Art. 31.
I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sulla entrata, le delegazioni gia' rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.
I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sulla entrata, le delegazioni gia' rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.