Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6305 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL06 3 05 / 02 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 14961/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 18184 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere R ep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. TIEPOLO 21, presso lo ----- studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO DI FALCO, LUCIANO SCETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO 2001 D'AURIA, rappresentato e difeso dall'avvocato 5183 ARCANGELO D'AVINO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1545/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/04/99 R.G.N. 41092/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato BRUNELLO MILETO per delega ALDO DI FALCO;
udito l'Avvocato ARCANGELO D'AVINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Napoli del 17/2/95 L'Amministrazione Provinciale di Napoli conveniva in giudizio RI NI e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli con cui era stata respinta l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 CPC, proposta a seguito di azione esecutiva dallo RI intrapresa per un credito di £ 90.370.129, in virtù di sentenza del TAR Campania, confermata dal Consiglio di Stato. Lo RI resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 23/4/99, confermava la decisione pretorile, rilevando che 15/3 - infondata era l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A. G. O., perché l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma era un atto dovuto, per cui la P. A. si trovava nella posizione di un privato debitore ed il creditore in quella di titolare di un diritto soggettivo azionabile innanzi al giudice ordinario. Il credito, inoltre, era certo (perché determinabile sulla base degli elementi indicati in sentenza), liquido (perché individuato nel suo importo, con semplice calcolo matematico in base ai dati della sentenza) ed esigibile ("in quanto il credito è fondato sul provvedimento dell'Amministrazione che ne determina la sorte capitale"). La sentenza del TAR aveva accertato in modo definitivo il diritto dell'appellato sia nell'an che nel quantum debeatur. "In altri termini ... il concreto accertamento del quantum debeatur appartiene alla competenza del giudice ordinario stante la sussistenza della tutela T del diritto soggettivo”. L'eccezione di erroneità dei conteggi doveva 1 essere disattesa, perché corretta era l'applicazione da parte dell'appellato della svalutazione monetaria e degli interessi sulle quote relative alla sorte capitale determinate dal giudice amministrativo. L'appello quindi doveva essere respinto e la sentenza confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Provinciale di Napoli, fondato su un solo motivo. Resiste lo RI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 474 CPC, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione deduce il ricorrente, sotto un primo profilo di censura, che il TAR di Napoli ha condannato l'Amministrazione “a corrispondere ai ricorrenti gli interessi sul debito così come risultante da delibera di Giunta n. 4063 del 17/10/79, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sul loro ammontare rivalutato secondo gli indici ISTAT". Non risulta quindi determinato l'ammontare del credito dello RI, rinviando il titolo ad un elemento estraneo quale è la delibera di Giunta citata. Il Tribunale quindi aveva violato il disposto dell'art. 474 CPC, secondo cui l'esecuzione può avere luogo solo sulla base di un titolo per un diritto certo (incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine o condizione). Era solo ammissibile la esecuzione forzata per i casi in cui la somma potesse essere determinata con semplice calcolo matematico, sulla base però di dati certi risultanti dalla sentenza. 2 Nel caso di specie, per la determinazione dell'esatto ammontare lo RI aveva dovuto allegare al precetto gli statini della paga e quindi aveva proceduto all'esecuzione non in base al solo titolo esecutivo, ma ricorrendo anche ad elementi esterni. Sotto un secondo profilo di censura deduce il ricorrente che non è corretto il procedimento logico - giuridico seguito dal Tribunale, avendo dapprima affermato che il TAR ha determinato sia l'an che il quantum e poi aggiunto che “il concreto accertamento del quantum debeatur appartiene alla competenza del giudice ordinario, stante la sussistenza del diritto soggettivo”, con una evidente contraddizione. In altra causa lo stesso giudice aveva deciso per la nullità dell'atto di precetto. Il ricorso è infondato. La sentenza, pur nella succinta esposizione, si basa su una “ratio decidendi” corretta nella sua impostazione e nelle conclusioni che ne derivano: il Tribunale parte dall'affermazione che una sentenza di condanna vincola la P. A. come qualunque privato debitore, quindi prosegue affermando che il credito è certo, liquido ed esigibile;
infine precisa che la sentenza del TAR ha accertato in modo definitivo "il diritto dell'appellato in ordine non soltanto all'an, ma anche nel quantum" (anche se poi in maniera apparentemente contraddittoria aggiunge che "il concreto accertamento del quantum debeatur appartiene alla competenza del giudice ordinario"); in realtà la confusione nella quale è incorso il Tribunale viene chiarita subito dopo, laddove si parla di regolarità dei conteggi in ordine alla 3 rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle quote relative alla sorte capitale. Il Tribunale, da ultimo, afferma la propria competenza ad effettuare il controllo dei calcoli per la determinazione degli accessori su di una sorte capitale predeterminata dal TAR. Ciò premesso, in ordine al primo profilo di censura, esente dai vizi denunciati, in quanto correttamente e logicamente motivata, è la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la somma dovuta, anche se non determinata nel suo esatto ammontare era determinabile in base agli elementi offerti dalla pronuncia del TAR, nella quale eranc state individuate le somme dovute dall'Amministrazione Provinciale mediante riferimento all'importo risultante dalla delibera della Giunta “n. 4063 del 17/10/79, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sul loro ammontare rivalutato secondo gli indici ISTAT”. In base a questo esatto rilievo il Tribunale ha quindi ritenuto che il debitore era in possesso di tutti gli elementi per il calcolo sia della sorte capitale, sia della rivalutazione monetaria, sia degli interessi legali, pur essendosi limitato a corrispondere solo la sorte, dal che nella sentenza, in modo logico e coerente, è stata tratta, come conseguenza, la legittimità della procedura esecutiva in suo danno posta in essere dallo Jorio, essendo il credito certo nella sua esistenza in quanto derivato da sentenza definitiva, liquido perché determinabile nel suo ammontare con semplice operazione matematica sulla base degli elementi stabiliti nella sentenza ed esigibile, perché non soggetto a termine o condizione. Quanto al secondo profilo di censura basta richiamare quanto è 4 stato detto in precedenza. Il Tribunale, infatti, ha correttamente affermato che, in qualità di giudice dell'opposizione all'esecuzione, era pienamente legittimato ad effettuare il controllo dell'esattezza dei calcoli. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,62 , oltre ad Euro 2000,00 per onorario. Roma 18 dicembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. AL PRESIDENTE Monaflint Maioane 3 3 5 0 1 . . N A T S R S 2 I A A ' 7 D - T L , , L 5 / O A E 1 L S D E 1 L I P O S S E B I N Ph: Q I G E N D S G G I E A O L T A A S O D O A T P E L T , L I M I O E R IL CANCELLIERE I R D A T D D S Depositato in Cancelleria I O E G T E R N E -3 MAG. 2002 S E oggi, IL CANC 5