TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1588
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987

    Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, adeguandosi alla consolidata giurisprudenza che riconosce il beneficio a tutti gli ex appartenenti a Forze di Polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. La nozione di forze di polizia è ampia e comprende i corpi menzionati dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dall'INPS

    Le eccezioni preliminari sono state respinte. Non sussiste decadenza in quanto l'inosservanza del termine per presentare domanda di collocamento in quiescenza non comporta conseguenze decadenziali. La prescrizione non è stata ritenuta sussistente in quanto la data di decorrenza del termine coincide con l'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e l'INPS non ha fornito prova in merito a tale data.

  • Accolto
    Conseguenza del riconoscimento del diritto al ricalcolo del TFS

    La condanna al pagamento delle somme aggiuntive, oltre interessi legali, consegue logicamente all'accoglimento della domanda di ricalcolo del TFS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1588
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1588
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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