Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 55
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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    Mancanza di notifica atti presupposti

    La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, poiché l'ente impositore ha annullato in autotutela il fermo amministrativo contestato.

  • Altro
    Annullamento in autotutela

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio a seguito dell'annullamento in autotutela del fermo amministrativo da parte dell'ente impositore, prendendo atto della rinuncia al ricorso del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna
    Numero : 55
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo