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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 878/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 878/2014 R.G.A.C.,
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Filippo RAUTIIS, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuele BRUNETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: Azione di responsabilità contro amministratore di società in nome collettivo
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La traeva in giudizio, innanzi a Parte_1 Parte_1 questo Tribunale, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: Parte_1
1 N. 878/2014 R.G.A.C.
Il era stato amministratore della società fino al Marzo del 2009: a Parte_1 decorrere dal 2005 non pagava i tributi, dei quali era onerata la medesima società: egli, invece, tratteneva per se medesimo, sino alla concorrenza dell'importo di euro 93.139,85, i canoni che Pt_ la di e percepiva dall'INPS, cui era stato Parte_1 Parte_1 locato un immobile aziendale.
La società si vedeva costretta, pertanto, ad accendere un mutuo con la Cassa Arianese di Mutualità S.C. A R.L., ed a pagare sanzioni ed interessi sui tributi non tempestivamente versati dal precedente amministratore, ossia dal convenuto.
2. Il rimaneva, inizialmente, contumace: in un secondo momento, si Parte_1 costituiva, chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, o fosse rigettata.
3. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel costituirsi, il eccepiva, innanzitutto, che l'azione di responsabilità era Parte_1 stata promossa dall'amministratore senza aver ottenuto una deliberazione dell'assemblea.
In realtà, il 2 Novembre 2013, i tre consoci, diversi da titolari di Parte_1 quote dei complessivi tre quarti del totale, stabilivano (come da verbale in atti) di agire: ma ciò non sarebbe stato neppure necessario, perché l'art. 6 dello statuto assegna all'amministratore, senza che debbano esprimersi i soci in alcun caso, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ed il potere di rappresentanza in giudizio.
Nelle società di persone, poi, non esiste una vera e propria assemblea, e non è possibile richiamare la disciplina della società per azioni (come, invece, fa il convenuto), ai fini della
2 N. 878/2014 R.G.A.C.
forma del verbale o dell'eventuale necessità di una deliberazione di agire contro un cessato amministratore, per farne valere la responsabilità.
2. Il ssume che la domanda sia improcedibile, perché l'atto costitutivo della Parte_1 società disporrebbe che le controversie tra i soci, o quelle tra la società ed uno dei soci, fossero devolute agli arbitri.
La clausola statutaria richiamata è l'art. 13, che prevede un «collegio arbitrale, amichevole compositore», il quale «giudicherà pro-bono et aequo senza formalità di procedura»: si tratta di una previsione di arbitrato irrituale, che doveva essere fatta valere entro i termini per la formulazione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, sent. 19.5.2006, n. 11857: oramai risalente ma aderente al caso di specie, e tuttora attuale).
Prim'ancora, tuttavia, non può non osservarsi come tale clausola non investa pure le liti tra società e soci, bensì soltanto quelle «che dovessero insorgere tra i soci, loro eredi ed aventi causa»: e, allora, la presente controversia appare esclusa, poiché sorta fra la società ed un socio, peraltro considerato nella sua precedente qualità di amministratore.
3. La responsabilità del precedente amministratore, a detta del convenuto, non poteva essere invocata «in maniera avulsa rispetto alla gestione amministrativa, mettendo in evidenzia solo alcuni aspetti della contabilità. Al contrario, la contabilità va verificata per intero e se è vero che la società verifica i suoi conti al momento dell'approvazione dei bilanci, è in occasione dell'adozione del bilancio che il socio può contestare l'operato dell'amministratore.
Se il bilancio viene regolarmente approvato, non v'è motivo di lagnanza.».
In realtà, come può notarsi, il non specifica puntualmente le proprie Parte_1 difese, circa la complessiva situazione dell'amministrazione e delle finanze della società, nel periodo, nel quale egli stesso ricopriva la carica di amministratore: eppure tale condizione gli avrebbe dovuto permettere di esporre in maniera chiara e particolareggiata ogni aspetto e circostanza.
Egli, poi, non nega di non aver adoperato le somme, incassate tramite i canoni da lui trattenuti, al fine di pagare i tributi: tributi che, nel periodo nel quale egli era amministratore, pertanto, rimanevano insoluti.
Non nega specificamente, ancora, di aver partecipato alla stipulazione del mutuo, come afferma la società attrice, e che il mutuo medesimo fosse destinato, appunto, a ripianare i debiti tributari.
L'attrice presenta, inoltre, il prospetto dei tributi non versati, che di seguito si riporta, e neppure questi elementi sono specificamente confutati dal convenuto:
3 N. 878/2014 R.G.A.C.
Si aggiunga, infine, che, sulle circostanze di causa, avrebbe Parte_1 dovuto essere interrogato: si trattava di interrogatorio formale, cui egli tuttavia si sottraeva, senza addurre alcuna giustificazione.
Il complesso di tali elementi, dei documenti e della condotta processuale, da ultimo segnalata (rilevante ex art. 232, co. 1, c.p.c.), induce a reputare fondata la domanda.
