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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009623061000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 13320230009623061000, notificata in data 07.04.2024 a mezzo raccomandata a.r, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 176,00 per l'omesso pagamento dell'Imu per l'anno 2013.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva, sostanzialmente, l'illegittimità dell'atto la sopravvenuta prescrizione del credito in ragione della mancata notifica dell'avviso presupposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS, contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio. Evidenziava, in ogni caso, la mancata citazione in giudizio del Comune di Cirò Marina.
Con ordinanza di questo giudice del 13.05.2025 veniva disposto che, a cura della parte ricorrente, si provvedesse con l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del Comune di Cirò Marina.
Nonostante la citazione in giudizio, non si costituiva il Comune di Cirò Marina.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato in considerazione del fatto che il Comune di Cirò Marina, nonostante la chiamata in giudizio, non si è costituito per dimostrare l'avvenuta notifica di precedenti richieste di pagamento, per cui il tributo risulta essersi prescritto.
In considerazione delle ragioni della decisione e del mancato pagamento del tributo, comunque dovuto e non versato (con la prescrizione che non opera di diritto), ricorrono validi motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009623061000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 13320230009623061000, notificata in data 07.04.2024 a mezzo raccomandata a.r, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 176,00 per l'omesso pagamento dell'Imu per l'anno 2013.
A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva, sostanzialmente, l'illegittimità dell'atto la sopravvenuta prescrizione del credito in ragione della mancata notifica dell'avviso presupposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS, contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio. Evidenziava, in ogni caso, la mancata citazione in giudizio del Comune di Cirò Marina.
Con ordinanza di questo giudice del 13.05.2025 veniva disposto che, a cura della parte ricorrente, si provvedesse con l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del Comune di Cirò Marina.
Nonostante la citazione in giudizio, non si costituiva il Comune di Cirò Marina.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato in considerazione del fatto che il Comune di Cirò Marina, nonostante la chiamata in giudizio, non si è costituito per dimostrare l'avvenuta notifica di precedenti richieste di pagamento, per cui il tributo risulta essersi prescritto.
In considerazione delle ragioni della decisione e del mancato pagamento del tributo, comunque dovuto e non versato (con la prescrizione che non opera di diritto), ricorrono validi motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.