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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002311132 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30/4/2024, rubricato al n. 1322/24 R.G., ritualmente notificato all'Ader, la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento meglio descritta in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 13/3/2024, per omesso versamento tributi erariali, IVA anno 2022, ex art. 54 bis, e relative sanzioni ed interessi.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi, ampiamente esposti nell'atto:
1. Inesistenza notificazione a mezzo pec e inesistenza autenticazione anche per la provenienza da indirizzo mail non presente nei pubblici registri;
2. Mancanza conformità
3. Difetto di motivazione anche per interessi;
4. Illegittimita' della cartella, per inesistenza della pretesa tributaria.
Chiede l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato.
Si e' costituita in giudizio la Ader, che , preliminarmente, ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio non esteso all'ente impositore e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24/5/24 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata dalla società ricorrente.
All'udienza del 13/1/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per non esser stato integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, sollevata dall' Ader, atteso che i motivi di ricorso sono relativi all'operato dell'Agente della Riscossione.
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' manifestamente infondato e deve rigettarsi.
Infondato e', innanzitutto, il primo motivo di ricorso, - logicamente prioritario, - con cui la società ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione della cartella impugnata, avvenuta a mezzo pec. Va, innanzitutto, osservato che l'art. 38 del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. dalla L. 30/7/2010 n. 122, contempla le notifiche telematiche delle cartelle di pagamento e che ad esse non si applica l'art. 149 c.p.
c. con conseguente non necessità dell'intervento di un ufficiale notificatore.
Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, quindi, come modificato dal decr. Lgs. N. 159/2015, l'agente della riscossione procede alla notifica telematica con le modalità di cui al DPR 11/2/2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.
Per quanto attiene, poi, alla validità della trasmissione dei files tramite pec, osserva la Commissione che, secondo la recente sentenza delle Sezioni Unite del S.C. n. 10266/2018, - in conformità agli standards previsti dal Regolamento europeo UE n. 910/2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015, - il file pdf va equiparato a tutti gli effetti, al file formato p7m, in quanto “ nel processo telematico le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni P7M e pdf “ ( cfr. S.U. alla cui ampia motivazione si rinvia).
Alla stregua di tali principi, - autorevolmente espressi dalle S.U. del S.C. con riferimento al giudizio di cassazione e confermati con riferimento alle notifiche degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate anche da Cass. 26/7/2018 n. 19800, - osserva, pertanto, la Corte che la notifica della cartella esattoriale a mezzo pec si perfeziona al momento in cui il documento viene reso disponibile all'indirizzo elettronico del destinatario, restando del tutto irrilevante che il documento notificato in formato pdf abbia o meno l'estensione p7m. ( App. Milano Sez. Lavoro 15/11/2019 n. 1658).
E cio', tanto piu' che la cartella esattoriale non deve necessariamente esser sottoscritta digitalmente a pena di nullità, alla luce del principio orami ampiamente consolidato del S.C., secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo ( cfr. in tal senso Cass. 2016/9872).
Infondato e' anche il motivo con cui la società ricorrente eccepisce la nullità della notificazione della cartella impugnata perche' notificata da un indirizzo pec non risultante nei pubblici elenchi
Invero, secondo il S.C., “ In tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non e' nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piu' stringente regola , di cui all'art. 3 bis comma 1 della L. n. 53/94, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e tenuto conto che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., puo' esser utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 82/2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali e' richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioe' del soggetto passivo,
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente “ ( cfr.
Cass. S.U. 15979/2022).
Principio da ultimo ribadito proprio con riferimento alla notifica della cartella da Cass. n. 19677/2024.
Alla stregua di tale principio, osserva la Corte che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha depositato in giudizio copia della cartella impugnata che, pertanto, e' entrata senza alcun dubbio nella sua sfera conoscitiva e le ha consentito di esplicare pienamente il suo diritto di difesa nei confronti del legittimo contraddittore.
In ogni caso la notifica telematica ha pienamente raggiunto il suo scopo avendo consentito alla ricorrente di conoscere il contenuto dell'atto impugnato avverso cui e' stato proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 156 c.p.c. che costituisce espressione di un principio generale applicabile sia agli atti processuali sia agli atti di natura sostanziale che, come gli atti d'imposizione fiscale, devono esser notificati ( cfr.
Cass. 2005/7498; Cass. 2012/3514).
