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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 795/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 872/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 07/09/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505H20220001260 TRIB CONSORTILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica in data 20 marzo 2023 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505H20220001260 del 20 ottobre 2022, notificatogli il 9 novembre 2022 dalla Resistente_1 S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi per conto del Consorzio_2 e Tara, con il quale gli veniva intimato il versamento della somma complessiva di euro 361,17, a titolo di quota fissa (tributo 750) dovuta per l'anno
2017 in relazione a terreni siti nel comune di LL.
In primo grado il contribuente deduceva, in sintesi, l'impugnabilità autonoma del sollecito di pagamento e la sua illegittimità per una pluralità di profili: l'omessa previa notifica di un avviso di pagamento, il difetto di motivazione in ordine ai criteri di liquidazione del contributo e al titolo della pretesa, la violazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di affidamento e gestione del servizio di riscossione, l'assenza di qualsiasi beneficio per i terreni oggetto di imposizione derivante da opere di bonifica o difesa idraulica eventualmente eseguite dal Consorzio, nonché la violazione della disciplina di cui al r.d. n. 215 del 1933 per asserita mancanza del piano generale di bonifica e, in definitiva, la carenza del potere impositivo e l'illegittimità del piano di classifica posto a fondamento della contribuzione. A sostegno delle proprie ragioni allegava, tra l'altro, una sentenza della CTP di Taranto e una relazione tecnica di parte con documentazione fotografica.
Si costituiva la Resistente_1 S.p.A., eccependo in via preliminare la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, assumendo che lo stesso fosse stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del sollecito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure attinenti al merito della pretesa consortile, essendo essa mero concessionario della riscossione, e chiedendo comunque il rigetto nel merito delle doglianze del contribuente.
Si costituiva altresì il Consorzio_2 e Tara, resistendo alle pretese avverse e insistendo per la legittimità dell'imposizione alla luce del piano di classifica e della disciplina dei contributi consortili.
Con sentenza n. 872/2023, deliberata il 4 settembre 2023 e depositata il 7 settembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.
In via preliminare il giudice escludeva la tardività del ricorso, rilevando che il termine di sessanta giorni scadeva il 9 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 155, comma 3, cod. proc. civ., e affermava la legittimazione passiva del concessionario ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di atto direttamente emesso da Resistente_1. Quanto al merito, riteneva, da un lato, che il sollecito impugnato fosse autonomamente impugnabile e comunque adeguatamente motivato, recando gli elementi essenziali della pretesa (oggetto, estremi catastali, annualità, importo e titolo del tributo) idonei a consentire una piena difesa;
dall'altro, che il contributo richiesto non fosse strettamente correlato alla prova di un beneficio materiale specifico e immediato sui singoli terreni, essendo sufficiente, per la debenza del tributo fisso di cui trattasi, l'inclusione dei fondi nel perimetro consortile e l'esistenza di opere utili all'agricoltura nell'ambito del comprensorio.
Avverso tale sentenza il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, chiedendone la riforma, con annullamento del sollecito di pagamento e condanna degli enti convenuti alle spese di entrambi i gradi. L'appellante, dopo aver richiamato sinteticamente i motivi articolati in primo grado (impugnabilità del sollecito, vizi motivazionali e formali dell'atto, contestazione del potere impositivo e del piano di classifica), deduce con un unico motivo la contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe deciso in aperto contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contributi di bonifica, segnatamente quanto all'esigenza che il contributo trovi il proprio presupposto in un beneficio fondiario diretto e specifico derivante dalle opere consortili, da provarsi dall'ente impositore.
Sostiene che l'esistenza del piano di classifica e l'inclusione dei terreni nel comprensorio consortile non siano di per sé sufficienti a dimostrare il beneficio, che nel caso di specie sarebbe insussistente, non essendo presenti sui fondi di sua proprietà opere di approvvigionamento idrico o di bonifica utilizzabili, e richiama, a conforto, altre decisioni della stessa Corte di primo grado che hanno riconosciuto, in situazioni analoghe, la non debenza del contributo per mancanza di beneficio.
