, Indirizzo Telematico
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. SCAPATICCI ADRIANO, Controparte_1 P.IVA_2
C/O AVV. SIMONETTA PERINI VIA XX SETTEMBRE 29 BERGAMO
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare: rigettare, se richiesta, la domanda di provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto;
In via pregiudiziale: accertata l'avvenuta estinzione della fideiussione omnibus n. 000152928 tra
e ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante la nullità dell'art. 6 Controparte_2 Parte_2
del contratto in questione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig.
[...]
rispetto al decreto ingiuntivo n. 299/2022 – Tribunale di Brescia e per l'effetto Parte_2
dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del medesimo nei confronti del sig. ; Parte_2
In via principale: accogliere la presente opposizione, dichiarando la nullità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 299/2022 emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento RG 628/2022, per
le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente, previa revoca dello stesso decreto, accertare che
alcuna somma è dovuta da eventualmente in solido con il sig. Parte_1 [...]
qualora si ritenesse sussistente la sua legittimazione passiva, nei confronti di Parte_2 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Parte_3
In via riconvenzionale: condannare e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno causato a per effetto Parte_3 Parte_1
delle condotte pregiudizievoli intervenute in pendenza del rapporto bancario e per le ragioni meglio
esposte in narrativa, nella misura di € 100.000, (centomila,00) da liquidarsi nel caso anche in via
equitativa, nonché, azzerata ogni pretesa dell'ingiungente al pagamento del controcredito pari ad €
1.129,66, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e della fase
monitoria.
Per parte opposta:
In via preliminare Per i motivi di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto.
In via pregiudiziale
Rigettare l'eccezione svolta dal sig. in ordine alla carenza di legittimazione passiva. Parte_2
In via principale e nel merito
I. Per i motivi di cui al presente atto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 299/2022 emesso in data
21.01.2022 dal Tribunale di Brescia – R.G. n° 628/2022.
II. Accertato che il è debitore dell'odierna opposta della somma di € 153.671,27, oltre Parte_1
interessi sino al soddisfo, come da ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n° 628/2022 – Tribunale di
Brescia, condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento delle predette somme in favore di
e per essa quale mandataria . Controparte_1 Parte_3
III. Per i motivi di cui al presente atto, rigettare la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
[...
in quanto infondata in fatto e indiritto.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dall'istruttoria dovesse emergere la pattuizione di
interessi usurari, rigettata l'avversaria eccezione di nullità della clausola dispositiva, ridurre
l'ammontare degli interessi dovuti, riconducendo il tasso eventualmente usurario entro i limiti del
tasso soglia.
In ogni caso
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2022 emesso dal Tribunale di
P Brescia, e convenivano in giudizio rappresentata Parte_1 Parte_2 Controparte_1
da al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con Parte_3
il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di € 153.671,27 oltre interessi. Gli opponenti, in particolare, esponevano:
- che la pretesa monitoria derivava dal contratto di conto corrente n. 6080, acceso da Parte_1
presso l'allora , Filiale di Brescia, in data 5.05.2013, con contestuale
[...] Controparte_2
apertura di credito e accensione del parallelo conto anticipi n. 95081, le cui spese, interessi e competenze transitavano sul conto corrente n. 6080;
- che le condizioni contrattuali pattuite sul c/c 6080 erano inique, essendo state previste clausole anatocistiche illegittime e clausole usurarie;
- che, inoltre, le spese relative al c/c 95081 venivano fatte illegittimamente transitare sul c/c
6080;
- che, in conseguenze di tali condotte illegittime, in capo al correntista maturavano interessi, spese e competenze non dovute per un totale di € 91.104,93;
- che, a inizio 2016, nonostante Il fosse adempiente alle proprie obbligazioni, la banca Pt_1
non procedeva al pagamento immediato delle fatture presentate, senza motivazione alcuna,
impedendo di fatto alla società di utilizzare gli strumenti finanziari concordati;
- che, con lettera del 27.10.2017, la revocava tutte le facilitazioni creditizie concesse e CP_3
intimava alla società il pagamento di € 345.509,60, oltre interessi dal 1.10.2016;
- che, successivamente, la banca provvedeva al realizzo della garanzia pignoratizia prestata da
[..
nella misura di € 250.791,20, residuando un saldo a debito nei confronti de Parte_2
di € 94.946,17; Pt_1
- che, in data 15.07.2019, l'opponente riceveva un estratto conto relativo al conto corrente n.
