Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 26/02/2026, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2026, proposto da VA BR, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Vita e Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell’Avv. Sammarro, sito in Cosenza, Viale Trieste 38;
contro
il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente -in data 28.10.2025 - l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia – CODICE 02 (codice concorso GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02) (bando pubblicato sul portale inPA in data 30.07.2025) , tenutasi in data 21 ottobre 2025, ore 8,00, Fiera di Catanzaro nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio di 20.25/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali;
2) del bando di concorso, ove ritenuto opportuno;
3) dei verbali e degli atti della commissione, di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio, con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposta con riferimento ai quesiti nn. 3, 4 e 9 della prova del 21.10.2025, ore 8,00;
4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e i criteri di valutazione delle prove.
Per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius +0,75 punti, previa eliminazione delle penalità, rispettivamente per i quesiti nn. 3, 4 e 9 e per i motivi individuati in narrativa e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale per un totale di + 2,75 punti. Punteggio pari a 23;
nonché per l’accertamento del diritto dello stesso ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria finale di merito, con conseguente declaratoria di illegittimità e di condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio positivo; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- il ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidoneo, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,25 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, il candidato contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 3 e n. 9, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione, nonché la presenza di due risposte corrette per il quesito n. 4, al quale non ha fornito risposta alcuna;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
in via preliminare, va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa;
- per quanto concerne il quesito n. 3 (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y ; a) X = NE DI, Y = MA b) X = nave, Y = dirigibile c) X = film, Y = commedia ), va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dal candidato, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;
- quanto al quesito n. 9, (“ In base alla Costituzione italiana, i magistrati: a) sono al servizio esclusivo del popolo; b) non sono al servizio di nessuno; c) sono al servizio esclusivo della Nazione”) è destituita di fondamento ) il candidato ha scelto erroneamente l’opzione b), laddove la commissione ha indicato come esatta l’opzione c), da ritenersi indubbiamente corretta, sia sul piano sistematico (l’art. 98 Cost., nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, menziona anche i magistrati tra i soggetti che possono subire limitazioni nell’iscrizione a partiti politici), sia in quanto i magistrati sono organi dello Stato apparato e non dello Stato comunità, le cui prerogative e funzioni sono regolate da norme di ordinamento giudiziario dettate dal legislatore ordinario;
- riguardo al quesito n. 4 ( Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico": 1. scolastico 2. introduttivo 3. Preliminare ), benché l’amministrazione sia intervenuta in autotutela, incrementando i punteggi, considerando entrambe le risposte indicate nel ricorso dal candidato come corrette, quest’ultimo non può beneficiare di tale vantaggio, non avendo fornito alcuna risposta;
- ciò nondimeno, permane l’ambiguità del quesito, che dà diritto al ricorrente alla c.d. riparametrazione della soglia del punteggio con espunzione del quesito illegittimo, rideterminando, in particolare, il punteggio delle risposte esatte ed errate secondo la seguente proporzione: 40:21=39:21 con valore della risposta esatta pari a 0,76923 e della risposta errata pari a 0,25641;
- applicando tale formula, tenuto conto della riparametrazione dei punteggi previsti per le risposte corrette e per quelle errate e di quelle fornite dal ricorrente, non risulta raggiunta la prova di resistenza, vale a dire il punteggio minimo di 21/30 per il conseguimento dell’idoneità;
- conclusivamente, il ricorso è infondato, con spese a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | RI RI |
IL SEGRETARIO