Articolo 15 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 14Articolo 16
Versione
19 ottobre 1961
Art. 15.
L'articolo 59 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuita' del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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