TAR Milano, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 1847
TAR
Decreto cautelare 25 marzo 2026
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Insussistenza del presupposto fattuale per la sospensione

    Il motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo decorso il termine di sospensione e non essendo stata avanzata domanda risarcitoria.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di proporzionalità e eccesso di potere

    Il motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo decorso il termine di sospensione e non essendo stata avanzata domanda risarcitoria.

  • Accolto
    Illegittimità della durata della sospensione per eccesso rispetto ai 15 giorni ordinari

    Il Giudice rileva che l'art. 9, comma 3, della legge n. 287/1991 richiede una specifica motivazione per la sospensione superiore a 15 giorni. Nel caso di specie, il decreto impugnato non fornisce tale motivazione, rendendo illegittima la durata eccedente i 15 giorni.

  • Improcedibile
    Insussistenza di pubblico spettacolo organizzato e intrattenimento spontaneo

    Il motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo decorso il termine di sospensione e non essendo stata avanzata domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 1847
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1847
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo