Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 2
La norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 stabilendo che ai titolari dei beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 sarà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti, ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; e il fatto che il coefficiente stabilito dal legislatore non rispecchi il deprezzamento del valore subito dalla lira dal 1938, manifestamente non comporta la violazione di alcuna disposizione costituzionale, stante la discrezionalità del legislatore ordinario in materia, per l'inesistenza di diritti costituzionalmente tutelati in capo agli indennizzati, e stante la insussistenza di vincoli ai sensi dell'art. 10 Cost., non essendo configurabili come norme di diritto internazionale generalmente riconosciute quelle degli accordi internazionali che prevedono l'assunzione, da parte dell'Italia, degli impegni della ex Repubblica federale popolare di Jugoslavia (da cui deriva il principio della c.d. traslazione dell'obbligo di indennizzo).
La legge 29 marzo 2001, n. 137, agli artt. 1, 2 e 3, riconosce, ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e dell'accordo di Osimo del 10 novembre 1975, un indennizzo ulteriore rispetto a quello di cui alle leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, che forma oggetto di un autonomo e distinto diritto, per la soddisfazione del quale è prevista una fase obbligatoria di liquidazione in via amministrativa; ne consegue che la stessa legge n. 137 del 2001 non è applicabile ai giudizi in corso aventi ad oggetto l'indennizzo di cui alle leggi n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE sas DI G. HE & C, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 7 6, presso l'avvocato CARLO SELVAGGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2455/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Selvaggi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con la richiesta di applicazione d'ufficio della nuova legge intervenuta nel frattempo, dopo il deposito del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato De Stefano che ha chiesto il rigetto del ricorse;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28 luglio 1987, la Manifattura Zaratina Sigarette s.a.s. di HE e C. (di seguito: la società), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero del Tesoro, chiedendo che fosse accertato il giusto indennizzo dovuto per la confisca dell'azienda industriale ad essa appartenente, decisa dal Governo della Repubblica federale di Jugoslavia, e che era stato liquidato dall'Amministrazione nella misura di L. 280.180.000 con provvedimento in data 30 maggio 1986 senza tener conto dell'avviamento (come stabilito dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, sopravvenuta nelle more del giudizio). Il
Tribunale, con sentenza n. 9094/1996, liquidò la maggior somma dovuta a titolo d'avviamento in L. 277.000.000, con gli interessi di legge dal 7 luglio 1985, basandosi sulla stima del CTU, che aveva determinato il valore d'avviamento nel 97,94% del valore dei beni materiali, ritenendo che il limite del 30%, stabilito dalla norma sopravvenuta per il caso che non fossero disponibili i bilanci degli ultimi tre anni, non operasse, perché destinatario della norma era il solo Ministero del Tesoro, ma il limite non valeva in sede giurisdizionale. Contro la sentenza, il Ministero propose appello, deducendo in particolare che nelle more del giudizio di primo grado, con delibera 4 marzo 1996, era stato liquidato l'importo di L. 70.045.000, da ritenersi congrua. La Corte d'appello di Roma, all'esito del giudizio di gravame, con sentenza 2 novembre 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata determinò la somma dovuta in L. 84.054.000, con gli interessi decorrenti da 7 luglio 1985 al saldo, previa detrazione della somma di L. 70.045.000 già corrisposta in corso di causa. La corte territoriale respinse invece il terzo motivo d'appello dell'Amministrazione, con il quale si chiedeva di limitare l'avviamento al 25% del valore dei beni materiali, così come determinato dall'apposita Commissione, e rilevò, a questo riguardo, che il CTU, avverso la cui conclusione erano state sollevate nel merito solo marginali censure, aveva riconosciuto un valore d'avviamento pari al 96,94% dei beni materiali.
Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre la società, con atto notificato il 20 maggio 2000, con due mezzi.