4. Il costo degli interessi del mutuo e quello delle sanzioni e degli interessi, pagati sui tributi tardivamente assolti, è stato calcolato dal c.t.u., nominato in corso di causa: che riversava
(all'esito di un'attività che si presenta esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica) le proprie conclusioni nella seguente duplice tabella:
4 5
N. 878/2014 R.G.A.C. N. 878/2014 R.G.A.C.
Sostiene il convenuto, in realtà, che la consulenza sarebbe nulla, perché l'ausiliario aveva richiesto al c.t.p. dell'attrice documentazione non prodotta dalla stessa attrice, e necessaria a provarne le ragioni: si trattava del contratto di mutuo e del piano di ammortamento del medesimo.
In realtà, l'esistenza del mutuo è pacifica, e di esso si rinvengono tracce documentali, Pt_ nella produzione della (cfr. la lettera Parte_1 Parte_1 della Cassa, datata al 15 Ottobre 2008; le quietanze emesse dalla stessa banca;
la cessione di credito, in favore della Cassa, stipulata il 4 Febbraio 2010): il testo di quel contratto, ed il piano d'ammortamento annesso, non fungono da prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, bensì costituiscono elementi di dimostrazione di fatti secondari, ossia utili alla liquidazione del danno, consistente negli interessi pagati sul capitale mutuato.
5. In conclusione, dev'essere condannato: Parte_1
- a rimborsare alla società attrice la somma di euro 93.139,85: non è possibile infliggere, altresì, una condanna al pagamento degli interessi moratori, perché non richiesti;
- a risarcire alla società attrice il danno consistente negli interessi e sanzioni, pagati sui tributi (tabella 'A' del c.t.u., terza colonna), e negli interessi del mutuo (tabella 'B' del c.t.u., seconda colonna): oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole date di pagamento, fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza, quando l'obbligazione assume natura di debito di valuta: da tale ultima data al soddisfo potrebbero ritenersi dovuti gli interessi, ma essi, in realtà, non sono stati domandati, e non sono impliciti nella domanda risarcitoria.
Deve precisarsi, ancora, che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano eventualmente cumulare, sic et simplicter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto,
Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano
a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez.
III, ord. 13.7.2018, n. 18564).
6 N. 878/2014 R.G.A.C.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 878/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Parte_1
1. condanna a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...] la somma di euro 93.139,85; Parte_1
2. condanna a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...] la somma di euro 44.752,51, oltre agli accessori come specificato nel § 5 Parte_1 della motivazione;
3. condanna a rifondere alla Parte_1 Parte_1
F.lli le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 per compensi ed in euro 697,83
[...] per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Filippo RAUTIIS;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, Parte_1
Potenza, 17 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 878/2014 R.G.A.C.,
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Filippo RAUTIIS, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuele BRUNETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: Azione di responsabilità contro amministratore di società in nome collettivo
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La traeva in giudizio, innanzi a Parte_1 Parte_1 questo Tribunale, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: Parte_1
1 N. 878/2014 R.G.A.C.
Il era stato amministratore della società fino al Marzo del 2009: a Parte_1 decorrere dal 2005 non pagava i tributi, dei quali era onerata la medesima società: egli, invece, tratteneva per se medesimo, sino alla concorrenza dell'importo di euro 93.139,85, i canoni che Pt_ la di e percepiva dall'INPS, cui era stato Parte_1 Parte_1 locato un immobile aziendale.
La società si vedeva costretta, pertanto, ad accendere un mutuo con la Cassa Arianese di Mutualità S.C. A R.L., ed a pagare sanzioni ed interessi sui tributi non tempestivamente versati dal precedente amministratore, ossia dal convenuto.
2. Il rimaneva, inizialmente, contumace: in un secondo momento, si Parte_1 costituiva, chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, o fosse rigettata.
3. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel costituirsi, il eccepiva, innanzitutto, che l'azione di responsabilità era Parte_1 stata promossa dall'amministratore senza aver ottenuto una deliberazione dell'assemblea.
In realtà, il 2 Novembre 2013, i tre consoci, diversi da titolari di Parte_1 quote dei complessivi tre quarti del totale, stabilivano (come da verbale in atti) di agire: ma ciò non sarebbe stato neppure necessario, perché l'art. 6 dello statuto assegna all'amministratore, senza che debbano esprimersi i soci in alcun caso, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ed il potere di rappresentanza in giudizio.
Nelle società di persone, poi, non esiste una vera e propria assemblea, e non è possibile richiamare la disciplina della società per azioni (come, invece, fa il convenuto), ai fini della
2 N. 878/2014 R.G.A.C.
forma del verbale o dell'eventuale necessità di una deliberazione di agire contro un cessato amministratore, per farne valere la responsabilità.
2. Il ssume che la domanda sia improcedibile, perché l'atto costitutivo della Parte_1 società disporrebbe che le controversie tra i soci, o quelle tra la società ed uno dei soci, fossero devolute agli arbitri.
La clausola statutaria richiamata è l'art. 13, che prevede un «collegio arbitrale, amichevole compositore», il quale «giudicherà pro-bono et aequo senza formalità di procedura»: si tratta di una previsione di arbitrato irrituale, che doveva essere fatta valere entro i termini per la formulazione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, sent. 19.5.2006, n. 11857: oramai risalente ma aderente al caso di specie, e tuttora attuale).