Nel giudizio di appello si è costituita la Resistente_1 S.p.A., depositando memoria di costituzione e controdeduzioni. In via preliminare la società ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che l'atto si risolverebbe in una generica critica alla sentenza impugnata e in una mera riproposizione delle difese di primo grado, priva di specifica individuazione dei capi della decisione di cui si chiede la riforma. Ha altresì ribadito la carenza di legittimazione passiva di
Resistente_1 rispetto alle censure riguardanti il merito della pretesa consortile, in quanto mero concessionario della riscossione, e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
Si è costituito, altresì, il Consorzio_1 , quale ente subentrato al Consorzio_2 e Tara, il quale, con memoria difensiva, ha ricostruito il quadro normativo e amministrativo di riferimento, richiamando la deliberazione commissariale di approvazione del piano di classifica e i successivi piani di riparto, nonché il ruolo affidato alla Resistente_1 per la riscossione dei contributi consortili relativi, tra l'altro, al tributo cod. 630 per l'anno 2017. Il Consorzio ha evidenziato che i terreni dell'appellante ricadono nel perimetro di contribuenza e che il sistema di opere di difesa idraulica e di bonifica gestito dall'ente assicura un complessivo beneficio al comprensorio, illustrando gli interventi di manutenzione e le strutture idrauliche realizzate nell'area di riferimento (tra cui, in particolare, i sistemi idraulici dei bacini del fiume Lato, della
Lama di Vite–Marziotto e del bacino Patemisco). Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti del contributo di bonifica e di distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che incombe sul contribuente dimostrare l'assoluta mancanza di vantaggio derivante dalle opere consortili e che, nella specie, tale prova non sarebbe stata fornita, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.
872/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è non è inammissibile ed è fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Manifestamente infondata è l'eccezione di inammissibilità, posto che le doglianze di cui al gravame non sono una generica critica alla sentenza impugnata e, pur riproponendo (come non potrebbe che essere, non potendosi allegare, ovviamente, nuove domande ed eccezioni) le medesime questioni, si confronta in modo critico con la sentenza di primo grado, censurandone il percorso motivazionale.
Nel merito, la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, redatta dall'agronoma dott.ssa Nominativo_2 , ha ad oggetto la descrizione dei fondi rustici del Ricorrente_1, siti in agro di GI e LL (complessivi ha 5,0418, coltivati a agrumeto e vigneto, con frangivento di olivo), e la verifica degli eventuali benefici arrecati dalle opere del Consorzio_2 e Tara. La relazione evidenzia che l'azienda è dotata di tre pozzi freatici propri (di cui uno regolarmente utilizzato tramite pompa di estrazione, sufficiente a soddisfare i fabbisogni irrigui dell'intera azienda) e di un impianto di irrigazione a goccia, nonché di adeguate sistemazioni del terreno (baulatura per gli agrumi, sistema a tendone per la vite) che consentono l'autonoma gestione delle risorse idriche. Per contro, sui terreni in agro di LL sono presenti tre pozzetti di proprietà del
Consorzio, descritti (e fotografati) come strutture vetuste, in cattivo stato di conservazione, completamente sigillate e prive di impianti per l'erogazione dell'acqua e, di fatto, “non funzionanti”. La documentazione fotografica allegata mostra tali pozzetti come manufatti metallici chiusi e circondati da solchi che, secondo la perizia, arrecano danni ai mezzi agricoli e al fondo. In sintesi, il tecnico afferma che i fondi del Ricorrente_1 non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, le quali, per il loro stato di abbandono e inutilizzabilità, non apportano incremento di valore ai terreni, determinando anzi solo occupazione e intralcio del suolo. Si tratta, dunque, di impianti consortili inservibili, oltre che evidentemente privi di qualsivoglia attività manutentiva, come si desume dalla relazione di parte e dalle foto in essa riprodotte.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia / Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 872/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, proposto da Ricorrente_1 nei riguardi del Consorzio_1, succeduto al Consorzio_2, e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado di lite. Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 795/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 872/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 07/09/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505H20220001260 TRIB CONSORTILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica in data 20 marzo 2023 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505H20220001260 del 20 ottobre 2022, notificatogli il 9 novembre 2022 dalla Resistente_1 S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi per conto del Consorzio_2 e Tara, con il quale gli veniva intimato il versamento della somma complessiva di euro 361,17, a titolo di quota fissa (tributo 750) dovuta per l'anno
2017 in relazione a terreni siti nel comune di LL.
