Art. 7.
Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio a dell'artigianato rende note le modalita' con le quali e' possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.
Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio a dell'artigianato rende note le modalita' con le quali e' possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.