Art. 45. Riduzione dei limiti di anzianita'
Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficera', per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficera', per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.