Il Ministero del tesoro, in persona del suo Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso notificato il 16 giugno 2000. La società ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione dell'art. 1 della l. 29 gennaio 1994 n. 98, nonché il difetto di motivazione, l'omessa pronuncia e l'illogicità insanabile. Il motivo contiene censure diverse. Si premette che in primo grado il valore dell'avviamento era stato determinato sulla base del (maggior) valore dei beni materiali accertato dal consulente d'ufficio, e che quest'accertamento, fatto proprio dal Tribunale, era autonomo, sicché l'importo liquidato dal Tribunale era pari alla somma fra il valore dell'avviamento e il valore dei beni materiali rettificato rispetto a quello stimato dall'Amministrazione: la condanna per questa seconda voce non era stata esaminata dalla Corte d'appello. Sulla base di tali premesse si formula una prima censura, e si deduce che, non essendo stato accolto il terzo motivo d'appello dell'Amministrazione, la condanna di quest'ultima al pagamento del maggior valore dei beni aziendali risultava confermata, e che, a ritenere limitata all'avviamento la pronuncia impugnata, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo d'appello, la sentenza sarebbe priva di motivazione sul punto, ovvero contraddittoria, qualora la motivazione fosse invece da ravvisare nella ritenuta marginalità del motivo medesimo. Con una seconda censura si deduce l'errore di diritto ravvisabile nell'affermazione che nella norma di legge richiamata sarebbe prescritto il limite del 30% del valore dell'avviamento rispetto ai beni aziendali, trattandosi piuttosto di criterio alternativo in mancanza d'idonea documentazione, o dei bilanci;
e la Corte territoriale non aveva motivato sul punto - costituente il presupposto della liquidazione presuntiva - della mancanza d'idonea documentazione, documentazione invece esaminata dal consulente (il quale non aveva giudicato necessaria un'ulteriore ricerca del solo bilancio 1941, pur esistente nella raccolta ufficiale dei BUSA presso il Ministero competente) e trascurata dal giudice del gravame, sebbene si trattasse di elemento decisivo. Infine, il limite del 30% doveva in ogni caso essere riferito al valore dei beni stimati dal CTU, implicitamente accettato nella sentenza, e non al valore stimato in origine dall'Amministrazione. Con riguardo alla prima censura, in sintesi, si muove dalla premessa che nella sentenza di primo grado fosse contenuta un'autonoma statuizione avente ad oggetto l'accertamento del valore dei beni materiali dell'azienda, in misura superiore a quella riconosciuta dal Ministero in sede di liquidazione amministrativa, e che su quella statuizione si sarebbe formato un giudicato interno;
e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente e contraddittoriamente preso a base del calcolo per l'avviamento un valore diverso.
La premessa sopra individuata è in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata, nella quale si sostiene che unico oggetto del giudizio, nel doppio grado, era stato la determinazione del valore dell'avviamento, sicché il difetto di motivazione in relazione alla diversa base assunta per il calcolo dell'avviamento non emerge dall'esame della sentenza ed è da escludere. Quanto alla denunciata contraddizione con l'accertamento del valore dei beni materiali, essa non trova riscontro nella sentenza di primo grado alla quale la società ricorrente mostra di fare generico riferimento. In essa, infatti, non si rinviene alcun autonomo accertamento del valore dei beni materiali, che in tesi avrebbe vincolato il giudice d'appello anche nella determinazione del valore dell'avviamento, ma esclusivamente l'affermazione che, in relazione alle indicazioni fornite dal consulente tecnico di ufficio (non riportate), doveva condannarsi il Ministero del Tesoro al pagamento della complessiva somma di L. 277.000.000. Questa statuizione non è in contraddizione con la ricostruzione del giudice di appello, per il quale oggetto del giudizio del tribunale sarebbe stato esclusivamente la determinazione del valore dell'avviamento.
Il motivo in esame è poi insufficiente con riguardo alla censura di omessa pronuncia, che sarebbe ravvisabile solo in presenza di motivi di appello, o domande ed eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c., non esaminati dalla corte territoriale: si tratta di motivi, domande ed eccezioni non indicati dalla società ricorrente neppure genericamente.
Il rilievo che precede incide anche sulla censura di violazione dell'art. 1 della l. 29 gennaio 1994 n. 98. Nei limiti in cui la censura può ritenersi ammissibile, essa è infondata. Il giudice di appello, infatti, non ha affermato che il 30% del valore dei beni materiali dell'azienda sarebbe un limite insuperabile nella liquidazione del valore dell'avviamento, ma che la norma citata - per la quale la quantificazione è calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci, e tuttavia, ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente può, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda - doveva applicarsi perché la parte non aveva prodotto l'idonea documentazione. Poiché il Tribunale aveva ritenuto di dover superare il criterio equitativo con l'argomento che esso sarebbe stato dettato esclusivamente per la liquidazione da operare in sede amministrativa, e sul presupposto di fatto che la documentazione prodotta dalla società non fosse completa, il denunciato difetto di motivazione sul punto dell'avvenuta produzione dell'idonea documentazione presuppone che la società, ancorché vittoriosa per una diversa ragione, avesse chiesto al giudice del gravame di riesaminare la questione, eventualmente in via condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello dell'Amministrazione, dovendo altrimenti la questione medesima ritenersi abbandonata ex art. 346 c.p.c. La società ricorrente, tuttavia, non assume di aver riproposto la questione al giudice di appello, sicché la censura è infondata.
