Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.
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- 1. Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altrihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 494 - Sostituzione di personahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Sostituzione di persona: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 494 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 maggio 2022
Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2016, n. 45527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45527 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
45 527 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott.ssa Maria Vessichelli -Presidente - U.P. - 15.6.2016 Sentenza N. 1842 dott.ssa Francesca Morelli R.G.N. 7931/16 dott.ssa Rossella Catena dott. Alfredo Guardiano Relatore - dott. Ferdinando Lignola ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OG AN, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza pronunciata in data 29.5.2015 dalla corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 23.5.2013, aveva condannato OG AN alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 495, c.p., dichiarando falsamente di essere il legale rappresentante della società "Compagnia Stampi Civitanova", all'ufficiale giudiziario che operava nell'ambito di una procedura esecutiva attivata nei confronti di quest'ultima dalla società creditrice "Linea Pelli", rideterminava il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, che, a differenza del primo giudice, condannava, inoltre, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giovanni Galeota, del Foro di Porto Sant'Elpidio, lamentando: 1) violazione di legge in relazione all'art. 192, c.p.p., stante l'insussistenza di riscontri oggettivamente atti a suffragare l'ipotesi accusatoria, in quanto, nel caso in esame, difetta la prova certa sull'elemento psicologico del reato, posto che il OG non aveva nessun interesse a presentarsi nella veste dell'amministratore della società all'ufficiale giudiziario, il quale ha, peraltro, svolto la sua funzione senza alcun impedimento conseguente all'errata qualifica, dovuta ad un semplice errore di espressione da parte del prevenuto;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 495, c.p., laddove la condotta dell'imputato appare riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 494, c.p., in quanto, da un lato l'attestazione erroneamente resa, si legge in ricorso, "non ha alcun effetto giuridico diretto ed immediato nell'atto fatto", dall'altro il OG era consapevole di agire su mandato dell'amministratore, per cui egli si è sostituito a quest'ultimo "non funzionalmente, ma nel solo nome;
3) violazione di legge per avere la corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, reso una motivazione in cui ha isolato solo gli indizi a carico dell'imputato, senza procedere ad una valutazione unitaria e complessiva "delle prove a discarico nell'ambito della successione degli eventi".
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Il primo motivo di impugnazione presenta due evidenti vizi di inammissibilità. E' inammissibile, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., il ricorso per cassazione fondato, come nel caso di specie, su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di 3 mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). Ulteriore causa di inammissibilità va, d'altro canto, individuata nell'essere i suddetti motivi di ricorso incentrati su censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). 4 La corte territoriale, del resto, con motivazione approfondita ed immune da qualsivoglia vizio, ha fornito esauriente risposta alle doglianze difensive, evidenziando correttamente come la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato si desume dalla circostanza che l'imputato aveva rivestito in passato la qualità di legale rappresentante della società debitrice e, pertanto, era a conoscenza sia dei poteri e degli obblighi connessi a tale carica, sia di non rivestire più tale carica (con atto del 4.6.2008, infatti, era stato nominato amministratore unico Riccio Raffaele). Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che il OG, nel qualificarsi come legale responsabile della società debitrice, nell'ambito della dichiarazione resa in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 492, c.p.c., all'ufficiale giudiziario all'uopo incaricato, dopo essere stato avvisato delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci ed avere affermato di avere compreso il pieno significato dell'atto che stava per compiere, nonché nel dichiarare in tale contesto che la società non possedeva alcun bene, mobile o immobile, né vantava crediti nei confronti di terzi, abbia consapevolmente agito allo scopo di evitare che il nuovo amministratore venisse a conoscenza dell'esistenza del debito nei confronti della ditta creditrice, che l'imputato gli aveva celato, arrecando, al tempo stesso, alla ditta in questione il danno patrimoniale derivante dalla rinuncia alla procedura esecutiva azionata, conseguente alla menzionata dichiarazione di incapienza patrimoniale (cfr. pp. 5; 6 e 7 della sentenza di appello).
5. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso. Ed invero, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, nel caso in esame la condotta dell'imputato non può essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 494, c.p., che costituisce 5 una norma di chiusura del sistema, non applicabile quando, come nel caso in esame, la condotta del soggetto attiva rientra nella fattispecie tipica di uno dei delitti contro la fede pubblica. Come chiarito, infatti, dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494, c.p., ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa, come nel caso che ci occupa, mediante l'attribuzione di un falso nome o di una falsa qualità, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495, c.p., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (cfr., ex plurimis, in questo senso Cass., sez. VI, 19.5.1987, n. 8152, rv. 176368; Cass., sez. V, 11.5.1981, n. 6977, rv. 149780).
6. Assolutamente generico, infine, si presenta l'ultimo motivo di ricorso, con conseguente violazione del disposto dell'art. 581, lett. c), c.p.p.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
6 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.6.2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Man le DEFORTATA IN CANGUILL add 28 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 7