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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE EN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2865/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_1 S.a.s. Di Resistente_1 Resistente_1 & C. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220004323221000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_2 ha impugnato la cartella di pagamento N.03420220015082760000 recante iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tasse per concessioni governative anno di imposta 2012 dovute a seguito di previo avviso di accertamento n.12001464 anno 2012 utenza Numero_1 divenuto definitivo per mancata impugnazione. Avverso la suddetta cartella, la curatela del fallimento Plane srl,rappresentata e difesa in proprio dal professionista curatore, nominato con provvedimento autorizzativo del Trib. Di Cosenza del 6.12.2022, avv. Nominativo_2, proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sollevando le seguenti eccezioni:
1. NULLITÀ DELLA CARTELLA PER INESISTENTE
NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI 2. NULLITÀ DELLA CARTELLA PER PRESCRIZIONE DEI
TRIBUTI E DECADENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA 3. NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
. Il Giudice di prime cure accoglievano il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia .
L'appello è fondato. Invero, il primo Giudice ritine maturata la prescrizione quinquennale ma deve rilevarsi che i crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c., e non quinquennale ex articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4, dato che questa disposizione riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, laddove l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., in tal senso, ex multis, Cassazione n. 12740 del 2020). Ordinanza n.
18222 del 7 giugno 2022 (udienza 22 marzo 2022) Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Mocci Mauro
- Est. DI NI I crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946
c.c. e non quinquennale ex articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4 – L'obbligazione tributaria è una prestazione a cadenza annuale, ma ha carattere autonomo – Il pagamento risente di nuove valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti .
La sentenza impugnata si basa su una erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite già con la sentenza 23397/2016, ove è detto che il termine di prescrizione deve comunque ricollegarsi alla natura del credito. Il credito, ormai cristallizzato a seguito della definitività dell'atto impositivo, va riscosso nel termine ordinario di 10 anni. Secondo consolidata interpretazione della Corte, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, C.C. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 C.C., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo.
Pertanto, i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 C.C., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, c. 9 L. 335/1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare, che i crediti Irpef, Iva, Irap e imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018;
19969/2019; Cass. 12740/2020)
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la cartella di pagamento opposta con il ricorso introduttivo condanna la parte soccombente al pagamento della spese liquidate in euro 350 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE EN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2865/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_1 S.a.s. Di Resistente_1 Resistente_1 & C. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220004323221000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_2 ha impugnato la cartella di pagamento N.03420220015082760000 recante iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tasse per concessioni governative anno di imposta 2012 dovute a seguito di previo avviso di accertamento n.12001464 anno 2012 utenza Numero_1 divenuto definitivo per mancata impugnazione. Avverso la suddetta cartella, la curatela del fallimento Plane srl,rappresentata e difesa in proprio dal professionista curatore, nominato con provvedimento autorizzativo del Trib. Di Cosenza del 6.12.2022, avv. Nominativo_2, proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sollevando le seguenti eccezioni:
1. NULLITÀ DELLA CARTELLA PER INESISTENTE
NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI 2. NULLITÀ DELLA CARTELLA PER PRESCRIZIONE DEI
TRIBUTI E DECADENZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA 3. NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
. Il Giudice di prime cure accoglievano il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia .
L'appello è fondato. Invero, il primo Giudice ritine maturata la prescrizione quinquennale ma deve rilevarsi che i crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c., e non quinquennale ex articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4, dato che questa disposizione riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, laddove l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., in tal senso, ex multis, Cassazione n. 12740 del 2020). Ordinanza n.
18222 del 7 giugno 2022 (udienza 22 marzo 2022) Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Mocci Mauro
- Est. DI NI I crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946
c.c. e non quinquennale ex articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4 – L'obbligazione tributaria è una prestazione a cadenza annuale, ma ha carattere autonomo – Il pagamento risente di nuove valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti .
La sentenza impugnata si basa su una erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite già con la sentenza 23397/2016, ove è detto che il termine di prescrizione deve comunque ricollegarsi alla natura del credito. Il credito, ormai cristallizzato a seguito della definitività dell'atto impositivo, va riscosso nel termine ordinario di 10 anni. Secondo consolidata interpretazione della Corte, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, C.C. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 C.C., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo.
Pertanto, i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 C.C., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, c. 9 L. 335/1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare, che i crediti Irpef, Iva, Irap e imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018;
19969/2019; Cass. 12740/2020)
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la cartella di pagamento opposta con il ricorso introduttivo condanna la parte soccombente al pagamento della spese liquidate in euro 350 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta