Articolo 31 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 30Articolo 32
Versione
15 ottobre 1960
Art. 31.
I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sulla entrata, le delegazioni gia' rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960