Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2024, proposto da
SA NC, CO IA, IR AR, GI OV RO, AR SO, LO IA e FR EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso collettivo all’esame, notificato in data 27 febbraio 2024 e depositato il successivo 6 marzo 2024, la persone fisiche in epigrafe individuate – premesso di essere: i sig.ri NC SA, IA CO e EN FR, ex dipendenti della Polizia di Stato; i sig.ri AR IR e SO AR, in ex militari dell’Arma dei Carabinieri; il sig. RO GI OV, ex dipendente del Corpo Forestale dello Stato; il sig. IA LO, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, e di essere stati collocati a riposo a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per 35 anni – denunciano che illegittimamente l’INPS nel corrispondere il trattamento di fine servizio non ha loro riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ” (comma 1); b) “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2).
Inoltre, l’applicabilità delle norme richiamate all’Arma dei Carabinieri e, in generale ai Corpi militari sarebbe evidente alla luce del terzo comma dell’articolo 1911 del D.LGS. n.66/2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare), secondo cui “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Si costituiva in giudizio l’Inps, eccependo preliminarmente la decadenza e, comunque, la prescrizione della pretesa creditoria. L’Istituto resistente, in ogni caso, instava nel merito per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
Il ricorso collettivo è fondato, siccome già plurimamente statuito da questo TAR in occasione delle scrutinio di analoghe controversie.
Non sono accoglibili, in limine, le eccezioni sollevata dall’INPS, di nessuna decadenza essendo a parlarsi nella fattispecie che ne occupa –siccome reiteratamente affermato, anche da questo TAR, per cui l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale- né, tampoco, di prescrizione quinquennale della pretesa quivi azionata, considerato che:
- per condivisa giurisprudenza, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sent. n. 10559 del 2023 e sent. n. 3914 del 2023), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
E, invero, la domanda che ne occupa è funzionale all’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, al di là ed a prescindere dal dies ad quem ex lege fissato per la effettiva esigibilità della pretesa creditoria in tal guisa modulata e foggiata; per giurisprudenza ricevuta la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide, come detto, con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto; la assenza di qualsivoglia allegazione, da parte della resistente, circa la effettiva data di emanazione di tale ultimo ordinativo di pagamento, depriva di concretezza la ridetta eccezione di prescrizione.
La domanda è altresì fondata nel merito.
Consolidato, ormai, è l’orientamento giurisprudenziale per cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a Forze di Polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo, CdS, II, 14 dicembre 20123, n. 10834; Id., id., 24 marzo 2023, n. 3041, id., 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2989, 2990).
La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
A fronte di questi pronunciamenti il Collegio ritiene quindi di adeguarsi a quanto statuito dal Giudice di appello alle cui conclusioni per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio (cfr., altresì, TAR Campania, VI, 11 aprile 2023, n. 2230).
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'Inps di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso collettivo, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 21settembre 1987 n. 387 fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l’effetto, condannando l’Istituto resistente all’inclusione nella relativa base di calcolo del beneficio in questione, con la corrispondente maturazione degli interessi legali sulle somme dovute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC MP | AN EL |
IL SEGRETARIO