Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4923
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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La norma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135 stabilendo che ai titolari dei beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193 sarà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti, ha regolato, mediante la previsione di detto coefficiente di moltiplicazione, l'intera materia dell'indennizzo spettante alla data di entrata in vigore della legge medesima, comprendendo nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; e il fatto che il coefficiente stabilito dal legislatore non rispecchi il deprezzamento del valore subito dalla lira dal 1938, manifestamente non comporta la violazione di alcuna disposizione costituzionale, stante la discrezionalità del legislatore ordinario in materia, per l'inesistenza di diritti costituzionalmente tutelati in capo agli indennizzati, e stante la insussistenza di vincoli ai sensi dell'art. 10 Cost., non essendo configurabili come norme di diritto internazionale generalmente riconosciute quelle degli accordi internazionali che prevedono l'assunzione, da parte dell'Italia, degli impegni della ex Repubblica federale popolare di Jugoslavia (da cui deriva il principio della c.d. traslazione dell'obbligo di indennizzo).

La legge 29 marzo 2001, n. 137, agli artt. 1, 2 e 3, riconosce, ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e dell'accordo di Osimo del 10 novembre 1975, un indennizzo ulteriore rispetto a quello di cui alle leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, che forma oggetto di un autonomo e distinto diritto, per la soddisfazione del quale è prevista una fase obbligatoria di liquidazione in via amministrativa; ne consegue che la stessa legge n. 137 del 2001 non è applicabile ai giudizi in corso aventi ad oggetto l'indennizzo di cui alle leggi n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4923
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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