Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11855 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
C.C.67134 11855/03 REPUBBLICA ITA. E 6 A 5 8 I N 9 . 1 R O N I / - 4 A Z / T A LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 B R 2 U . T . L B S R L I . I A SEZIONE QUINTA CIVILE P R . G . D E T B R L A A composta dagli ill.mi sigg. magistrati E T I D A R 1 I D 3 S E 1 Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G. n. 22549/99 N E T E . T S A N N I E M A Dott. Enrico ALTIERI Consigliere S E Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 25737 Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 25 feb. 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 67134 DAL MINISTERO delle FINANZE (ora MINISTERO dell' ECONOMIA e 78054 delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, le- galmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo di- fende ope legis RICORRENTE CONTRO la s.r.l. RUCO RI (quale incorporante la s.r.l., già s.p.a., IDEARI), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, elettivamente domiciliata (in grado di appello) in Milano alla Via privata Cesare Battisti Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 -1/8 - 578 n. 2 presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Arrigoni INTIMATA avverso la sentenza n. 2083/99 depositata il 30 luglio 1999 dalla Corte di Appello di Milano. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Rosario RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato alla s.r.1. (già s.p.a.) RU- CO RI (quale incorporante la s.r.
1. EURORI) il - 23 novembre 1999 (depositato il 13 dicembre 1999), il Ministero delle Finanze, in base a due motivi, chiedeva, con vittoria delle spese del giudizio, di cassare, re- lativamente ai capi sugli interessi e sulle spese pro- cessuali», la sentenza n. 2083/99 (depositata il 30 lu- glio 1999) con la quale la Corte di Appello di Milano, dopo aver riconosciuto, in parziale accoglimento del gravame da esso proposto, la decadenza della contribuen- te, ex art. 13 DPR n. 641/1972, dal diritto al rimborso per gli anni 1985-1987 delle somme corrisposte a titolo di tassa annuale di concessione governativa, aveva (a) disapplicato l' art. terzo comma, della legge n.11, Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 - 2/8 - 448/98, relativo alla misura degli interessi, stabilen- dola in conformità alla legge n. 29/1961, e (b) condan- nato esso Ministero, pur vittorioso, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La società intimata non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di appello, «in ordine agli interessi legali dovuti sul capitale in base alla pronuncia di primo grado»>, ha stimato fondata la tesi dell' Ammini- strazione Finanziaria dello Stato ivi appellante secondo la quale «per tali debbono intendersi quelli stabiliti applicazione la 1. 26 gennaio 1961 n. 29 e succ. mod. >> adducendo che «non può dubitarsi della applicabilità della normativa speciale dettata in materia di tributi, e della conseguente fondatezza della tesi sostenuta dal- la Amministrazione appellante»>>. Lo stesso giudice ricordato che «su questo punto il legislatore è intervenuto con una norma avente effi- cacia retroattiva (art. 11, comma 3 L. 23 dicembre 1998 n. 448), che ha ridotto al 2,5% il tasso di interesse applicabile>> ha giudicato «questa norma ... in innega- bile contrasto con il diritto comunitario, nell' inter- pretazione che la Corte di giustizia della CEE ne ha già dato, specificamente in materia di interessi sui rimbor- si dei tributi riscossi in violazione del diritto comu- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 - 3/8 - nitario» avendo la Corte affermato (decisione 15 settem- bre 1998 nella cause riunite C-279/96, C280/96 e C- 281/96) che «in caso di rimborso di imposte riscosse in violazione del diritto comunitario, quest' ultimo non osta al versamento di interessi secondo modalità di cal- colo meno favorevoli di quelle vigenti nell' ambito del regime ordinario dell' azione di ripetizione dell' inde- bito tra privati, "purché le dette modalità si applichi- no nello stesso modo alle azioni proposte contro tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fon- date sul diritto interno" (cosiddetto principio di equi- valenza)». quindi, ritenendo che la La Corte territoriale, - norma interna sopra citata applica un trattamento meno favorevole ai rimborsi delle tasse di concessione governative riscosse in applicazione di norme che si po- nevano in contrasto con l' art. 10 della Direttiva del Consiglio CEE 17 luglio 1969 n. 335 sulle imposte in- dirette sulla raccolta di capitali, rispetto ai rimborsi dei tributi non dovuti in base al diritto interno, che restano regolati, quanto al tasso dell' interesse, dalle norme sopra ricordate, e viola quindi il principio di equivalenza», non ha applicato la stessa in virtù del principio per cui «il giudice italiano deve disapplicare il diritto nazionale, incompatibile con il diritto comu- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 - 4/8 - nitario, anche quando l' incompatibilità derivi dall' interpretazione che la Corte di Giustizia ha già dato della norma comunitaria, in un giudizio incidentale in- staurato in altro processo (Corte costituzionale, sent. 113 del 1985)».n. Lo stesso giudice, poi, ha ritenuto che «le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza dell' Amministrazione».