Con il secondo motivo si denunzia l'erronea applicazione dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135; si deduce che l'attualizzazione del valore dell'avviamento dall'anno 1938 con il coefficiente 200 non garantiva un serio ristoro, e che la società aveva premesso che in materia di indennizzo per la perdita di beni il legislatore aveva attribuito ai danneggiati un diritto soggettivo e non un'indennità discrezionalmente determinata secondo parametri dipendenti dalla valutazione dell'interesse pubblico, sicché si poneva una questione di legittimità costituzionale, che la Corte di appello aveva ingiustamente ritenuto manifestamente infondata. Il motivo è infondato. Occorre premettere che nella memoria, e poi nella discussione orale, la società ricorrente ha chiesto l'applicazione della l. 29 marzo 2001 n. 137, sopravvenuta al ricorso. Ma la legge invocata non è applicabile nel presente giudizio, che ha per oggetto esclusivamente l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione a norma delle leggi 5 aprile 1985 n. 135 e 29 gennaio 1994 n. 98 ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968 n. 193 (beni abbandonati nei territori assegnati alla
Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste). La più recente legge n. 137/2001, infatti, non incide direttamente sulla disciplina applicata nel presente giudizio, ma dichiara esplicitamente, nell'art. 1, di voler riconoscere un ulteriore indennizzo, che costituisce conseguentemente oggetto di un nuovo ed autonomo diritto. Per l'art. 2 l. n. 137/2001 questo diritto, pur presupponendo la validità delle domande già presentate in base alla disciplina anteriore, postula che le domande medesime siano confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (pubblicata nella G.U. 29 marzo 2001 n. 137). L'art. 3 l. n. 137/2001 cit., infine, riserva la liquidazione del nuovo indennizzo ai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disciplina la graduatoria delle precedenze nella liquidazione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Conseguentemente, non solo si è in presenza di un nuovo diritto, avente ad oggetto un indennizzo distinto ed autonomo da quello oggetto del presente giudizio, ma si tratta di un diritto per la soddisfazione del quale la legge prevede obbligatoriamente una fase di liquidazione in via amministrativa.
Quanto all'indennizzo del quale si discute nel presente giudizio, la norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 stabilisce che ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968 n. 193, sarà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. La norma, pertanto, ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (Cass. 14 marzo 1996 n. 2144). Il fatto che il coefficiente di rivalutazione stabilito dal legislatore non rispecchi il deprezzamento del valore subito dalla lira dal 1938 manifestamente non comporta la violazione di alcuna disposizione costituzionale. Il diritto all'indennizzo integra certamente un diritto soggettivo della parte nei confronti dell'amministrazione, come è stato costantemente riconosciuto da questa Corte di legittimità, ma ciò, se esclude la discrezionalità della pubblica amministrazione nella liquidazione dell'indennizzo, non limita la sovranità del legislatore ordinario, stante l'inesistenza di diritti costituzionalmente tutelati in capo ai soggetti indennizzati. La legge, ispirata a criteri di solidarietà della comunità nazionale, non disciplina un obbligo di natura risarcitoria che preesisterebbe alla legge speciale. Il diritto soggettivo del quale si tratta, infatti, trova nella legge, unitamente alla sua fonte, i suoi limiti, ad esso connaturati dall'origine.
Non si può opporre a ciò il principio della cosiddetta traslazione dell'obbligo all'indennizzo derivante dall'assunzione da parte dell'Italia con accordi internazionali degli impegni della ex Repubblica federale popolare di Jugoslavia: il diritto soggettivo del soggetto danneggiato trova la sua fonte diretta nella legge, e non nel trattato internazionale. Quanto poi ai vincoli posti al legislatore ordinario dall'art. 10 della Costituzione - a norma del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - si deve ricordare che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, le norme richiamate con la citata disposizione sono solo quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute e non anche quelle contenute nei singoli trattati (v. ex multis Corte cost. sentenze 7 maggio 1982 n. 96, 18 maggio 1989 n. 323). Al di là di tale rilievo, di fatto non si allega e non v'è ragione di supporre che quegli obblighi internazionali non siano stati rispettati. La questione di costituzionalità della norma indicata è pertanto manifestamente infondata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, in Camera di consiglio, il 13 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003