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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4958/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione Societa Cessata Da Meno Di 5 Anni - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240144023734000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per la vittoria delle spese, parte resistente per la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7/11/2025, la società Ricorrente_1 SRL in liquidazione ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 01440237 34 000, notificata il 9 settembre 2025, recante una pretesa complessiva pari ad € 26.004,11, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973, della dichiarazione modello Redditi 2022.
La Società presentava istanza di annullamento in autotutela e riceveva riposta negativa, e ha impugnato la cartella chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: la società, è stata messa in liquidazione in data
20/08/2020, e per l'anno 2020 ha presentato due distinte dichiarazioni dei redditi, una per il periodo ante liquidazione, trasmessa in data 10/11/2021 utilizzando il mod. Redditi SC 2020 e una per il periodo
21/08/2020 – 31/12/2020, in data 29/11/2021, utilizzando il mod. Redditi SC 2021. Nel mod. Redditi SC
2021, relativo all'esercizio 21/08/2020 – 31/12/2020, sono state riportate le eccedenze di cui al mod. Redditi
SC 2020, relativo all'esercizio 01/01/2020 – 20/08/2020.
In data 24/11/2022 la Ricorrente presentava la dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 utilizzando il mod.
Redditi SC 2022 e riportando le eccedenze dal mod. Redditi SC 2021 presentato per l'esercizio 21/08/2020 –
31/12/2020 .
Secondo l'Ufficio il modello periodo 01.01.2020-20.08.2020 era stato trasmesso tardivamente ed è pertanto da considerarsi omesso. La società eccepisce che l'Ufficio non ha tenuto conto delle eccedenze riportabili dall'esercizio precedente, esposte nel mod. Redditi SC 2021 per l'esercizio 21/08/2020 – 31/12/2020, presentato in data 29/11/2021 e la dichiarazione presentata oltre i termini era quella relativa al secondo esercizio precedente (01/01/2020 – 20/08/2020, mod. Redditi SC 2020). Afferma che la cartella di pagamento
è comunque illegittima, poiché, secondo la prassi e la giurisprudenza, l'omissione della dichiarazione non osta al riporto delle eccedenze pregresse, quali crediti, interessi passivi e perdite fiscali. Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese.
La Agenzia Entrate DPI di Milano si costituisce facendo presente di avere accolto la istanza di autotutela presentata dalla società e di avere proceduto allo sgravio del provvedimento impugnato, come comunicato alla contribuente. Chiede dichiarare ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Corte concedeva la sospensione richiesta.
Alla udienza odierna la ricorrente si oppone alla compensazione delle spese di lite richieste dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa prende atto dell'intervenuto sgravio del provvedimento impugnato, che determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese sulla cui liquidazione insiste parte ricorrente, si ritiene di accogliere tale istanza in quanto l'inerzia dell'ufficio sull'esame della autotutela, ha determinato la necessità per la contribuente di proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquida le spese a carico della
Resistente in euro 1.500,00 oltre oneri ed esborsi, comprensive della fase cautelare.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4958/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione Societa Cessata Da Meno Di 5 Anni - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240144023734000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per la vittoria delle spese, parte resistente per la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7/11/2025, la società Ricorrente_1 SRL in liquidazione ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 01440237 34 000, notificata il 9 settembre 2025, recante una pretesa complessiva pari ad € 26.004,11, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973, della dichiarazione modello Redditi 2022.
La Società presentava istanza di annullamento in autotutela e riceveva riposta negativa, e ha impugnato la cartella chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: la società, è stata messa in liquidazione in data
20/08/2020, e per l'anno 2020 ha presentato due distinte dichiarazioni dei redditi, una per il periodo ante liquidazione, trasmessa in data 10/11/2021 utilizzando il mod. Redditi SC 2020 e una per il periodo
21/08/2020 – 31/12/2020, in data 29/11/2021, utilizzando il mod. Redditi SC 2021. Nel mod. Redditi SC
2021, relativo all'esercizio 21/08/2020 – 31/12/2020, sono state riportate le eccedenze di cui al mod. Redditi
SC 2020, relativo all'esercizio 01/01/2020 – 20/08/2020.
In data 24/11/2022 la Ricorrente presentava la dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 utilizzando il mod.
Redditi SC 2022 e riportando le eccedenze dal mod. Redditi SC 2021 presentato per l'esercizio 21/08/2020 –
31/12/2020 .
Secondo l'Ufficio il modello periodo 01.01.2020-20.08.2020 era stato trasmesso tardivamente ed è pertanto da considerarsi omesso. La società eccepisce che l'Ufficio non ha tenuto conto delle eccedenze riportabili dall'esercizio precedente, esposte nel mod. Redditi SC 2021 per l'esercizio 21/08/2020 – 31/12/2020, presentato in data 29/11/2021 e la dichiarazione presentata oltre i termini era quella relativa al secondo esercizio precedente (01/01/2020 – 20/08/2020, mod. Redditi SC 2020). Afferma che la cartella di pagamento
è comunque illegittima, poiché, secondo la prassi e la giurisprudenza, l'omissione della dichiarazione non osta al riporto delle eccedenze pregresse, quali crediti, interessi passivi e perdite fiscali. Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese.
La Agenzia Entrate DPI di Milano si costituisce facendo presente di avere accolto la istanza di autotutela presentata dalla società e di avere proceduto allo sgravio del provvedimento impugnato, come comunicato alla contribuente. Chiede dichiarare ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Corte concedeva la sospensione richiesta.
Alla udienza odierna la ricorrente si oppone alla compensazione delle spese di lite richieste dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa prende atto dell'intervenuto sgravio del provvedimento impugnato, che determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese sulla cui liquidazione insiste parte ricorrente, si ritiene di accogliere tale istanza in quanto l'inerzia dell'ufficio sull'esame della autotutela, ha determinato la necessità per la contribuente di proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquida le spese a carico della
Resistente in euro 1.500,00 oltre oneri ed esborsi, comprensive della fase cautelare.