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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta lenzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Avv. Amelita Castriotti per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
18363/2022 emessa da questo Tribunale (in atti e passata in giudicato) come di seguito indicato:
"I' assegno di mantenimento in favore dei minori, Persona_1 nata a [...] il [...], C.F.:
nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 e Parte_3 C.F._2 attualmente a carico del padre sia revocato e che quest'ultimo diventi il genitore collocatario. Si dà atto che i minori, dietro il consenso della madre, hanno già
trasferito la residenza presso il padre in Palombara IN (RM), Viale Roma n. 159;
- la madre potrà prenderli e tenerli con sé a weekend alterni, per l'intera giornata del sabato;
- Quanto alla ripartizione dei periodi festivi, salvo diverso accordo tra genitori, saranno i seguenti:
- Vacanze natalizie: ad anni alterni la vigilia di Natale (nel 2025 con il padre) con un genitore e il giorno di Natale con l' altro (nel 2025 con la madre); dal 26 dicembre al 31
dicembre con un genitore (nel 2025/2026 con il padre) e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l' altro genitore (con la madre);
- Vacanze pasquali: ad anni alterni, Pasqua con un genitore (nel 2025 con il padre),
pasquetta con l' altro (con la madre nel 2025);
- nel corso dell'estate con la madre per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, che la madre comunicherà al padre il 15 giugno di ogni anno;
- il compleanno dei figli sarà possibilmente trascorso e organizzato dai genitori insieme, condividendone al 50% le spese, in caso di disaccordo, organizzato e trascorso con un solo genitore ad anni alterni (nel 2025 con il padre).
Il padre si farà da solo carico delle spese straordinarie per i figli.
Il padre beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali sui figli.
Il padre, quale collocatario, beneficerà per intero dell'assegno unico.".
In aggiunta a quanto ora esposto e di cui al ricorso, nelle note del 4.12.2025 le parti chiedevano anche la modifica dell'affidamento, da statuirsi in via esclusiva al padre, per quanto ivi dedotto.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica della sentenza citata, valutato quanto dedotto nel ricorso e nelle note del 4.12.2025 circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse dei figli minori, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 18363/2022 emessa da questo Tribunale;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 10.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta lenzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Avv. Amelita Castriotti per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
18363/2022 emessa da questo Tribunale (in atti e passata in giudicato) come di seguito indicato:
"I' assegno di mantenimento in favore dei minori, Persona_1 nata a [...] il [...], C.F.:
nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 e Parte_3 C.F._2 attualmente a carico del padre sia revocato e che quest'ultimo diventi il genitore collocatario. Si dà atto che i minori, dietro il consenso della madre, hanno già
trasferito la residenza presso il padre in Palombara IN (RM), Viale Roma n. 159;
- la madre potrà prenderli e tenerli con sé a weekend alterni, per l'intera giornata del sabato;
- Quanto alla ripartizione dei periodi festivi, salvo diverso accordo tra genitori, saranno i seguenti:
- Vacanze natalizie: ad anni alterni la vigilia di Natale (nel 2025 con il padre) con un genitore e il giorno di Natale con l' altro (nel 2025 con la madre); dal 26 dicembre al 31
dicembre con un genitore (nel 2025/2026 con il padre) e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l' altro genitore (con la madre);
- Vacanze pasquali: ad anni alterni, Pasqua con un genitore (nel 2025 con il padre),
pasquetta con l' altro (con la madre nel 2025);
- nel corso dell'estate con la madre per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, che la madre comunicherà al padre il 15 giugno di ogni anno;
- il compleanno dei figli sarà possibilmente trascorso e organizzato dai genitori insieme, condividendone al 50% le spese, in caso di disaccordo, organizzato e trascorso con un solo genitore ad anni alterni (nel 2025 con il padre).
Il padre si farà da solo carico delle spese straordinarie per i figli.
Il padre beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali sui figli.
Il padre, quale collocatario, beneficerà per intero dell'assegno unico.".
In aggiunta a quanto ora esposto e di cui al ricorso, nelle note del 4.12.2025 le parti chiedevano anche la modifica dell'affidamento, da statuirsi in via esclusiva al padre, per quanto ivi dedotto.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica della sentenza citata, valutato quanto dedotto nel ricorso e nelle note del 4.12.2025 circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse dei figli minori, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 18363/2022 emessa da questo Tribunale;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 10.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi