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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27129 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AL nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06/07/2022 del TRIBUNALE DI PISTOIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI GI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunàle di Pistoia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, nei confronti di ER Penale Sent. Sez. 2 Num. 27129 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 04/05/2023 RA e di altri soggetti, sottoposti a indagini per il reato ex art. 640-bis cod. pen., commesso abusando della normativa sul cosiddetto "bonus facciate". 2. Ha proposto ricorso ER RA, a mezzo di uno dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge penale e processuale, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per totale mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del concorso dell'indagato nel delitto di truffa aggravata contestata al capo n) dell'imputazione provvisoria indicata. Osserva la difesa che nella richiesta di riesame, ricostruita la vicenda personale dell'indagato e spiegate le ragioni per le quali egli finanziò la società JTPS, gestita da un amico, si erano indicate una serie di circostanze dimostrative della piena buona fede di RA, indotto in errore dai responsabili della ditta appaltatrice che, tramite un legale, gli aveva fatto credere che i lavori erano già stati eseguiti o comunque in via di completamento, sì da ottenere il versamento della somma di 442.000 euro. Ai motivi di censura proposti con detta richiesta il Tribunale non ha dato alcuna risposta. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di 2 motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv, 283035; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 3. Nelle dieci pagine di motivi a sostegno della richiesta di riesame il ricorrente aveva esposto analiticamente la vicenda che l'ha visto coinvolto, sostenendo di essere stato anch'egli vittima della truffa e invocando la propria buona fede in ragione di una serie di circostanze in relazione alle quali offriva prove documentali. Il Tribunale si è limitato, peraltro con una scarna motivazione, ad affrontare il tema dello stato di avanzamento dei lavori, ignorando del tutto le specifiche deduzioni difensive proposte da ER RA, ben diverse da quelle degli altri cinque soggetti che avevano proposto richiesta di riesame. Si tratta, dunque, di una violazione di legge, censurabile in questa sede, per mancanza assoluta di motivazione. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata, dovendo il Tribunale dare risposta alle specifiche doglianze proposte dal ricorrente in ordine alla sussistenza del fumus del suo concorso nel contestato delitto di truffa aggravata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia - sezione misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 4 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI GI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunàle di Pistoia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, nei confronti di ER Penale Sent. Sez. 2 Num. 27129 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 04/05/2023 RA e di altri soggetti, sottoposti a indagini per il reato ex art. 640-bis cod. pen., commesso abusando della normativa sul cosiddetto "bonus facciate". 2. Ha proposto ricorso ER RA, a mezzo di uno dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge penale e processuale, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per totale mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del concorso dell'indagato nel delitto di truffa aggravata contestata al capo n) dell'imputazione provvisoria indicata. Osserva la difesa che nella richiesta di riesame, ricostruita la vicenda personale dell'indagato e spiegate le ragioni per le quali egli finanziò la società JTPS, gestita da un amico, si erano indicate una serie di circostanze dimostrative della piena buona fede di RA, indotto in errore dai responsabili della ditta appaltatrice che, tramite un legale, gli aveva fatto credere che i lavori erano già stati eseguiti o comunque in via di completamento, sì da ottenere il versamento della somma di 442.000 euro. Ai motivi di censura proposti con detta richiesta il Tribunale non ha dato alcuna risposta. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di 2 motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto;
successivamente, in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv, 283035; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 3. Nelle dieci pagine di motivi a sostegno della richiesta di riesame il ricorrente aveva esposto analiticamente la vicenda che l'ha visto coinvolto, sostenendo di essere stato anch'egli vittima della truffa e invocando la propria buona fede in ragione di una serie di circostanze in relazione alle quali offriva prove documentali. Il Tribunale si è limitato, peraltro con una scarna motivazione, ad affrontare il tema dello stato di avanzamento dei lavori, ignorando del tutto le specifiche deduzioni difensive proposte da ER RA, ben diverse da quelle degli altri cinque soggetti che avevano proposto richiesta di riesame. Si tratta, dunque, di una violazione di legge, censurabile in questa sede, per mancanza assoluta di motivazione. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata, dovendo il Tribunale dare risposta alle specifiche doglianze proposte dal ricorrente in ordine alla sussistenza del fumus del suo concorso nel contestato delitto di truffa aggravata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia - sezione misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 4 maggio 2023.