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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO NN LO nato a [...] il [...] AV NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati Avv. GIUSEPPE CASALE che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/09/2021 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale Foggia - che aveva condannato NT TU e NA OR FU alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio di un'auto di provenienza furtiva - ritenendo inammissibili, per violazione del disposto di cui all' art. 581 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4836 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 06/12/2022 lett. d) c.p.p., gli appelli proposti dagli imputati. 2. Contro la detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo difensori di fiducia. 2.1. NT TU formula due motivi: a. violazione dell'art. 178 del codice di rito, nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto a giudizio;
b. violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. per avere ritenuto inammissibile la censura relativa alla chiesta applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 bis comma terzo c.p. 2.2. NA OR FU propone due motivi: a. violazione dell'art. 178 del codice di rito, nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto a giudizio;
b. violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. per avere ritenuto inammissibile i motivi di appello specie con riferimento alla censura relativa alla chiesta applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui &l' art. 648 bis comma terzo c.p. non tenendo conto della memoria inviata per posta elettronica in data 29 gennaio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorsi sono inammissibili. 2. Osserva il Collegio che i motivi formulati da entrambi i ricorrenti, da esaminare congiuntamente in quanto presentano profili comuni, sono da ritenere manifestamente infondati. 2.1. Invero le censure riguardanti la omessa citazione in appello sono manifestamente infondate. Risulta dagli atti del fascicolo che la citazione in appello per l'udienza del 13 settembre 2021 è stata effettuata in data 4 marzo 2021 alla FU a mani della stessa ed al TU in data 15 marzo 2021 per compiuta giacenza, notifiche in relazione alle quali i ricorrenti nulla hanno dedotto sicchè non possono in questa sede dolersi genericamente di una nullità assoluta della citazione per "omessa notifica" deducibile in qualunque stato e grado del giudizio. 2.2. Risultano, pure, manifestamente infondate le censure con le quali è stata contestata la decisione della corte di appello nel senso dell'inammissibilità per aspecificità dei motivi di gravame. Va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823. Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione per cui «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei 2 re Estensore Il Preside motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata», precisando che «il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione». 2.3. Nel caso in esame emergendo con immediata evidenza l'aspecíficità estrinseca dei motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata per come rilevato dai giudici territoriali, la Corte d'appello di Bari ha correttamente dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni per carenza di specificità dei motivi. Quanto alla dedotta mancata disamina della memoria in data 29 gennaio 2021 a tacer d' altro risulta evidente che anche tale memoria contiene delle deduzioni del tutto generiche ed in quanto tali inammissibili, sì come ritenuto sia pure implicitamente dai giudici di merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 Dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati Avv. GIUSEPPE CASALE che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/09/2021 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale Foggia - che aveva condannato NT TU e NA OR FU alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio di un'auto di provenienza furtiva - ritenendo inammissibili, per violazione del disposto di cui all' art. 581 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4836 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 06/12/2022 lett. d) c.p.p., gli appelli proposti dagli imputati. 2. Contro la detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo difensori di fiducia. 2.1. NT TU formula due motivi: a. violazione dell'art. 178 del codice di rito, nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto a giudizio;
b. violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. per avere ritenuto inammissibile la censura relativa alla chiesta applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 bis comma terzo c.p. 2.2. NA OR FU propone due motivi: a. violazione dell'art. 178 del codice di rito, nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto a giudizio;
b. violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. per avere ritenuto inammissibile i motivi di appello specie con riferimento alla censura relativa alla chiesta applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui &l' art. 648 bis comma terzo c.p. non tenendo conto della memoria inviata per posta elettronica in data 29 gennaio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorsi sono inammissibili. 2. Osserva il Collegio che i motivi formulati da entrambi i ricorrenti, da esaminare congiuntamente in quanto presentano profili comuni, sono da ritenere manifestamente infondati. 2.1. Invero le censure riguardanti la omessa citazione in appello sono manifestamente infondate. Risulta dagli atti del fascicolo che la citazione in appello per l'udienza del 13 settembre 2021 è stata effettuata in data 4 marzo 2021 alla FU a mani della stessa ed al TU in data 15 marzo 2021 per compiuta giacenza, notifiche in relazione alle quali i ricorrenti nulla hanno dedotto sicchè non possono in questa sede dolersi genericamente di una nullità assoluta della citazione per "omessa notifica" deducibile in qualunque stato e grado del giudizio. 2.2. Risultano, pure, manifestamente infondate le censure con le quali è stata contestata la decisione della corte di appello nel senso dell'inammissibilità per aspecificità dei motivi di gravame. Va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823. Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione per cui «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei 2 re Estensore Il Preside motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata», precisando che «il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione». 2.3. Nel caso in esame emergendo con immediata evidenza l'aspecíficità estrinseca dei motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata per come rilevato dai giudici territoriali, la Corte d'appello di Bari ha correttamente dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni per carenza di specificità dei motivi. Quanto alla dedotta mancata disamina della memoria in data 29 gennaio 2021 a tacer d' altro risulta evidente che anche tale memoria contiene delle deduzioni del tutto generiche ed in quanto tali inammissibili, sì come ritenuto sia pure implicitamente dai giudici di merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 Dicembre 2022