2. Con il primo motivo di gravame il Ministero cen- sura il punto di detta decisione afferente alla misura degli interessi legali assumendo che la corte territo- il tasso stabilito dalla riale, applicando al caso legge n. 29/61», abbia errato «nella determinazione de- gli interessi dovuti sulla somma da restituire>>> in quanto «il tasso da applicare è ... quello fissato dall' art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 (entrata in vigore successivamente alla notificazione dell' atto di appello)». La doglianza proposta, peraltro, senza 1' indica- zione di nessuno dei motivi di ricorso specificamente deve ri-indicati nell' art. 360, primo comma, c.p.c. tenersi inammissibile ai sensi dell' art. 366 c.p.c. perché non censura nessuna delle argomentazioni giuridi- che esposte dal giudice a quo a sostegno della decisione contraria all' applicabilità alla specie della norma Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 - 5/8 - dettata dall' art. 11, terzo comma, della legge 23 di- cembre 1998 n. 448. Il Ministero, infatti, a fronte della specifica mo- tivazione addotta dalla Corte di Appello a supporto del- la ritenuta inapplicabilità della norma invocata, sì è limitato a dire che «il tasso da applicare è quello ... fissato dall' art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 (entrata in vigore successivamente alla notificazione dell' atto di appello)» senza addurre nessun elemento, né logico né giuridico, di confutazione dell' opinione espressa dal giudice a quo secondo il quale la norma in questione «applica un trattamento meno favorevole ai rimborsi delle tasse di concessione governative riscosse in applicazione di norme che si ponevano in contrasto con l' art. 10 della Direttiva del Consiglio CEE 17 lu- glio 1969 n. 335 sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali, rispetto ai rimborsi dei tributi non dovuti in base al diritto interno, che restano regolati, quanto al tasso dell' interesse, dalle norme sopra ricordate, e viola quindi il principio di equivalenza». Il ricorrente non ha svolto nessun iter argomenta- tivo diretto a confutarne la fondatezza giuridica di ta- le affermazione ma si è limitato all' apodittica affer- mazione che «il tasso da applicare è quello fissato dall' art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 (entrata Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 - 6/8 - in vigore successivamente alla notificazione dell' atto di appello)».
3. Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame il Ministero sostiene (ai sensi dell' art. 360, primo com- ma, n. 3 c.p.c.) che «il giudice di merito ha errato nel ritenere soccombente [esso] Ministero ... 7 condannandolo alla refusione delle spese del giudizio di appello» in quanto la sentenza impugnata «ha accolto pienamente la domanda dell' Amministrazione appellante, riconoscendo la società Rusconi decaduta dal diritto al rimborso per gli anni 1985/1987 e riconoscendo altresì la misura de- gli interessi sulle somme da restituire in quella indi- cata dalla 1. n. 29/61>>> e, quindi, l' Amministrazione era risultata «pienamente vittoriosa». La censura deve essere respinta perché infondata. In diritto, invero, si deve condividere e conferma- re perché avverso lo stesso non sono stati addotti né si rinvengono motivo di disapplicazione o di contrasto II, 17 aprile 2002 n. 5497; il principio (Cass., id., III, 25 marzo 2002 n. 4201; id., II, 23 aprile 2001 n. 5988; id., I, 14 dicembre 2000 n. 15787, tra le re- centi) secondo il quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza (1) va inteso nel senso che soltanto la parte inte- ramente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la doman- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 22549/99 - 7/8 - da formulata solo in via subordinata) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e (2) non può essere frazionato secondo l' esito del- le varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all' esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccom- bente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Nel caso il giudice del merito ha fatto puntuale e corretta applicazione di tale principio per cui la sua decisione è immune dal vizio denunziato.
4. La mancata costituzione della società intimata esclude che la stessa abbia sostenuto delle spese per il presente giudizio per cui nessuna pronuncia deve essere presa né sul carico né sull' entità delle spese del giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dr. པ་ vare (Dr. Michele ALONZO) FAVARA) -6 AGM 2003 Ариоль блох 1 E N IO Oggi ... Z 86 A /19 R T 26/4 5 IS . G N R . E - P. R D. B IA EL . A LL R D D SI A A E SEN . T T B U Corte Suprema di Cassazione R.GAI N A E IB . T S IA E R 3 T 225 R E . T N A M