Manifestamente infondato e', quindi, l'assunto difensivo volto a profilare una ipotesi di inesistenza della notificazione, atteso che, com'e' noto, cio' puo' avvenire soltanto allorquando la notificazione sia avvenuta in modo del tutto estraneo al modello legale ed in luogo del tutto privo di collegamento con il destinatario, sicche' deve escludersi che, nella specie, possa profilarsi una tale eventualita' essendo stata consegnata la cartella nel rispetto di tutte le formalita' previste dalla legge a mezzo pec alla ricorrente, che si e' difesa nel merito ed ha proposto tempestivo ricorso.
La notifica e', quindi, perfettamente regolare e di sicuro, comunque, ha pienamente raggiunto lo scopo.
Infondato e' il secondo motivo con si deduce la mancanza di attestazione di conformità non essendovi alcun dubbio sulla paternità e provenienza della cartella.
Manifestamente infondato e' il motivo con cui la ricorrente ha dedotto l'assenza di motivazione della cartella impugnata.
Come si evince dalla lettura della cartella, - che e' stata redatta, in conformita' a quanto dispone il DM n.
321/99, - sono ivi indicati tutti gli elementi identificativi della pretesa tributaria che hanno pienamente consentito al contribuente di esplicitare compiutamente il diritto di difesa e la cartella contiene la specificazione degli importi richiesti a titolo di interessi di mora
Invero, nella cartella impugnata, sono state analiticamente indicati gli importi richiesti a titolo di interessi,
e si indica espressamente che gli importi degli interessi indicati nella comunicazione sono calcolati ai sensi di legge e le modalita' di calcolo, peraltro, non sono state contestate nel merito, non essendo stato neppure dedotta l'esistenza di eventuali errori di calcolo.
Infondato e' anche il motivo relativo alla sottoscrizione dei ruoli atteso che l'art. 12 del DPR n. 602/73 secondo cui il ruolo deve esser sottoscritto anche con forma digitale dal titolare dell'ufficio o da suo delegato, e' stata oggetto d'interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lett. e, del D.L. n.
106/2005, conv. in L. n. 156/2005, secondo cui i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.
Inammissibile per assoluta genericità e' infine il motivo con cui si deduce la insussistenza della pretesa tributaria senza neppure allegare copia della dichiarazione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Ader in euro 1489,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Siracusa in data 13 gennaio 2025 Il Presidente Estensore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002311132 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30/4/2024, rubricato al n. 1322/24 R.G., ritualmente notificato all'Ader, la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento meglio descritta in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 13/3/2024, per omesso versamento tributi erariali, IVA anno 2022, ex art. 54 bis, e relative sanzioni ed interessi.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi, ampiamente esposti nell'atto:
1. Inesistenza notificazione a mezzo pec e inesistenza autenticazione anche per la provenienza da indirizzo mail non presente nei pubblici registri;
2. Mancanza conformità
3. Difetto di motivazione anche per interessi;
4. Illegittimita' della cartella, per inesistenza della pretesa tributaria.
Chiede l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato.
Si e' costituita in giudizio la Ader, che , preliminarmente, ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio non esteso all'ente impositore e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24/5/24 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata dalla società ricorrente.
All'udienza del 13/1/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per non esser stato integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, sollevata dall' Ader, atteso che i motivi di ricorso sono relativi all'operato dell'Agente della Riscossione.
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' manifestamente infondato e deve rigettarsi.
Infondato e', innanzitutto, il primo motivo di ricorso, - logicamente prioritario, - con cui la società ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione della cartella impugnata, avvenuta a mezzo pec. Va, innanzitutto, osservato che l'art. 38 del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. dalla L. 30/7/2010 n. 122, contempla le notifiche telematiche delle cartelle di pagamento e che ad esse non si applica l'art. 149 c.p.
c. con conseguente non necessità dell'intervento di un ufficiale notificatore.
Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, quindi, come modificato dal decr. Lgs. N. 159/2015, l'agente della riscossione procede alla notifica telematica con le modalità di cui al DPR 11/2/2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.
Per quanto attiene, poi, alla validità della trasmissione dei files tramite pec, osserva la Commissione che, secondo la recente sentenza delle Sezioni Unite del S.C. n. 10266/2018, - in conformità agli standards previsti dal Regolamento europeo UE n. 910/2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015, - il file pdf va equiparato a tutti gli effetti, al file formato p7m, in quanto “ nel processo telematico le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni P7M e pdf “ ( cfr. S.U. alla cui ampia motivazione si rinvia).
