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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1983/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200009565176000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210007060631000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620220007866171000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230010725201000 BOLLO AUTO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240004931074000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il 10/02/2026
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 11.9.2025 l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso cinque cartelle di pagamento, tutti notificate in data 23.5.2025, dell'importo complessivo pari a euro 1.646,05, relative al mancato pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Con l'impugnazione, formulava le seguenti eccezioni:
1. la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento.
2. La prescrizione triennale dell'azione di riscossione, in relazione alle date di notifica degli avvisi di accertamento e alla mancanza di atti interruttivi del diritto da parte dell'Agente della
Riscossione.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, che depositava documentazione giustificativa relativa alla regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento, tutti indirizzati all'indirizzo del contribuente quale indicato nel pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 27 del 24/01/1978. Chiedeva chiedendo il rigetto del ricorso, con riferimento all'eccezione a sé riferibile e insisteva per il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle ulteriori eccezioni, riferibili all'Agente della Riscossione.
Nessuno si costituiva per l'Agente della Riscossione.
All'udienza del 19.1.2026 questo giudice, con ordinanza, invitava la parte ricorrente a depositare l'attestazione della notifica del ricorso all'Ader, non essendo stata inserita nel processo telematico all'atto della costituzione in giudizio.
In data 23.1.2026 la parte ricorrente depositava la documentazione indicata.
All'odierna udienza, alla presenza della sola parte ricorrente, che si riportava alle proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e deve pertanto essere accolto. Si osserva che merita accoglimento l'eccezione relativa al decorso del termine triennale di prescrizione, valevole anche per l'azione di riscossione, secondo il principio della ragione più liquida.
In virtù di tale principio, una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n.
29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Il criterio della ragione più liquida, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Tanto premesso, si osserva che per l'accertamento e per la riscossione della tassa automobilistica il termine di prescrizione è quello triennale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L.
n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986.
Tale termine decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso (in tal senso: Cassazione civile sez. trib., 01/07/2024, n.18006; sez. trib., 22/05/2024, n.14312).
Pertanto, nel caso concreto, le notifiche degli avvisi di accertamento sono risultate tempestive, in quanto realizzate dall'ente impositore prima che scadesse il termine triennale di prescrizione: il
6.11.2018 per la tassa del 2015, il 12.11.2019 per le tasse del 2016 e 2017, il 28.9.2020 per la tassa del 2018 e l'1.10.2021 per la tassa del 2019.
Invece, la notifica delle conseguenti cartelle di pagamento è intervenuta il 23.5.2025, oltre il termine di prescrizione triennale.
Inoltre, non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, nelle more adottati. Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, dovendosi annullare le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, e l'Agenzia della Riscossione condannata alle spese, nella misura che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla le cartelle impugnate. Condanna l'AdR al pagamento delle spese, che liquida in euro 250,00, oltre accessori come per legge, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
LA BR MA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1983/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200009565176000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210007060631000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620220007866171000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620230010725201000 BOLLO AUTO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240004931074000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il 10/02/2026
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 11.9.2025 l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso cinque cartelle di pagamento, tutti notificate in data 23.5.2025, dell'importo complessivo pari a euro 1.646,05, relative al mancato pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Con l'impugnazione, formulava le seguenti eccezioni:
1. la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento.
2. La prescrizione triennale dell'azione di riscossione, in relazione alle date di notifica degli avvisi di accertamento e alla mancanza di atti interruttivi del diritto da parte dell'Agente della
Riscossione.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, che depositava documentazione giustificativa relativa alla regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento, tutti indirizzati all'indirizzo del contribuente quale indicato nel pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 27 del 24/01/1978. Chiedeva chiedendo il rigetto del ricorso, con riferimento all'eccezione a sé riferibile e insisteva per il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle ulteriori eccezioni, riferibili all'Agente della Riscossione.
Nessuno si costituiva per l'Agente della Riscossione.
All'udienza del 19.1.2026 questo giudice, con ordinanza, invitava la parte ricorrente a depositare l'attestazione della notifica del ricorso all'Ader, non essendo stata inserita nel processo telematico all'atto della costituzione in giudizio.
In data 23.1.2026 la parte ricorrente depositava la documentazione indicata.
All'odierna udienza, alla presenza della sola parte ricorrente, che si riportava alle proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e deve pertanto essere accolto. Si osserva che merita accoglimento l'eccezione relativa al decorso del termine triennale di prescrizione, valevole anche per l'azione di riscossione, secondo il principio della ragione più liquida.
In virtù di tale principio, una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n.
29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Il criterio della ragione più liquida, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Tanto premesso, si osserva che per l'accertamento e per la riscossione della tassa automobilistica il termine di prescrizione è quello triennale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L.
n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986.
Tale termine decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso (in tal senso: Cassazione civile sez. trib., 01/07/2024, n.18006; sez. trib., 22/05/2024, n.14312).
Pertanto, nel caso concreto, le notifiche degli avvisi di accertamento sono risultate tempestive, in quanto realizzate dall'ente impositore prima che scadesse il termine triennale di prescrizione: il
6.11.2018 per la tassa del 2015, il 12.11.2019 per le tasse del 2016 e 2017, il 28.9.2020 per la tassa del 2018 e l'1.10.2021 per la tassa del 2019.
Invece, la notifica delle conseguenti cartelle di pagamento è intervenuta il 23.5.2025, oltre il termine di prescrizione triennale.
Inoltre, non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, nelle more adottati. Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, dovendosi annullare le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, e l'Agenzia della Riscossione condannata alle spese, nella misura che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla le cartelle impugnate. Condanna l'AdR al pagamento delle spese, che liquida in euro 250,00, oltre accessori come per legge, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
LA BR MA