Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 664
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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    Illegittimità della cartella per mancato riconoscimento delle eccedenze riportabili

    La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio del provvedimento impugnato, che determina la cessazione della materia del contendere. Riconosce le spese a favore della ricorrente in quanto l'inerzia dell'ufficio sull'esame dell'istanza di autotutela ha determinato la necessità di proporre ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 664
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 664
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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