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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 369/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia S.p.a. - 02241250394
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. RPF55257N XXXX
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: per parte Ricorrente nessuno è presente. Resistente: per parte Resistente nessuno è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente, così come rappresentato e difeso dai nominati procuratori, giusta nomina agli atti, ricorre avverso l'iscrizione di fermo amministrativo eseguito sull'autovettura di sua proprietà, targata Targa_1, da parte di IT SPA in data 12/04/2019 per l'importo di €.1.247,96, senza peraltro essere stato portato a conoscenza degli atti amministrativi posti alla base del fermo amministrativo non risultando alcuna corretta e regolare notifica degli atti prodromici nè di preavvisi di iscrizione di fermo;
l'atto impositivo sarebbe pertanto illegittimo, nullo, annullabile e/o comunque inefficace per una serie di motivazioni in diritto che vengono, nel ricorso, esplicitati e spiegati.
Il ricorso si conclude con la richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e conseguentemente di annullamento.
Nel giudizio non si costituisce la IT SPA.
In data 22/01/2026 ovvero un giorno prima dell'udienza, i difensori del ricorrente depositano nel fascicolo procedurale atto di rinuncia al ricorso in quanto dichiarano che IT SPA, medio tempore, ha annullato in autotutela il fermo contestato.
La Corte, in composizione monocratica, nel prendere atto di tale rinuncia al ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e quindi estinto il giudizio ancorchè, viste le tempistiche di deposito della rinuncia, ritiene che parte ricorrente debba comunque essere condannata alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e condanna parte Ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 100,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 369/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia S.p.a. - 02241250394
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. RPF55257N XXXX
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: per parte Ricorrente nessuno è presente. Resistente: per parte Resistente nessuno è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente, così come rappresentato e difeso dai nominati procuratori, giusta nomina agli atti, ricorre avverso l'iscrizione di fermo amministrativo eseguito sull'autovettura di sua proprietà, targata Targa_1, da parte di IT SPA in data 12/04/2019 per l'importo di €.1.247,96, senza peraltro essere stato portato a conoscenza degli atti amministrativi posti alla base del fermo amministrativo non risultando alcuna corretta e regolare notifica degli atti prodromici nè di preavvisi di iscrizione di fermo;
l'atto impositivo sarebbe pertanto illegittimo, nullo, annullabile e/o comunque inefficace per una serie di motivazioni in diritto che vengono, nel ricorso, esplicitati e spiegati.
Il ricorso si conclude con la richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e conseguentemente di annullamento.
Nel giudizio non si costituisce la IT SPA.
In data 22/01/2026 ovvero un giorno prima dell'udienza, i difensori del ricorrente depositano nel fascicolo procedurale atto di rinuncia al ricorso in quanto dichiarano che IT SPA, medio tempore, ha annullato in autotutela il fermo contestato.
La Corte, in composizione monocratica, nel prendere atto di tale rinuncia al ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e quindi estinto il giudizio ancorchè, viste le tempistiche di deposito della rinuncia, ritiene che parte ricorrente debba comunque essere condannata alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e condanna parte Ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 100,00 oltre accessori se dovuti.