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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Belsito - Corso Garibaldi, 2 87030 Belsito CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 319878 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: COME DA RICORSO
FATTO E DIRITTO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a
IMU del Comune di Belsito per l'anno 2019. La ricorrente ha eccepito l'erroneità della determinazione del valore dei terreni da parte del Comune, in quanto concretamente non edificabili, come da perizia geologica allegata.
Deduceva altresì che con precedenti sentenze di questa Corte di Giustizia analoghi ricorsi presentati sulla base degli stessi motivi, per altre annualità, erano stati accolti.
Non si è costituito il Comune di Belsito.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato. In ordine alla dedotta erroneità del valore attribuito dal Comune ai terreni edificabili, va premesso come, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la fabbricabilità dell'area prescinda dalla classificazione catastale, avendo il comune facoltà, attraverso il Piano Regolatore Generale, di attribuire ai terreni presenti nel territorio comunale natura edificatoria, salva l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi, circostanza quest'ultima che incide tuttavia non sulla natura del terreno ma sul valore dello stesso.
In ordine a tale ultimo aspetto si osserva che la Suprema Corte ha sancito l'efficacia della delibera del consiglio comunale o della giunta che stabilisca i valori dei terreni, sul presupposto che essa abbia funzione analoga, in subiecta materia, agli studi di settore (si veda in termini Cass. 15555/2010: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente”; Cass. 5068/15: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore”).
Peraltro proprio la presunzione di legittimità della delibera di Giunta (o del regolamento comunale), così ritenuta dall'orientamento di legittimità riportato, e la natura non imperativa della stessa, comporta, da un lato, che la stessa può indicare i valori anche relativamente ad anni pregressi
(costituendo appunto il valore indicato una mera presunzione), dall'altro, in capo al ricorrente, l'onere di provare concretamente la non conformità dei valori di cui alla delibera a quelli di mercato, al fine di superare siffatta presunzione.
Orbene, premesso che nell'accertamento de quo nell'atto viene riportata la delibera di riferimento, si ritiene che la ricorrente non abbia apportato elementi concreti a sostegno della pretesa erroneità della determinazione dei valori indicati, atteso che la perizia geologica prodotta risale al lontano anno
2005, quindi assai risalente rispetto all'annualità in esame (2019) e non vi è prova da parte della ricorrente che la situazione di fatto sia rimasta immutata. Le precedenti sentenze non possono costituire giudicato esterno rispetto alla presente vicenda, che ad oggetto valutazioni di fatto soggette a modifiche nel corso del tempo.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Cosenza, 28 gennaio 2026. Il Giudice
PI TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Belsito - Corso Garibaldi, 2 87030 Belsito CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 319878 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: COME DA RICORSO
FATTO E DIRITTO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a
IMU del Comune di Belsito per l'anno 2019. La ricorrente ha eccepito l'erroneità della determinazione del valore dei terreni da parte del Comune, in quanto concretamente non edificabili, come da perizia geologica allegata.
Deduceva altresì che con precedenti sentenze di questa Corte di Giustizia analoghi ricorsi presentati sulla base degli stessi motivi, per altre annualità, erano stati accolti.
Non si è costituito il Comune di Belsito.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato. In ordine alla dedotta erroneità del valore attribuito dal Comune ai terreni edificabili, va premesso come, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la fabbricabilità dell'area prescinda dalla classificazione catastale, avendo il comune facoltà, attraverso il Piano Regolatore Generale, di attribuire ai terreni presenti nel territorio comunale natura edificatoria, salva l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi, circostanza quest'ultima che incide tuttavia non sulla natura del terreno ma sul valore dello stesso.
In ordine a tale ultimo aspetto si osserva che la Suprema Corte ha sancito l'efficacia della delibera del consiglio comunale o della giunta che stabilisca i valori dei terreni, sul presupposto che essa abbia funzione analoga, in subiecta materia, agli studi di settore (si veda in termini Cass. 15555/2010: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d.lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente”; Cass. 5068/15: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore”).
Peraltro proprio la presunzione di legittimità della delibera di Giunta (o del regolamento comunale), così ritenuta dall'orientamento di legittimità riportato, e la natura non imperativa della stessa, comporta, da un lato, che la stessa può indicare i valori anche relativamente ad anni pregressi
(costituendo appunto il valore indicato una mera presunzione), dall'altro, in capo al ricorrente, l'onere di provare concretamente la non conformità dei valori di cui alla delibera a quelli di mercato, al fine di superare siffatta presunzione.
Orbene, premesso che nell'accertamento de quo nell'atto viene riportata la delibera di riferimento, si ritiene che la ricorrente non abbia apportato elementi concreti a sostegno della pretesa erroneità della determinazione dei valori indicati, atteso che la perizia geologica prodotta risale al lontano anno
2005, quindi assai risalente rispetto all'annualità in esame (2019) e non vi è prova da parte della ricorrente che la situazione di fatto sia rimasta immutata. Le precedenti sentenze non possono costituire giudicato esterno rispetto alla presente vicenda, che ad oggetto valutazioni di fatto soggette a modifiche nel corso del tempo.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Cosenza, 28 gennaio 2026. Il Giudice
PI TE