6080, con saldo a debito pari a € 95.842,85, cui seguiva un addebito di € 63.114,36 a titolo di interessi e competenze, la cui maturazione discendeva dalle clausole illegittime sopracitate;
- che tale credito era stato ceduto dalla banca ad la quale con ricorso per Controparte_1
decreto ingiuntivo aveva chiesto il pagamento di € 153.671,27 oltre interessi;
- che, in forza della fideiussione omnibus stipulata in data 15.05.2013, il debito della società
era garantito da , ma tale fideiussione doveva considerarsi Pt_1 Parte_2 parzialmente nulla per violazione della normativa antitrust, in particolare con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c.;
- che, di conseguenza, non essendo operante la deroga in parola, il fideiussore doveva considerarsi liberato, non avendo la banca esercitato le proprie istanze verso il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- che, a causa della condotta illegittima della banca, la società opponente subiva un danno economico rilevante, che si riverberava negativamente sull'operatività dell'azienda, danno quantificabile in € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando integralmente quanto ex adverso allegato e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed eccependo, in particolare:
- la legittimità degli interessi anatocistici applicati, essendo state rispettate le condizioni previste dalla delibera CICR del 9.02.2000;
- la non usurarietà degli interessi pattuiti, posto che il tasso di interesse pattuito al momento dell'accensione del conto corrente non affidato era inferiore al tasso soglia previsto per la categoria “scoperti senza affidamento” e, analogamente, i tassi di interessi convenuti per le successive aperture di credito risultavano infrasoglia rispetto ai tassi soglia di categoria vigenti in quel momento;
- la legittimità della contabilizzazione sul c/c 6080 delle spese relative al c/c 95081, essendo ciò espressamente previsto dal contratto di affidamento del 6.06.2013.
Alla prima udienza il giudice originario assegnatario concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla società Parte_1
La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e l'espletamento di una C.T.U. tecnico contabile.
All'esito il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2025. A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione, questo giudice fissava per la discussione orale ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. l'udienza del 20 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare che non si è dato corso alle richieste istruttorie formulate da parte attrice, in quanto i relativi capitoli di prova sono stati reputati irrilevanti, generici o documentali.
Prima di venire al merito della questione, deve inoltre premettersi che talune delle domande contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) di parte attrice – e segnatamente, le domande di cui ai punti d) ed e) – sono inammissibili, trattandosi di domande nuove formulate tardivamente.
Parimenti tardiva è l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, avendola sollevata parte opponente solo in sede di discussione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che si esporranno.
Oggetto di causa sono il conto corrente bancario n. 6080 e il connesso conto anticipi n. 95081, accesi dalla società presso NC PM;
da tali rapporti si era generato un credito a favore Parte_1
della banca – da quest'ultima ceduto all'odierna opposta, – rispetto al quale parte attrice CP_1
ha lamentato addebiti illegittimi per interessi anatocistici, usurari e spese non dovute, chiedendo il ricalcolo del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente pagate in relazione al conto n. 6080.
Procedendo con ordine, dev'essere anzitutto rigettata l'eccezione di nullità parziale per violazione della normativa antitrust della fideiussione omnibus prestata da a favore di NC Parte_2
PM in data 15.05.2013.
Va osservato come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa (doc. 9, fasc. att.) nella sostanza risulti conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003,
quanto alle clausole 2, 6 e 8, differenziandosi in modo più netto per le ulteriori pattuizioni, a fronte di 13 clausole complessive contenute nel modulo del 2003.