Prim'ancora, tuttavia, non può non osservarsi come tale clausola non investa pure le liti tra società e soci, bensì soltanto quelle «che dovessero insorgere tra i soci, loro eredi ed aventi causa»: e, allora, la presente controversia appare esclusa, poiché sorta fra la società ed un socio, peraltro considerato nella sua precedente qualità di amministratore.
3. La responsabilità del precedente amministratore, a detta del convenuto, non poteva essere invocata «in maniera avulsa rispetto alla gestione amministrativa, mettendo in evidenzia solo alcuni aspetti della contabilità. Al contrario, la contabilità va verificata per intero e se è vero che la società verifica i suoi conti al momento dell'approvazione dei bilanci, è in occasione dell'adozione del bilancio che il socio può contestare l'operato dell'amministratore.
Se il bilancio viene regolarmente approvato, non v'è motivo di lagnanza.».
In realtà, come può notarsi, il non specifica puntualmente le proprie Parte_1 difese, circa la complessiva situazione dell'amministrazione e delle finanze della società, nel periodo, nel quale egli stesso ricopriva la carica di amministratore: eppure tale condizione gli avrebbe dovuto permettere di esporre in maniera chiara e particolareggiata ogni aspetto e circostanza.
Egli, poi, non nega di non aver adoperato le somme, incassate tramite i canoni da lui trattenuti, al fine di pagare i tributi: tributi che, nel periodo nel quale egli era amministratore, pertanto, rimanevano insoluti.
Non nega specificamente, ancora, di aver partecipato alla stipulazione del mutuo, come afferma la società attrice, e che il mutuo medesimo fosse destinato, appunto, a ripianare i debiti tributari.
L'attrice presenta, inoltre, il prospetto dei tributi non versati, che di seguito si riporta, e neppure questi elementi sono specificamente confutati dal convenuto:
3 N. 878/2014 R.G.A.C.
Si aggiunga, infine, che, sulle circostanze di causa, avrebbe Parte_1 dovuto essere interrogato: si trattava di interrogatorio formale, cui egli tuttavia si sottraeva, senza addurre alcuna giustificazione.
Il complesso di tali elementi, dei documenti e della condotta processuale, da ultimo segnalata (rilevante ex art. 232, co. 1, c.p.c.), induce a reputare fondata la domanda.
4. Il costo degli interessi del mutuo e quello delle sanzioni e degli interessi, pagati sui tributi tardivamente assolti, è stato calcolato dal c.t.u., nominato in corso di causa: che riversava
(all'esito di un'attività che si presenta esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica) le proprie conclusioni nella seguente duplice tabella:
4 5
N. 878/2014 R.G.A.C. N. 878/2014 R.G.A.C.
Sostiene il convenuto, in realtà, che la consulenza sarebbe nulla, perché l'ausiliario aveva richiesto al c.t.p. dell'attrice documentazione non prodotta dalla stessa attrice, e necessaria a provarne le ragioni: si trattava del contratto di mutuo e del piano di ammortamento del medesimo.
In realtà, l'esistenza del mutuo è pacifica, e di esso si rinvengono tracce documentali, Pt_ nella produzione della (cfr. la lettera Parte_1 Parte_1 della Cassa, datata al 15 Ottobre 2008; le quietanze emesse dalla stessa banca;
la cessione di credito, in favore della Cassa, stipulata il 4 Febbraio 2010): il testo di quel contratto, ed il piano d'ammortamento annesso, non fungono da prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, bensì costituiscono elementi di dimostrazione di fatti secondari, ossia utili alla liquidazione del danno, consistente negli interessi pagati sul capitale mutuato.
5. In conclusione, dev'essere condannato: Parte_1
- a rimborsare alla società attrice la somma di euro 93.139,85: non è possibile infliggere, altresì, una condanna al pagamento degli interessi moratori, perché non richiesti;
- a risarcire alla società attrice il danno consistente negli interessi e sanzioni, pagati sui tributi (tabella 'A' del c.t.u., terza colonna), e negli interessi del mutuo (tabella 'B' del c.t.u., seconda colonna): oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole date di pagamento, fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza, quando l'obbligazione assume natura di debito di valuta: da tale ultima data al soddisfo potrebbero ritenersi dovuti gli interessi, ma essi, in realtà, non sono stati domandati, e non sono impliciti nella domanda risarcitoria.
Deve precisarsi, ancora, che non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano eventualmente cumulare, sic et simplicter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto,
Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351: «Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano
a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez.
III, ord. 13.7.2018, n. 18564).
6 N. 878/2014 R.G.A.C.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 878/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Parte_1
1. condanna a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...] la somma di euro 93.139,85; Parte_1
2. condanna a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...] la somma di euro 44.752,51, oltre agli accessori come specificato nel § 5 Parte_1 della motivazione;
3. condanna a rifondere alla Parte_1 Parte_1
F.lli le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 per compensi ed in euro 697,83
[...] per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Filippo RAUTIIS;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, Parte_1
Potenza, 17 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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