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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2592/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14140/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 25 00155 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012116506400 IRES-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012116506400 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12502/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01211650 64000, notificatagli in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle entrate-riscossione a seguito di iscrizione a ruolo di un credito vantato dall'Agenzia delle entrate conseguente ad un controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'articolo 36-bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sui modelli UNICO 2020 e UNICO 2021, da essa presentati, rispettivamente, per i periodi di imposta 2019 e 2020, a seguito del quale l'Ufficio avrebbe riscontrato un omesso versamento IRES per tali annualità Notificato il ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia delle entrate, si è costituita in giudizio solo quest'ultima, la quale ha dedotto di aver provveduto allo sgravio delle somme che avevano condotto all'emissione della cartella impugnata ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese. All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione, previo deposito di memorie da parte della ricorrente con le quali essa ha aderito alla richiesta di controparte di dichiarazione della cessazione materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce di tali deduzioni, in ordine alla presente controversia possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il credito oggetto dell'atto impugnato è stato sgravato dall'ente impositore, cosicché non ha più ragione di essere la pretesa avanzata per il medesimo titolo nei confronti della ricorrente. Alcun motivo di opposizione al riguardo è stato segnalato da parte ricorrente, e ciò anche per quanto riguarda la regolazione delle spese di giudizio, sicché in ordine alle stesse può disporsi l'integrale loro compensazione tra le parti, come da richiesta.
P.Q.M.
la corte dichiara cessata la materia del contendere. spese compensate. Roma, 5.12.2025.
Il Relatore
RI De OR
Il Presidente
AN La AL
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14140/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 25 00155 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012116506400 IRES-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012116506400 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12502/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01211650 64000, notificatagli in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle entrate-riscossione a seguito di iscrizione a ruolo di un credito vantato dall'Agenzia delle entrate conseguente ad un controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'articolo 36-bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sui modelli UNICO 2020 e UNICO 2021, da essa presentati, rispettivamente, per i periodi di imposta 2019 e 2020, a seguito del quale l'Ufficio avrebbe riscontrato un omesso versamento IRES per tali annualità Notificato il ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia delle entrate, si è costituita in giudizio solo quest'ultima, la quale ha dedotto di aver provveduto allo sgravio delle somme che avevano condotto all'emissione della cartella impugnata ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese. All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione, previo deposito di memorie da parte della ricorrente con le quali essa ha aderito alla richiesta di controparte di dichiarazione della cessazione materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce di tali deduzioni, in ordine alla presente controversia possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il credito oggetto dell'atto impugnato è stato sgravato dall'ente impositore, cosicché non ha più ragione di essere la pretesa avanzata per il medesimo titolo nei confronti della ricorrente. Alcun motivo di opposizione al riguardo è stato segnalato da parte ricorrente, e ciò anche per quanto riguarda la regolazione delle spese di giudizio, sicché in ordine alle stesse può disporsi l'integrale loro compensazione tra le parti, come da richiesta.
P.Q.M.
la corte dichiara cessata la materia del contendere. spese compensate. Roma, 5.12.2025.
Il Relatore
RI De OR
Il Presidente
AN La AL