In primo grado il contribuente deduceva, in sintesi, l'impugnabilità autonoma del sollecito di pagamento e la sua illegittimità per una pluralità di profili: l'omessa previa notifica di un avviso di pagamento, il difetto di motivazione in ordine ai criteri di liquidazione del contributo e al titolo della pretesa, la violazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di affidamento e gestione del servizio di riscossione, l'assenza di qualsiasi beneficio per i terreni oggetto di imposizione derivante da opere di bonifica o difesa idraulica eventualmente eseguite dal Consorzio, nonché la violazione della disciplina di cui al r.d. n. 215 del 1933 per asserita mancanza del piano generale di bonifica e, in definitiva, la carenza del potere impositivo e l'illegittimità del piano di classifica posto a fondamento della contribuzione. A sostegno delle proprie ragioni allegava, tra l'altro, una sentenza della CTP di Taranto e una relazione tecnica di parte con documentazione fotografica.
Si costituiva la Resistente_1 S.p.A., eccependo in via preliminare la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, assumendo che lo stesso fosse stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del sollecito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure attinenti al merito della pretesa consortile, essendo essa mero concessionario della riscossione, e chiedendo comunque il rigetto nel merito delle doglianze del contribuente.
Si costituiva altresì il Consorzio_2 e Tara, resistendo alle pretese avverse e insistendo per la legittimità dell'imposizione alla luce del piano di classifica e della disciplina dei contributi consortili.
Con sentenza n. 872/2023, deliberata il 4 settembre 2023 e depositata il 7 settembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.
In via preliminare il giudice escludeva la tardività del ricorso, rilevando che il termine di sessanta giorni scadeva il 9 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 155, comma 3, cod. proc. civ., e affermava la legittimazione passiva del concessionario ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di atto direttamente emesso da Resistente_1. Quanto al merito, riteneva, da un lato, che il sollecito impugnato fosse autonomamente impugnabile e comunque adeguatamente motivato, recando gli elementi essenziali della pretesa (oggetto, estremi catastali, annualità, importo e titolo del tributo) idonei a consentire una piena difesa;
dall'altro, che il contributo richiesto non fosse strettamente correlato alla prova di un beneficio materiale specifico e immediato sui singoli terreni, essendo sufficiente, per la debenza del tributo fisso di cui trattasi, l'inclusione dei fondi nel perimetro consortile e l'esistenza di opere utili all'agricoltura nell'ambito del comprensorio.
Avverso tale sentenza il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, chiedendone la riforma, con annullamento del sollecito di pagamento e condanna degli enti convenuti alle spese di entrambi i gradi. L'appellante, dopo aver richiamato sinteticamente i motivi articolati in primo grado (impugnabilità del sollecito, vizi motivazionali e formali dell'atto, contestazione del potere impositivo e del piano di classifica), deduce con un unico motivo la contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe deciso in aperto contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contributi di bonifica, segnatamente quanto all'esigenza che il contributo trovi il proprio presupposto in un beneficio fondiario diretto e specifico derivante dalle opere consortili, da provarsi dall'ente impositore.
Sostiene che l'esistenza del piano di classifica e l'inclusione dei terreni nel comprensorio consortile non siano di per sé sufficienti a dimostrare il beneficio, che nel caso di specie sarebbe insussistente, non essendo presenti sui fondi di sua proprietà opere di approvvigionamento idrico o di bonifica utilizzabili, e richiama, a conforto, altre decisioni della stessa Corte di primo grado che hanno riconosciuto, in situazioni analoghe, la non debenza del contributo per mancanza di beneficio.