Alla stregua di tali principi, - autorevolmente espressi dalle S.U. del S.C. con riferimento al giudizio di cassazione e confermati con riferimento alle notifiche degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate anche da Cass. 26/7/2018 n. 19800, - osserva, pertanto, la Corte che la notifica della cartella esattoriale a mezzo pec si perfeziona al momento in cui il documento viene reso disponibile all'indirizzo elettronico del destinatario, restando del tutto irrilevante che il documento notificato in formato pdf abbia o meno l'estensione p7m. ( App. Milano Sez. Lavoro 15/11/2019 n. 1658).
E cio', tanto piu' che la cartella esattoriale non deve necessariamente esser sottoscritta digitalmente a pena di nullità, alla luce del principio orami ampiamente consolidato del S.C., secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo ( cfr. in tal senso Cass. 2016/9872).
Infondato e' anche il motivo con cui la società ricorrente eccepisce la nullità della notificazione della cartella impugnata perche' notificata da un indirizzo pec non risultante nei pubblici elenchi
Invero, secondo il S.C., “ In tema di notificazione a mezzo pec, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non e' nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piu' stringente regola , di cui all'art. 3 bis comma 1 della L. n. 53/94, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e tenuto conto che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., puo' esser utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 82/2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali e' richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioe' del soggetto passivo,
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente “ ( cfr.
Cass. S.U. 15979/2022).
Principio da ultimo ribadito proprio con riferimento alla notifica della cartella da Cass. n. 19677/2024.
Alla stregua di tale principio, osserva la Corte che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha depositato in giudizio copia della cartella impugnata che, pertanto, e' entrata senza alcun dubbio nella sua sfera conoscitiva e le ha consentito di esplicare pienamente il suo diritto di difesa nei confronti del legittimo contraddittore.
In ogni caso la notifica telematica ha pienamente raggiunto il suo scopo avendo consentito alla ricorrente di conoscere il contenuto dell'atto impugnato avverso cui e' stato proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 156 c.p.c. che costituisce espressione di un principio generale applicabile sia agli atti processuali sia agli atti di natura sostanziale che, come gli atti d'imposizione fiscale, devono esser notificati ( cfr.
Cass. 2005/7498; Cass. 2012/3514).
Manifestamente infondato e', quindi, l'assunto difensivo volto a profilare una ipotesi di inesistenza della notificazione, atteso che, com'e' noto, cio' puo' avvenire soltanto allorquando la notificazione sia avvenuta in modo del tutto estraneo al modello legale ed in luogo del tutto privo di collegamento con il destinatario, sicche' deve escludersi che, nella specie, possa profilarsi una tale eventualita' essendo stata consegnata la cartella nel rispetto di tutte le formalita' previste dalla legge a mezzo pec alla ricorrente, che si e' difesa nel merito ed ha proposto tempestivo ricorso.
La notifica e', quindi, perfettamente regolare e di sicuro, comunque, ha pienamente raggiunto lo scopo.
Infondato e' il secondo motivo con si deduce la mancanza di attestazione di conformità non essendovi alcun dubbio sulla paternità e provenienza della cartella.
Manifestamente infondato e' il motivo con cui la ricorrente ha dedotto l'assenza di motivazione della cartella impugnata.
Come si evince dalla lettura della cartella, - che e' stata redatta, in conformita' a quanto dispone il DM n.
321/99, - sono ivi indicati tutti gli elementi identificativi della pretesa tributaria che hanno pienamente consentito al contribuente di esplicitare compiutamente il diritto di difesa e la cartella contiene la specificazione degli importi richiesti a titolo di interessi di mora
Invero, nella cartella impugnata, sono state analiticamente indicati gli importi richiesti a titolo di interessi,
e si indica espressamente che gli importi degli interessi indicati nella comunicazione sono calcolati ai sensi di legge e le modalita' di calcolo, peraltro, non sono state contestate nel merito, non essendo stato neppure dedotta l'esistenza di eventuali errori di calcolo.
Infondato e' anche il motivo relativo alla sottoscrizione dei ruoli atteso che l'art. 12 del DPR n. 602/73 secondo cui il ruolo deve esser sottoscritto anche con forma digitale dal titolare dell'ufficio o da suo delegato, e' stata oggetto d'interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lett. e, del D.L. n.
106/2005, conv. in L. n. 156/2005, secondo cui i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.
Inammissibile per assoluta genericità e' infine il motivo con cui si deduce la insussistenza della pretesa tributaria senza neppure allegare copia della dichiarazione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Ader in euro 1489,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Siracusa in data 13 gennaio 2025 Il Presidente Estensore