Decreto cautelare 25 marzo 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2026, proposto dalla -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Caterina Giuffrè e Domenico De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS-n. -OMISSIS-, Prot. Uscita MIPG n. -OMISSIS-, emesso in data 13 marzo 2026 e notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni 30 (trenta) dell'autorizzazione per la conduzione dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande denominato -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- angolo -OMISSIS-., ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Verbale di Ispezione redatto in data 12 marzo 2026 dalla Squadra Amministrativa e Giudiziaria della Questura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto il decreto cautelare n. -OMISSIS- del 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare monocratica e collegiale, la-OMISSIS-., titolare di autorizzazione SUAP n. 02-OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS-in data 18.12.2025, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale denominato " -OMISSIS--OMISSIS- " in -OMISSIS-, chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 13 marzo 2026, con il quale il Questore di Pavia disponeva ai sensi dell’art. 100 TULPS la sospensione della suddetta autorizzazione per giorni trenta;
si affidava, a tal fine, ai seguenti mezzi:
I. PREMESSA E MANIFESTA ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – VIOLAZIONE DELL’ART. 100 TUPS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – INGIUSTO E ECCESSIVO SACRIFICIO DELLA LIBERTA DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETA RESISTENTE – ECCESSO DI POTERE – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA;
II. VIOLAZIONE DELL'ART. 100 TUPS - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO FATTUALE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA - CARENZA DI MOTIVAZIONE – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA;
III. VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 287/1991 E DELL’ART. 100 TUPS – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA DURATA ECCEDENTE I 15 GIORNI – INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO FATTUALE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA;
IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 100 TULPS – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 68 E 69 TULPS – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE - INSUSSISTENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO ORGANIZZATO – INTRATTENIMENTO SPONTANEO E OCCASIONALE;
- con successiva istanza, depositata il 28.03.2026, la ricorrente formulava domanda incidentale di accesso agli atti;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione statale intimata, deducendo la generale infondatezza del gravame;
Rilevato che:
- con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Presidente della Sezione I accoglieva parzialmente l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospendeva “ l’esecuzione della disposta sospensione dell’autorizzazione per il periodo residuo di 15 giorni a decorrere dal 29 marzo 2026 ” e fissava per la trattazione collegiale apposita camera di consiglio;
- giunta, infine, l’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Tribunale ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a; la difesa di parte ricorrente, a sua volta, ha segnalato la volontà di depositare documentazione video non ancora agli atti (indicato agli atti "link di collegamento" non funzionante), nonché di voler istruire ulteriormente la causa circa il numero di persone presenti nel locale; infine, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accesso ex art. 116 del cod.proc.amm.;
all’esito della discussione, la controversia è passata in decisione;
Ritenuto che, per le ragioni che sono di seguito esposte, l’impugnativa è meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione;
Osservato, preliminarmente, che con il terzo motivo la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento nella misura in cui il Questore disponeva la sospensione dell’autorizzazione per la durata di giorni trenta, alias il doppio del termine ordinario di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991, in sostanziale assenza di apposita motivazione sulla necessità di tale durata;
Considerato che detto motivo è fondato, atteso che:
- ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 287/1991 “ La sospensione del titolo autorizzativo prevista dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificatamente motivate ”;
- la sospensione del titolo per un termine superiore alla durata ordinaria di quindici giorni necessita, sulla scorta del tenore letterale della sopracitata disposizione, una specifica motivazione sulle “ particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica ”, non potendo ritenere ammissibile che le ragioni giustificative dell’estensione della sospensione possano essere desunte soltanto dalla gravità dei fatti individuati nel decreto (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2014, n. 2586; id., 20 gennaio 2014, n. 249; T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 543/2024);
- nel caso di specie, tuttavia, il decreto non recita alcuna apposita motivazione che giustifichi la durata “accresciuta” del termine di sospensione fissato dalla Questura pavese in trenta giorni, con la conseguenza che questo risulta illegittimo nella parte in cui eccede la durata di quindici giorni (T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 543/2024 cit.);
Ritenuto, nondimeno, che, alla luce del suddetto esito di accoglimento, i restanti motivi di ricorso I, II e IV diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato, infatti, che non sussiste più alcuna attuale utilità dalla trattazione dei restanti motivi, essendo oramai decorso definitivamente il termine di quindici giorni di efficacia, dal 14.03.2026 al 29.03.2026, né la parte ricorrente ha ravvisato gli estremi della declaratoria di legittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3 del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso:
- va accolto limitatamente al terzo motivo, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui applica un periodo di sospensione dell’autorizzazione eccedente la durata di quindici giorni;
- per la restante parte deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito in parte processuale del ricorso e la novità delle questioni giuridiche prospettate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS-n. -OMISSIS-, Prot. Uscita MIPG n. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO CE, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | CO CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.