È noto come la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate
in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito,
ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'A.B.I. e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la
previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con
l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità
del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale
dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche.
Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che
dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di
approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia
bancaria; in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso
ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come
“il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività
consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati
interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e
di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il
comportamento di imprese concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le
"intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio
- proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo
di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della
successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva
al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo, che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio, ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese, con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est, un margine di concorrenzialità). Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall'A.B.I. nel 1987 e che le stesse erano state riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti
delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta
a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche
sul tema della contrattualistica”.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa, assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
Va, piuttosto, osservato come la diffusione di clausole simili se non identiche, specie in settori caratterizzati dalla presenza di un numero circoscritto di operatori professionali, sottoposti a un regime di vigilanza pubblicistico, non necessariamente possa e debba essere spiegato quale inequivoco sintomo di una illecita condotta lesiva della concorrenza sul mercato.
Nel momento in cui, infatti, un'impresa adotta una clausola ritenuta vantaggiosa o comunque tutelante i propri interessi, le altre imprese concorrenti saranno naturalmente indotte ad accodarsi,
predisponendo clausole simili o identiche, per non lasciare altrimenti alla prima vantaggi competitivi.
Ciò, tuttavia, non è riconducibile a una condotta emulativa, finalizzata a comprimere i margini di concorrenzialità in un determinato settore di mercato, né, tanto meno, configura un'intesa anticoncorrenziale;
al contrario, tale condotta rappresenta il frutto di una legittima scelta imprenditoriale di ciascun singolo partecipante al mercato, da considerarsi semplicemente razionale.
Vanno, infatti, richiamate e condivise le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, secondo cui l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (CgCe 31.3.1993, in cause riunite
C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85), dovendosi escludere tale conclusione là dove la condotta possa rispondere ad altre finalità.
Trattasi di un principio che s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
Se si ragionasse diversamente, del resto, si giungerebbe alla conclusione, questa sì fuorviante e potenzialmente lesiva della concorrenza, per cui una determinata clausola contrattuale, il cui contenuto venga ritenuto vantaggioso per l'operatore professionale, una volta adottata da un imprenditore, diventi potenzialmente non più “sfruttabile” dai concorrenti, in ragione della primazia nel suo impiego da parte del primo, escludendo in tal modo tutti gli altri imprenditori dai vantaggi che una simile clausola comporterebbe e relegando questi a una posizione di irrimediabile svantaggio competitivo.
Le considerazioni sopra esposte, pertanto, portano a non ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, il quale, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Tale argomentazione, nella sua assolutezza, confligge con quanto detto sopra, ossia che il mero utilizzo della clausola ad opera di più operatori del mercato di per sé possa trovare una spiegazione differente dalla finalità lesiva della concorrenza e ciò basta a escludere un sillogistico riconoscimento di un nesso di collegamento fra le istruzioni all'epoca impartite dall'associazione di categoria e i contratti a valle stipulati dagli imprenditori.
In difetto, pertanto, della prova dei presupposti per poter affermare la sussistenza di un nesso di collegamento tra la fideiussione oggetto di causa e una condotta lesiva della concorrenza, la domanda attorea rivolta a ottenere una declaratoria di nullità parziale della garanzia non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, all'eccezione di indeterminatezza del credito azionato, si rileva che tale doglianza si risolve, essenzialmente, nell'allegazione di illegittimità degli interessi addebitati, che risulta dunque assorbita nelle ulteriori eccezioni di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e di nullità delle clausole di pattuizione di un tasso di interesse usurario.
Ciò posto, preliminarmente occorre precisare quanti e quali siano i rapporti contrattuali che la società
opponente ha intrapreso con NC PM . CP_4 Controparte_2
Risulta agli atti che Il abbia sottoscritto in data 15.05.2013 due contratti: il contratto di Pt_1
conto corrente n. 6080 e il contratto di conto anticipi fatture Italia n. 95081.
Contestualmente, la banca ha concesso alla società un'apertura di credito (n. 000289702) ad utilizzo promiscuo (senza specificarne la tipologia) di € 250.000,00 con il limite di € 50.000,00 per fido di cassa.
Successivamente, la banca, in data 06.06.2013, ha concesso alla società un'ulteriore apertura di credito (n. 000291479) di € 250.000,00, oltre alla conferma dell'apertura di credito già concessa in data 15.05.2013 ad utilizzo promiscuo di € 250.000,00 ma specificando l'utilizzo sotto forma di:
a) anticipi fatture Italia sul conto anticipi fatture n. 95081;
b) presentazione all'incasso (sbf) sul conto ordinario n. 6080.
Con riferimento alla dedotta nullità della clausola di pattuizione degli interessi inerente al c/c 6080
per violazione della disciplina antiusura, parte attrice allega che la banca avesse sia pattuito in sede di condizioni generali che, in concreto, applicato un tasso usurario – segnatamente, del 18,11%, a fronte di un tasso soglia di riferimento del 16,738%.
Sul punto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui risultanze, così come precisate in sede di chiarimenti, si ritiene di condividere, risultando l'elaborato tecnico privo di palesi errori e coerente con i quesiti sottoposti – ha escluso che nel caso di specie vi sia stato un superamento del tasso soglia, sia per quanto concerne il conto corrente ordinario n. 6080, sia in relazione al contratto di apertura di credito n. 000289702.
In particolare, il CTU ha, correttamente, mantenuto distinti i due accertamenti, rilevando che:
- con riferimento al conto corrente n. 6080, nel documento di sintesi che è parte integrante del contratto di apertura del conto corrente ordinario del 15.05.2013, il tasso debitore pattuito in assenza di fido risultava pari al 20%, a fronte di un tasso soglia previsto per la categoria
“scoperti senza affidamento fino ad € 1.500” del 23,85%;
- analogamente, per quanto concerne sia le linee di fido relative all'apertura di credito, sia per le operazioni relative alla presentazione di documenti al salvo buon fine, i TEG calcolati dal
C.T.U. per ogni trimestre non hanno evidenziato il superamento del tasso soglia in alcun trimestre.
Si ritiene di condividere tale approccio metodologico, che ha portato il C.T.U. ad escludere che la [.. banca abbia applicato tassi ultrasoglia per tutte le tipologie di operazioni intraprese dalla società
in sede di replica alle osservazioni di parte attrice, il C.T.U. ha correttamente Parte_1
giustificato il proprio operato, evidenziando come il diverso risultato raggiunto dalla consulente di parte attrice fosse dovuto all'errato confronto tra grandezze disomogenee (segnatamente, il TAEG
previsto per gli affidamenti in misura del 18,11% con il tasso soglia come rilevato trimestralmente da
Banca d'Italia).
Tanto premesso, la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari al c/c n. 6080 e conseguente dichiarazione di non debenza di alcun interesse ex art. 1815, co. 2 c.c. dev'essere rigettata.
Parte attrice ha, altresì, formulato domanda di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici con riferimento al medesimo conto corrente per tutta la durata del rapporto, sulla base dell'omessa accettazione della clausola di reciprocità da parte del debitore;
contestualmente, parte attrice chiede la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi anatocistici.
La domanda è in parte fondata, limitatamente al periodo di operatività del conto corrente che va dal
1.1.2014 al passaggio in sofferenza e conseguente chiusura del conto, in data 15 luglio 2019 (doc. 7,
fasc. att.).
Per quanto attiene al periodo ricompreso tra il 2014 e il 2016, come è noto, in materia di anatocismo
è intervenuto l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
La novella, infatti, testualmente disponeva:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari,
di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale,
successivamente l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore,
capovolgendo la disciplina previgente).
Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa fosse effettivamente decorrente dall'1.1.2014 o, viceversa, necessitasse per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.
Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all'intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vietava in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimetter al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più
elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato. Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimesso al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e non più “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come era previsto nel previgente secondo comma dell'art. 120 TUB, comunque avrebbe consentito uno spazio di manovra di una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato interministeriale, chiamato a specificare la disciplina sulla materia.
Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa,
scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal
1.01.2014 sino al 13.05.2016 (data di riferimento dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB
prodotto dalla banca a sostegno della propria domanda riconvenzionale) e rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24418).
Sulla scorta di tale novità legislativa, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal 1.01.2014 sino al 15.07.2019 (data di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza), rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24418).
Per quanto riguarda il secondo periodo, quello che va dal 2016 alla chiusura del conto, correttamente il CTU ha scomputato gli interessi passivi anatocistici applicati, in assenza della prova da parte dell'opposta dell'esistenza di un'espressa autorizzazione preventiva alla capitalizzazione da parte del debitore.
Com'è noto, infatti, partire dal febbraio 2016 il legislatore ha reintrodotto la possibilità di anatocismo su accordo preventivo delle parti: in particolare, l'art.17-bis, comma 1 , del DL 14 febbraio 2016, n.
18, conv. con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49 modifica ancora una volta l'art. 120, secondo comma, TUB, che oggi così dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela,
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore
ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine
del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di
credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto
di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento
in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”
In applicazione di tali criteri, il CTU è giunto a determinare il saldo debitorio del predetto conto nella misura di € 139.834,42; come si legge nella relazione peritale, espunti gli interessi anatocistici, “per
effetto del ricalcolo emerge una differenza di € 24.700,91 a favore del correntista”.
Nel procedere al ricalcolo del saldo di conto corrente, il CTU ha risposto ai quesiti sottoposti alla sua valutazione e operato in conformità a criteri logici e giungendo a conclusioni prive di contraddizioni manifeste, conclusioni che conseguentemente vengono fatte proprie dal giudice.
Pertanto, in virtù della parziale fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
Cionondimeno, avendo il CTU accertato, comunque, un saldo debitorio a carico del correntista pari ad € 139.834,42, deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta e, per l'effetto, gli opponenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Infine, parte attrice allega di aver subito un ingente danno economico in conseguenza di una presunta condotta illecita da parte della banca creditrice e formula conseguente domanda di risarcimento del danno. Tale domanda dev'essere rigettata: in primis, deve osservarsi che, essendo stato escluso che la banca abbia posto in essere una violazione della normativa antiusura, l'unica condotta pregiudizievole imputabile alla banca deve identificarsi nell'illegittimo addebito di interessi anatocistici. Ciò posto, parte attrice non ha dato prova né di aver subito un danno ulteriore rispetto al mero addebito di interessi non dovuti – già scomputati da quanto comunque dovuto dal correntista –
né del nesso di causalità tra tale addebito e il presunto danno subito. Sul punto, infatti, le allegazioni di parte attrice, del tutto generiche e non circostanziate, sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e vanno poste a carico dell'opponente.
Tali spese si liquidano sulla base del DM 55/2014 – applicati i minimi per la fase istruttoria, in ragione della natura strettamente documentale della causa – in complessivi € 13.364,70, oltre c.p.a., di cui €
11.268,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed € 1.690,20 per spese generali.
Le spese di C.T.U., pari ad € 7.200,00, oltre i.v.a. e previdenza, così come liquidate con decreto del
19 luglio 2023, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2022 emesso dal Tribunale di CP_1
Brescia;
- accerta che il saldo debitorio finale del conto corrente n. 6080 intestato a era Parte_1
pari a € 139.834,42 e, conseguentemente, condanna gli opponenti in solido tra loro a corrispondere la predetta somma in favore di oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in € 13.364,70, oltre c.p.a., di cui € 11.268,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed € 1.690,20 per spese generali.
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U., liquidate in € 7.200,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025
Il giudice
CE RA