Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 1
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 cod. proc. pen. non contiene espressa previsione sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen. senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2003, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 07/05/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 994
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere N. 001215/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON BR N. IL 27/10/1955;
avverso ORDINANZA del 03/12/2002 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
NE UN propone ricorso per Cassazione per Cassazione avverso la ordinanza con la quale il Tribunale della Libertà di Roma confermava l'ordinanza con la quale detto Tribunale in sede cognitiva aveva rigettato la sua richiesta di perdita di efficacia della misura di custodia cautelare in carcere a lui applicata, rigettando l'appello da lui proposto ex art. 310 c.p.p. e fondato sul presupposto della nullità dello interrogatorio in sede di convalida per mancato avviso al difensore di fiducia.
Deduce in particolare che l'avviso al difensore della udienza di convalida asseritamente dato con messaggio a mezzo telefono, non risulta registrato sulla segreteria telefonica del difensore e comunque non confermato da telegramma per come previsto dal 4^ comma dell'art. 149 c.p.p.; ne' di poi all'applicazione della misura aveva fatto seguito entro il termine di gg. 5 dall'inizio dell'esecuzione interrogatorio valido, come previsto dall'art. 294 c.p.p.. La censura prospettata è infondata e ciò in considerazione di quanto precisato nell'ordinanza impugnata.
Invero, è circostanza pacifica che l'avviso al difensore di fiducia della udienza fissata per la convalida dell'arresto di certo venne inviato a mezzo di telefono sull'utenza di costui e il relativo messaggio venne regolarmente ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica del destinatario e in relazione a detta circostanza, asserita dal giudice sulla base degli atti, non può valere il contrario assunto del ricorrente, per altro non dimostrato. La suddetta precisata circostanza rende valido l'interrogatorio reso dal prevenuto in sede di convalida e, pertanto, nel caso di specie non può assolutamente ipotizzarsi quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p. e cioè la perdita di efficacia della misura applicata al ricorrente.
Invero, si richiama sul punto il principio enunciato da Cass. 2^ sent. 5543 del 23.5.96 rv. 204741 "In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espresse previsioni sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione al difensore, sicché è valido ed efficacie quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p. senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al 4^ comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprendere il contenuto essenziale".
L'enunciazione del surriferito principio applicabile alla fattispecie rende superflua ogni altra considerazione circa il rilievo da dare ai fini dell'efficacia della misura all'esame cui in dibattimento si sottopose il NE nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p.. Il ricorso, alla stregua di quanto esposto, va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga a cura della cancelleria trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza per glia adempimenti previsti dall'art. 94, 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004