Nel giudizio di appello si è costituita la Resistente_1 S.p.A., depositando memoria di costituzione e controdeduzioni. In via preliminare la società ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che l'atto si risolverebbe in una generica critica alla sentenza impugnata e in una mera riproposizione delle difese di primo grado, priva di specifica individuazione dei capi della decisione di cui si chiede la riforma. Ha altresì ribadito la carenza di legittimazione passiva di
Resistente_1 rispetto alle censure riguardanti il merito della pretesa consortile, in quanto mero concessionario della riscossione, e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
Si è costituito, altresì, il Consorzio_1 , quale ente subentrato al Consorzio_2 e Tara, il quale, con memoria difensiva, ha ricostruito il quadro normativo e amministrativo di riferimento, richiamando la deliberazione commissariale di approvazione del piano di classifica e i successivi piani di riparto, nonché il ruolo affidato alla Resistente_1 per la riscossione dei contributi consortili relativi, tra l'altro, al tributo cod. 630 per l'anno 2017. Il Consorzio ha evidenziato che i terreni dell'appellante ricadono nel perimetro di contribuenza e che il sistema di opere di difesa idraulica e di bonifica gestito dall'ente assicura un complessivo beneficio al comprensorio, illustrando gli interventi di manutenzione e le strutture idrauliche realizzate nell'area di riferimento (tra cui, in particolare, i sistemi idraulici dei bacini del fiume Lato, della
Lama di Vite–Marziotto e del bacino Patemisco). Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti del contributo di bonifica e di distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che incombe sul contribuente dimostrare l'assoluta mancanza di vantaggio derivante dalle opere consortili e che, nella specie, tale prova non sarebbe stata fornita, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.
872/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è non è inammissibile ed è fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Manifestamente infondata è l'eccezione di inammissibilità, posto che le doglianze di cui al gravame non sono una generica critica alla sentenza impugnata e, pur riproponendo (come non potrebbe che essere, non potendosi allegare, ovviamente, nuove domande ed eccezioni) le medesime questioni, si confronta in modo critico con la sentenza di primo grado, censurandone il percorso motivazionale.
Nel merito, la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, redatta dall'agronoma dott.ssa Nominativo_2 , ha ad oggetto la descrizione dei fondi rustici del Ricorrente_1, siti in agro di GI e LL (complessivi ha 5,0418, coltivati a agrumeto e vigneto, con frangivento di olivo), e la verifica degli eventuali benefici arrecati dalle opere del Consorzio_2 e Tara. La relazione evidenzia che l'azienda è dotata di tre pozzi freatici propri (di cui uno regolarmente utilizzato tramite pompa di estrazione, sufficiente a soddisfare i fabbisogni irrigui dell'intera azienda) e di un impianto di irrigazione a goccia, nonché di adeguate sistemazioni del terreno (baulatura per gli agrumi, sistema a tendone per la vite) che consentono l'autonoma gestione delle risorse idriche. Per contro, sui terreni in agro di LL sono presenti tre pozzetti di proprietà del
Consorzio, descritti (e fotografati) come strutture vetuste, in cattivo stato di conservazione, completamente sigillate e prive di impianti per l'erogazione dell'acqua e, di fatto, “non funzionanti”. La documentazione fotografica allegata mostra tali pozzetti come manufatti metallici chiusi e circondati da solchi che, secondo la perizia, arrecano danni ai mezzi agricoli e al fondo. In sintesi, il tecnico afferma che i fondi del Ricorrente_1 non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, le quali, per il loro stato di abbandono e inutilizzabilità, non apportano incremento di valore ai terreni, determinando anzi solo occupazione e intralcio del suolo. Si tratta, dunque, di impianti consortili inservibili, oltre che evidentemente privi di qualsivoglia attività manutentiva, come si desume dalla relazione di parte e dalle foto in essa riprodotte.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia / Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 872/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, proposto da Ricorrente_1 nei riguardi del Consorzio_1, succeduto al Consorzio_2, e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio grado di lite. Taranto, 11/12/2025